Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18511 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza – in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di l’Aquila ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessagli il 12 febbraio 2023;
ritenuto che il Giudice specializzato ha fornito adeguata motivazione della decisione adottata, spiegando le ragioni per le quali la gravità delle condotte oggetto di segnalazione da parte del Nor Pescara in data 28 agosto e 30 agosto 2023 è stata ritenuta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, valorizzando – sotto tale profilo – l’indica sussistenza di gravi indic della commissione da parte del ricorrente di attività di spaccio di stupefacenti, osservando come tali condotte fossero state perpetrate ad onta di diverse precedenti diffide;
rilevato dunque che il giudice specializzato non si è limitato a prendere atto delle segnalazioni del provvedimento cautelare, facendone automaticamente discendere l’effetto pregiudizievole della revoca della misura alternativa, ma ha provveduto a una autonoma considerazione dei fatti in esse sunteggiati ed ha espressamente affermato che simili condotte erano sintomatiche dell’inaffidabilità del condannato e del fallimento dell’opera rieducativa;
osservato che, per tale via, il Tribunale si è uniformato ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento ciel soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077), con l’ulteriore precisazione che «in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, NOME, Rv. 256066);
ritenuto, infine, che neppure può affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione gli altri elementi emergenti dal percorso di risocializzazione dell’interessato;
ricordato, invero, che allo stesso spetta di valutare discrezionalmente l’incidenza dell’accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione
della misura e ciò può legittimamente fare, senza necessità di un espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento, ove ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica e rilevato che, nel caso in esame, il Tribunale ha qualificato l’episodio oggetto della notizia di reato in termini di «allarmante gravità», anche in considerazione della storia criminale del condannato e ciò ben spiega le ragioni della decisione assunta;
ritenuto che con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presiden