Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6753 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRENTOLA DUCENTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento, emesso in data 28 ottobre 2022 di magistrato di sorveglianza di Napoli, di sospensione della detenzione domiciliare concessa a NOME COGNOME, ed ha revocato la misura stessa.
La misura alternativa era stata concessa al COGNOME COGNOME data 01 marzo 2022 per l’espiazione della pena residua di un anno, due mesi e 27 giorni di reclusione inflitta per il reato di cui all’art. 378 cod.pen., ed era stata revocat provvisoriamente per avere egli riportato una denuncia per evasione, danneggiamento aggravato ed aggressione, reati commessi in data 02 settembre 2022 uscendo dall’abitazione ed aggredendo, insieme ad altri familiari, tale NOME COGNOMECOGNOME cagionandogli gravi lesioni. Anche in precedenza, il 12 aprile 2022, egli era stato denunciato per evasione e il 02 settembre 2022 non era stato trovato sul posto di lavoro. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che le condotte tenute, indipendentemente dall’esito del giudizio penale, dimostrano l’indifferenza del detenuto per il rispetto delle prescrizioni imposte e la sua incapacità di autocontenimento, avendo egli più volte violato tali prescrizioni, ed ha revocato la misura alternativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha motivato la revoca della misura sulla base di una nota dei Carabinieri attestante l’esistenza di due denunce, non presenti in atti, e non ha accolto la richiesta del ricorrente di acquisire tali documenti, indispensabili per valutare la fondatezza delle accuse e la gravità delle condotte denunciate. In ordine all’asserita aggressione, infatti, la difesa ha svolto indagini da cui risultava l’estraneità del ricorrente, e in ordine all’evasione commessa il 12 aprile 2022 egli può dimostrare di essersi allontanato da casa per andare a soccorrere il figlio, dopo avere avvertito i Carabinieri della necessità di tale allontanamento. Quanto all’asserita assenza dal luogo di lavoro, egli non ha mai ricevuto alcuna contestazione e, ignorando l’orario del controllo effettuato dai Carabinieri, non può dare alcuna spiegazione. Egli, in realtà, si è attenuto scrupolosamente alle prescrizioni imposte, avendo sempre avvertito i Carabinieri di ogni allontanamento dall’abitazione non preventivamente autorizzato.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per la mancata indicazione della data da cui far decorrere gli effetti della revoca della misura.
Il Tribunale avrebbe dovuto indicare da quale data deve decorrere la revoca della misura alternativa, ovvero quale sia il periodo di detenzione da ritenere espiato. La violazione delle prescrizioni legate alla misura alternativa non costituisce una causa di revoca automatica del beneficio, dovendo valutarsi se esse dimostrino la indisponibilità del condannato a proseguire il rapporto trattamentale esterno. Alla sussistenza dei presupposti per la revoca di una misura alternativa si lega il tema della decorrenza dei suoi effetti, dovendo il Tribunale di sorveglianza determinare, in caso di revoca, il periodo di pena ancora da espiare, in considerazioni della condotta tenuta durante la sua applicazione e delle limitazioni già sofferte. Infatti il fallimento dell’esperiment premiale non causa un automatico effetto retroattivo.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITFO
Il ricorso non merita accoglimento, con riferimento ad entrambi i motivi, e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato. L’ordinanza è motivata in modo logico e corretto, avendo fondato la propria valutazione di inadeguatezza della misura alternativa sul fatto di avere il ricorrente dimostrato l’incapacità e la mancanza di volontà di rispettarne le prescrizioni, stante la ripetuta violazione delle stesse.
Il Tribunale si è doverosamente basato, per ritenere sussistenti tali violazioni, sulla nota informativa dei Carabinieri, della cui veridicità non vi è motivo di dubitare, non avendo il ricorrente asserito esplicitamente la sua inattendibilità, o indicato in modo specifico eventuali sue lacune o errori. La sussistenza di tali violazioni è, quindi, sufficientemente dimostrata da detta nota, che menziona l’assenza dall’abitazione accertata il 12 aprile 2022, senza che il ricorrente avesse previamente avvertito i Carabinieri della necessità di allontanarsi, e che descrive la sua partecipazione ad un’aggressione in data 02 settembre 2022 riferendo il contenuto della querela sporta dalla vittima e il riconoscimento fotografico del ricorrente da parte di quest’ultima.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui i giudici avrebbero dovuto acquisire gli atti a cui la nota fa riferimento ed accertare autonomamente la veridicità delle denunce e della querela, è manifestamente erronea. Questa Corte ha infatti affermato che «In tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa sulla base di una querela sporta nei confronti del detenuto per il reato di lesioni, ritenendo irrilevante la successiva remissione della stessa)» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Rv. 282153). L’esistenza della querela, relativa all’episodio verificatosi il 02 settembre 2022, ed il suo contenuto come riferito dai carabinieri, è sufficiente per ritenere sussistente la violazione delle prescrizioni legate alla detenzione domiciliare, non avendo il Tribunale alcun onere di attendere la verifica giudiziale circa la configurabilità o meno di un reato. Quanto all’allontanamento dall’abitazione avvenuto il 12 aprile 2022, il fatto è ammesso dallo stesso ricorrente, e non risulta che egli abbia mai giustificato tale condotta prima di presentare il ricorso; inoltre la documentazione allegata non dimostra né che egli si sia recato a soccorrere il figlio, né che abbia avvisato i carabinieri della asserita necessità di allontanarsi da casa.
Il Tribunale ha valutato la gravità e pluralità delle violazioni della detenzione domiciliare, verificatesi sin dall’inizio della sua applicazione, eseguita a partire dal 15 marzo 2022, e le ha ritenute, con argomentazione logica e non contraddittoria, dimostrative della inaffidabilità del detenuto e della sua incapacità di rispettare le prescrizioni della misura stessa. La decisione di revocarla è, quindi, fondata su elementi oggettivi e fa leva, legittimamente, sulla ripetitività e sulla natura di dette violazioni, per le quali il ricorrente non fornito giustificazioni valide e credibili.
L’ordinanza non presenta, quindi, il vizio motivazionale lamentato nel primo motivo di ricorso, e non vi sono ragioni per il suo annullamento.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta l’erroneità dell’ordinanza, per l’omessa indicazione della data da cui far decorrere gli effetti della revoca della misura, citando giurisprudenza relativa alla revoca di misure alternative diverse dalla detenzione domiciliare. In ordine a quest’ultima misura, però, questa Corte ha sempre affermato che «la revoca della detenzione domiciliare per il venir meno dei
presupposti che ne hanno legittimato l’adozione, ha efficacia “ex nunc”, in quanto, avuto riguardo alla natura dell’istituto, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata» (Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Rv. 261605; Sez. 1, n.41348 del 15/10/2009, Rv. 245077). La detenzione domiciliare, infatti, per la sua natura custodiale e assimilabile alla carcerazione, costituisce un modo di espiazione della pena, di cui deve tenersi conto nonostante le violazioni commesse. L’indicazione della data di decorrenza degli effetti della revoca è, quindi, del tutto superflua, non essendo in nessun caso possibile un suo effetto retroattivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il P esidente