Revoca Detenzione Domiciliare: Quando il Comportamento è Incompatibile
La concessione della detenzione domiciliare rappresenta un’importante misura alternativa al carcere, basata sulla fiducia che il condannato rispetti le prescrizioni imposte. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i contorni della revoca detenzione domiciliare, sottolineando come anche comportamenti non costituenti reato possano giustificarla. Analizziamo il caso per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un individuo, ammesso alla misura della detenzione domiciliare per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, veniva trovato a bordo di un’autovettura guidata da un soggetto con precedenti specifici nella stessa materia. A seguito di questo episodio, il Tribunale di Sorveglianza decideva di sospendere e poi revocare il beneficio, ritenendo la condotta del soggetto incompatibile con la prosecuzione della misura.
Il condannato presentava ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione e sostenendo che il semplice trovarsi con un’altra persona non potesse essere sufficiente a motivare un provvedimento così grave.
La Decisione della Corte e la Revoca Detenzione Domiciliare
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Secondo gli Ermellini, la valutazione del giudice di sorveglianza è stata corretta, in quanto non si è limitata a sanzionare un singolo episodio, ma ha considerato il comportamento nel suo complesso, arrivando a una prognosi negativa sulla futura compatibilità del soggetto con la misura.
La decisione si fonda sull’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, che non richiede la commissione di un nuovo reato per procedere alla revoca detenzione domiciliare, ma ritiene sufficiente un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni che appaia incompatibile con il beneficio concesso.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si concentra su due punti fondamentali. In primo luogo, la condotta del soggetto ha rappresentato una ‘precoce inosservanza’ del principale obbligo a cui era tenuto: quello di non avere contatti con ambienti criminali e di rispettare le limitazioni imposte dalla misura.
In secondo luogo, e questo è l’elemento decisivo, l’incontro non è avvenuto con una persona qualsiasi, ma con un individuo ‘riconducibile al circuito delinquenziale nel quale il ricorrente aveva precedentemente commesso il reato’. Questo specifico contesto ha permesso al Tribunale di formulare una ‘fondata prognosi di incompatibilità’. La frequentazione di soggetti legati al mondo dello spaccio, per una persona condannata proprio per quel tipo di reato, è stata interpretata come un segnale allarmante di un possibile ritorno alle vecchie abitudini e, quindi, come un tradimento della fiducia riposta in lui con la concessione della misura alternativa.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cruciale per chi beneficia di misure alternative: la libertà concessa è condizionata a un comportamento irreprensibile e coerente con il percorso di reinserimento sociale. La revoca detenzione domiciliare non è una sanzione per un nuovo crimine, ma la conseguenza della rottura del patto fiduciario tra il condannato e lo Stato. La valutazione del giudice non è meramente formale, ma sostanziale, e tiene conto del significato complessivo delle azioni del soggetto alla luce della sua storia criminale. Di conseguenza, i condannati in detenzione domiciliare devono prestare la massima attenzione non solo a non commettere reati, ma anche a evitare qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come un segnale di non adesione al percorso rieducativo.
Quando può essere revocata la detenzione domiciliare?
La detenzione domiciliare può essere revocata, secondo l’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario, se il comportamento del soggetto, contrario alle leggi o alle prescrizioni imposte, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
È necessario commettere un nuovo reato per la revoca della detenzione domiciliare?
No, non è necessario. La revoca può essere disposta anche per comportamenti che, pur non costituendo reato, violano le prescrizioni e dimostrano un’incompatibilità con il beneficio concesso, come la frequentazione di persone legate ad ambienti criminali.
Perché in questo caso specifico l’incontro con un’altra persona è stato considerato così grave?
Perché la persona incontrata aveva precedenti specifici per lo stesso tipo di reato (stupefacenti) per cui il soggetto era stato condannato. Questo ha fatto presumere al giudice un elevato rischio che il condannato potesse rientrare nel circuito delinquenziale, tradendo la fiducia alla base della misura alternativa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29521 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29521 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 18.2.2025
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza resa in data 18.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a NOME COGNOME il 22.11.2024 e già sospesa il 28.1.2025, a seguito del rinvenimento del condannato a bordo di un’autovettura condotta da soggetto con precedenti per reati in materia di stupefacenti.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1704/2025
CC – 15/05/2025
R.G.N. 10786/2025
L’art. 47ter , comma sesto, ord. pen. prevede che la detenzione domiciliare Ł revocata se il comportamento del soggetto, contrario alle leggi e alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
In secondo luogo, deve rilevarsi, allora, che NOME era detenuto, al momento della concessione della detenzione domiciliare, per il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti.
Ma le censure non arrivano a inficiare la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato, che si attiene piø propriamente alla valutazione dei connotati del fatto per farne discendere, conformemente alla previsione dell’art. 47ter , comma sesto, ord. pen., una fondata prognosi di incompatibilità con la prosecuzione della misura di una condotta sostanziatasi nella precoce inosservanza del principale obbligo a cui era tenuto NOME e, peraltro, per incontrare una persona riconducibile al circuito delinquenziale nel quale il ricorrente aveva precedentemente commesso il reato.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Presidente NOME COGNOME