Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46470 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46470 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 7/2/2023 ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa a COGNOME NOME con ordinanza del 14/2/2022,
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 e 125 cod. p pen., evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe ritenuto erroneamente che il controllo effettuato dai Carabinieri, protrattosi per soli trenta secondi, sia sufficiente a risc l’assenza dell’interessato dal suo domicilio, omettendo, peraltro, di confrontarsi con innumerevoli elementi raccolti dalla difesa, idonei a dimostrare la mancanza di certezza in ordin alla violazione contestata.
In data 16 giu GLYPH 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viz motivazione in ordine alla valutazione effettuata quanto alla sopravvenuta inidoneità dell misura alternativa disposta.
La doglianza è manifestamente infondata.
1.1. Ai sensi dell’art. 47 ter, comma 6, Ord. pen., la misura alternativa della detenzio domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o all prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. La revoca dell detenzione domiciliare, pertanto, viene disposta quando sia accertata l’incompatibilità de comportamento del soggetto con la prosecuzione della misura o il venire meno della condizione che ne avevano legittimato l’adozione; il relativo provvedimento, inoltre, non può esser impugnato dinanzi al giudice di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di merito abbia f una motivazione viziata.
Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell’art. 47 ter Ord. pen. – secondo cui, le condiz nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare escludere che l’applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diri essendo sempre subordinata a una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito.
1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, diversamente da quanto indicato nel ricorso, ha reso sul punto una motivazione adeguata e coerente.
Nello specifico /il giudice della sorveglianza, facendo riferimento alla violazione del gennaio 2023 ha risposto alle specifiche critiche della difesa evidenziando che la poliz giudiziaria ha accertato l’evasione di NOME, atteso che durante il controllo, protrattos un lasso di tempo sufficiente a riscontrarne l’assenza, gli operanti hanno potuto udire il su del campanello proveniente dall’interno dell’abitazione, che pertanto risultava perfettament funzionante.
Ciò, peraltro, in un contesto complessivo nel quale tale violazione si aggiunge a quelle i precedenza accertate il 29 luglio 2022 e il 1° agosto 2022, allorché il condannato aveva comunicato con ritardo il rientro al domicilio, essendo autorizzato ad allontanarsi solo frequentare il SERD di Bitonto.
1.3. A fronte di tale motivazione chiara e lineare, il ricorrente si limita a sollevare censure non consentite in sede di legittimità, volte esclusivamente a contestare sul piano dell prova la violazione più grave, sollecitando così una rivalutazione delle argomentazioni poste all base del provvedimento impugnato che non è consentita in questa sede.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve ess condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della
somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 settembre 2022.