Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8748 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati GLYPH il GLYPH ricorso, GLYPH l’ordinanza GLYPH impugnata GLYPH noché GLYPH la GLYPH memoria tempestivamente depositata dal difensore dell’imputato.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263077) e che ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256066).
Il provvedimento impugnato, in applicazione dei ricordati principi, ha fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, ed ha valorizzato la circostanza che il condannato non solo aveva posto in una condotta di evasione, sia pure inquadrata dal giudice della cognizione nel fatto di lieve entità, ma aveva tenuto più condotte dimostrative di assenza di lealtà e di collaborazione, l’una e l’altra necessarie per la prosecuzione della misura in maniera utile a perseguire gli effetti risocializzanti in assenza di pericolo recidivanza.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.