Revoca Detenzione Domiciliare: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16216/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui confini del sindacato di legittimità in materia di revoca detenzione domiciliare. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma deve limitarsi a censure sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
Il Contesto del Caso: La Condotta Vessatoria e la Revoca della Misura
Il caso trae origine da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a un individuo. La decisione del Tribunale si fondava su prove concrete: l’uomo aveva tenuto condotte vessatorie nei confronti della convivente, la quale lo aveva denunciato.
La detenzione domiciliare è un beneficio concesso a condizione che il soggetto mantenga una condotta conforme alla legge e alle prescrizioni imposte. La violazione di tali doveri, specialmente se si traduce in comportamenti illeciti, può legittimamente portare alla sua revoca, con il conseguente ritorno alla detenzione in carcere.
I Motivi del Ricorso contro la Revoca Detenzione Domiciliare
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due principali motivi:
1. Violazione di legge: Il ricorrente lamentava una presunta violazione delle norme sul giusto processo (art. 111 Cost. e 6 CEDU) e delle disposizioni sulla motivazione dei provvedimenti (art. 125 cod. proc. pen.).
2. Mancata assunzione di una prova decisiva: Si contestava la mancata acquisizione di un elemento probatorio ritenuto fondamentale per la difesa, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale.
In sostanza, la difesa mirava a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale di Sorveglianza, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata la sua colpevolezza e che il processo decisionale fosse viziato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che le doglianze presentate, pur essendo formalmente inquadrate come violazioni di legge, si risolvevano in una mera richiesta di rivalutazione del merito della vicenda.
La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Quest’ultimo aveva già analizzato congruamente gli elementi a disposizione – in particolare la denuncia della convivente – e aveva concluso, con una motivazione logica e coerente, che le condotte del soggetto erano incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa. Non è stata riscontrata alcuna lacuna istruttoria che potesse giustificare un annullamento della decisione.
Il ricorso è stato quindi qualificato come un tentativo, mascherato da censure di legittimità, di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
La pronuncia consolida un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Chi intende impugnare un provvedimento come la revoca detenzione domiciliare deve presentare motivi che attengano a reali errori giuridici o a vizi logici manifesti della motivazione, non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Quando può essere revocata la detenzione domiciliare?
La detenzione domiciliare può essere revocata se il soggetto viola le prescrizioni imposte o tiene una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura, come nel caso di comportamenti vessatori nei confronti di un convivente.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti che ha portato alla revoca?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso basato su una mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto, già congruamente apprezzati dal giudice di merito, è inammissibile. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (come nel caso di manifesta infondatezza), al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
A
IN FATTO E IN DIRITTO
COGNOME Con ordinanza emessa il 3 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha re la misura alternativa della detenzione domiciliare (in atto dal 24 novembre 2 confronti di COGNOME NOMENOME Alla base della revoca sono poste le condotte ves tenute dal COGNOME nei confronti della convivente, oggetto di denunzia da parte
COGNOME Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di l COGNOME NOME deducendo:
violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 125 cod.proc. pen
mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606 co. 1 lett.) d cod. proc.
COGNOME Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione – al di là della rubrica elementi di fatto congruamente apprezzati in sede di merito, senza alcuna reale istruttoria.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente