Revoca Detenzione Domiciliare: La Cassazione Sancisce i Limiti della Condotta
La concessione di una misura alternativa come la detenzione domiciliare comporta il rispetto di precise regole di condotta. Ma cosa succede se queste regole vengono violate, anche se l’interessato ritiene di avere delle buone ragioni? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla revoca detenzione domiciliare, stabilendo che la valutazione sulla gravità del comportamento spetta al Tribunale di Sorveglianza e non può essere messa in discussione basandosi su una diversa interpretazione dei fatti.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Alternativa alla Revoca
Il caso riguarda un uomo che stava scontando la sua pena in regime di detenzione domiciliare. Questo beneficio gli era stato concesso da alcuni mesi quando si è reso protagonista di un episodio controverso. Recatosi presso l’ambulatorio di un ospedale locale, ha avuto un acceso diverbio con un medico, sfociato in una condotta minacciosa e ingiuriosa. L’episodio ha portato il medico a sporgere denuncia.
Il condannato ha tentato di giustificare il suo comportamento, sostenendo di aver agito per denunciare un presunto caso di malasanità ai danni di suo padre. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza non ha ritenuto valida questa giustificazione. Al contrario, ha considerato la condotta una grave violazione delle prescrizioni legate alla misura alternativa, decidendo per l’immediata revoca detenzione domiciliare.
Il Ricorso e la legittimità della revoca detenzione domiciliare
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava principalmente su due punti:
1. Carenza di motivazione: Secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva adeguatamente motivato la gravità del fatto.
2. Errata valutazione dei fatti: Si sosteneva che non si fosse trattato di un’aggressione unilaterale, ma di una discussione animata e di breve durata, come risulterebbe da informative delle forze dell’ordine.
In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione della dinamica dell’accaduto, presentandola come meno grave di quanto valutato dal primo giudice.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno spiegato che le censure sollevate dal ricorrente non rispettavano il principio di autosufficienza e, soprattutto, erano formulate “in punto di fatto”.
Questo significa che il ricorrente chiedeva alla Cassazione di fare ciò che per legge non può fare: una nuova valutazione delle prove e dei fatti. Il compito della Cassazione, infatti, non è stabilire come sono andate le cose, ma solo verificare se i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge. La valutazione sulla gravità della condotta, sulla sua idoneità a violare le prescrizioni e sulla necessità della revoca detenzione domiciliare è una prerogativa esclusiva del Tribunale di Sorveglianza. Poiché il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, è stato respinto.
Conclusioni: Quali Insegnamenti per chi è in Misura Alternativa?
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi beneficia di una misura alternativa alla detenzione deve mantenere una condotta irreprensibile. Qualsiasi comportamento che violi le prescrizioni imposte può portare alla revoca del beneficio. Le giustificazioni personali, anche se comprensibili sul piano umano, non hanno rilevanza giuridica se la condotta è oggettivamente contraria alle regole. Inoltre, la decisione sottolinea che la valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza sulla gravità dei fatti è difficilmente contestabile in Cassazione, a meno che non emergano palesi violazioni di legge o vizi logici nella motivazione.
Un comportamento aggressivo, anche se non violento, può causare la revoca della detenzione domiciliare?
Sì. In questo caso, una condotta minacciosa e ingiuriosa nei confronti di un medico è stata ritenuta una violazione delle prescrizioni sufficiente a giustificare la revoca della misura.
Il motivo della condotta, come la denuncia di un caso di malasanità, può giustificare la violazione delle regole della detenzione domiciliare?
No. Il Tribunale ha considerato la condotta grave e una violazione delle prescrizioni, senza ritenere la giustificazione addotta dal condannato (denuncia di malasanità) sufficiente a scusare il suo comportamento.
È possibile contestare la valutazione dei fatti fatta dal Tribunale di Sorveglianza con un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché si basava su una rivalutazione dei fatti (la dinamica della discussione, la sua durata), che non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COLLEFERRO il 08/06/1971
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME la misura della detenzione domiciliare, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 2 febbraio 2024;
che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha valorizzato la denuncia sporta nei confronti del condannato dal dott. NOME COGNOME, medico dell’ospedale di Colleferro, per condotta minacciosa e ingiuriosa subita dal COGNOME presso l’ambulatorio ospedaliero in data 11 giugno 2024;
che il Tribunale, inoltre, ha confutato le giustificazioni addotte dal condannato (denuncia di un caso di “malasanità” che avrebbe avuto ad oggetto il padre), stigmatizzando la gravità della condotta dal medesimo posta in essere, con la quale erano state violate le prescrizioni connesse alla misura alternativa;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto dall’interessato, per il tramite del difensore, con il quale si deduce carenza di motivazione in relazione alla gravità del fatto, per aver omesso il Tribunale di tener conto della inesistenza di un’aggressione unilaterale, essendosi trattato di una discussione animata tra il COGNOME e il medico, nonché della brevità della stessa, come evincibile dalle informative redatte dal Commissariato P.S. di Colleferro in data 13 giugno 2024 e dalla Stazione dei Carabinieri della stessa località in data 15 giugno 2024;
CONSIDERATO
che le censure dedotte dal ricorrente non rispettano il principio di autosufficienza e sono articolate in punto di fatto;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente