Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SALERNO il 23/08/1975
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno provvedendo ai sensi dell’art. 51-ter, Ord. pen., revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ad NOME COGNOME in data 31 gennaio 2024, addebitandogli di non avere comunicato la procedura di sfratto dall’abitazione in locazione ove eseguiva la misura e di non essersi attivato per reperirne un’altra idonea prima dell’atto di precetto per il rilascio di detto immobile, così da dimostrare una mancanza di correttezza e trasparenza che rendeva irrilevante il deposito in un udienza di altro contratto di locazione stipulato due giorni prima.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, denunziando violazione degli artt. 47-ter. e 51-ter, Ord. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Con un primo motivo, deduce che il percorso decisionale ha mancato di considerare che lo stesso Tribunale, all’atto dell’ammissione alla misura, era a conoscenza della procedura di sfratto di cui sopra e che il ricorrente si era attivato al riguardo, anche richiedendo – già nel febbraio 2024 ma senza ottenere risposte – l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per risolvere la problematica.
2.2. Con un secondo motivo deduce che a seguito del nuovo contratto di locazione, la misura sarebbe potuta utilmente proseguire, tenuto conto di tutti i comportamenti pregressi del ricorrente che non aveva mai dato adito a rilievi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che la mancanza, sopravvenuta, di idonea abitazione ove eseguire la detenzione domiciliare può legittimare la revoca della stessa, ma ai sensi del comma 7 dell’art. 47-ter, per essere venute meno le condizioni legittimanti la misura; mentre nella specie è stata adottata la revoca, ai sensi comma 6 dello stesso articolo, per comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni, facendosi riferimento alla “strumentalizzazione” della misura.
Quest’ultima ipotesi, presupponendo una particolare condotta “colpevole”, non comporta solo la revoca, ma ai sensi dell’art. 58-quater, comma 1, Ord. pen., determina anche l’inibizione triennale alla misura alternativa alla detenzione.
Tale revoca non può trovare applicazione in modo automatico in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, richiedendo che il comportamento considerato, anche alla stregua dell’apprezzamento dell’intero andamento della
misura, risulti incompatibile con la sua prosecuzione secondo le finalità di legge (fra le altre, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263077 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza di Salerno non si è attenuto a tale principio, poiché, procedendo alla revoca ai sensi del comma 6 dell’art. 47-ter, Ord. pen., ha svolto censure in ordine al comportamento del ricorrente che neppure focalizzano la specifica prescrizione violata, ma ne fanno discendere in modo automatico il giudizio di incompatibilità con la prosecuzione della misura, senza fornire idonei spiegazioni che possano farne comprendere la gravità, essendo altresì mancato ogni adeguato confronto con l’intero andamento della misura.
Pertanto, non sfuggendo la motivazione adottata alle censure mosse dal ricorrente, si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso il 22 novembre 2024.