Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la mis della detenzione domiciliare concessagli il 14 febbraio 2023;
ritenuto che il Giudice specializzato ha fornito adeguata motivazione dell decisione adottata, chiarendo le ragioni per le quali la gravità delle con oggetto di segnalazione da parte dei Carabinieri di Eboli in data 15 febbr 2024 è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misu alternativa, valorizzando – sotto tale profilo – l’indica sussistenza di gravi della commissione da parte del ricorrente dei reati di evasione, omissione soccorso e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro;
Rilevato, dunque, che il Giudice specializzato non si è limitato a prende atto delle segnalazioni del provvedimento cautelare, facendon automaticamente discendere l’effetto pregiudizievole della revoca della misur alternativa, ma ha provveduto a una autonoma considerazione dei fatti in ess sunteggiati e ha espressamente affermato che simili condotte eran sintomatiche dell’inaffidabilità del condannato e del fallimento dell’op rieducativa;
osservato che, per tale via, il Tribunale si è uniformato ai principi di di espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo «La detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazion delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risul incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 de 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077), con l’ulteriore precisazione che «in tema d detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tal comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non es configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidett valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256066);
ritenuto, infine, che neppure può affermarsi che il Tribunale sia venu meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione gli altri elementi emergenti dal percorso risocializzazione dell’interessato;
ricordato, invero, che allo stesso spetta di valutare discrezionalme l’incidenza dell’accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuz
della misura e ciò può legittimamente fare, senza necessità di un espress richiamo allo stato di progressione nel trattamento, ove ritenga che violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella su portata prognostica e rilevato che, nel caso in esame, il Tribunale ha qualifi l’episodio oggetto della notizia di reato in termini di «gravità», ciò che spiega le ragioni della decisione assunta;
ritenuto che con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la dife ha omesso di confrontarsi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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