Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3227 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3227 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato il regime di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall’art. 1 l., 26 novembre 2010, n. 199, concesso a NOME COGNOME NOME con ordinanza del 5 giugno 2025, in relazione al provvedimento di cumulo in data 4 marzo 2025.
A ragione della decisione osserva che la misura della detenzione domiciliare è stata concessa senza la conoscenza di un elemento fattuale, idoneo ad incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio. Infatti, il Tribunale soltanto il 18 giugno 2025, con apposita comunicazione del direttore dell’istituto penitenziario, quindi dopo la concessione della misura , è stato informato di una specifica condotta del condannato, del tutto incompatibile con il
requisito sella ‘ buona condotta carceraria ‘ : la partecipazione ai gravi fatti di rivolta verificatisi il 4 giugno del 2025 all’interno del carcere di Marassi .
NOME COGNOME NOME ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO COGNOME, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010 e dell’art. 47 -ter , ultimo comma, Ord. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale, applicando un vero e proprio automatismo sanzionatorio in contrasto coi principi ripetutamente affermati dalla richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, ha ritenuto sufficiente, ai fini della revoca della detenzione domiciliare, la sopravvenuta conoscenza di un fatto generico e non adeguatamente accertato, ‘la partecipazione ai fatti … del 4.6.2025’, non dando alcun rilievo al dato che a carico del condannato, a differenza di altri partecipanti alla rivolta, non è mai intervenuta una formale contestazione d a parte dell’autorità giudiziari a del reato di cui all’art. 415 bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 1 l. n. 199 del 2010 e dell’art. 47 -ter , ultimo comma, Ord. pen. e dei principi giurisprudenziali, pur correttamente richiamati dal Tribunale, nonché vizio di motivazione.
Lamenta che, discostandosi dalla pronuncia della prima Sezione penale n. 28841 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276394 -01 , l’ordina nza impugnata ha revocato la misura in assenza di prova individualizzata della partecipazione del ricorrente agli episodi del 4 giugno 2025 e, comunque, in assenza di contestazione dell’imputazione del reato di cui all’art. 415 bis cod. pen. Dagli atti di causa risulta che ad NOME COGNOME NOME è stato addebitato, collettivamente ad altri otto detenuti, di non avere fatto entrare, nella cella dove erano ospitati, gli agenti ‘per volontà ed opera di alcuni’ .
Non è stata presa in esame la condotta tenuta dal condannato successivamente alla concessione della misura, caratterizzata, come si si evince dalle relazioni degli organi competenti, da assoluta regolarità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono fondati nei termini chiariti nel prosieguo.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza ha revocato il regime di detenzione domiciliare di cui agli artt. 1 e seg. della legge n. 199 del 2010 concesso a NOME COGNOME NOME per l’ originaria insussistenza dei presupposti accertata a seguito di un nuovo apprezzamento, reso possibile e
necessario dalla sopravvenuta acquisizione di elementi di valutazione ritenuti decisivi.
Trattasi di decisione astrattamente consentita nella misura in cui realizza una valutazione di fatti non noti al momento della emissione dell’ordinanza applicativa della misura alternativa, ma incidenti in modo rilevante sulla ammissibilità della misura.
Una nuova valutazione “ora per allora” è, quindi, certamente consentita, se gli elementi emersi successivamente facciano seriamente dubitare dell’esattezza della valutazione espressa quando ancora essi non erano noti.
In quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità ha significativamente affermato, nella sentenza citata nel provvedimento impugnato, che in tema di misure alternative alla detenzione il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240 -01; Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095 -01; Sez. 1, 28841 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276394 – 01). Ciò che è precluso, come correttamente rileva il ricorrente, è il mero automatismo, dovendosi al contrario condurre una valutazione della gravità indiziaria e dell’importanza dei fatti emersi successivamente ai fini dell’accertamento di un comportamento del beneficiario della misura contrario alla legge o alle prescrizioni dettate o, comunque, incompatibile con le finalità della misura revocata.
Il Tribunale non ha compiuto una valutazione conforme ai principi sin qui delineati, finendo per porre a fondamento della revoca solo il dato della comunicazione del direttore della Casa circondariale, senza esplicitare le ragioni del sopravvenuto venir meno delle condizioni legittimanti l’ applicazione del peculiare istituto dell’ esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall’art. 1 l., 26 novembre 2010, n. 199, in forza del quale «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (…)».
2.1. Come è noto la l. n. 199 del 2010 non ha previsto una misura alternativa alla detenzione diversa ed ulteriore da quella disciplinata dall’art. 47-ter Ord. pen. avendo inteso, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, introdurre una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa
della finalità rieducativa di cui all’art. 27 Cost. allo scopo di rendere possibile l’esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere.
L’applicazione dell’istituto è stata, peraltro, limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità.
Sono, infatti, esclusi da tale particolare modalità esecutiva della pena: i condannati a taluno dei delitti indicati dall’art. 4bis Ord. pen., i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod.,. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall’art. 14- ter Ord. pen.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. d), l’applicazione della detenzione presso il domicilio non è applicabile «quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato».
La valutazione in ordine all’applicazione dell’esecuzione presso il domicilio non è, quindi, interamente sovrapponibile a quella relativa alla concessione delle misure alternative.
Non solo i presupposti della misura disciplinata dalla legge n. 199 del 2010 sono configurati soltanto come “limiti negativi” o come condizioni ostative, ma, comunque, essa è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura (cfr. Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, P.G. in proc. Caldarozzi, Rv. 259469; in motivazione, la Corte ha evidenziato che la nuova disciplina non costituisce una mera sovrapposizione rispetto a quella della detenzione domiciliare, anche perché l’art. 1, comma ottavo, della legge n. 199 del 2010 prevede che le disposizioni dell’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 sono applicabili in quanto compatibili).
2.2. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nel disporre la revoca avrebbe, quanto meno, dovuto chiarire su quale presupposto applicativo dell’ istituto dell’ esecuzione della pena a domicilio abbia inciso il sopravvenuto elemento di novità ritenuto decisivo. Si è, invece, limitato ad evidenziare che la grave infrazione comunicata dal Direttore del carcere ha inciso sulla ‘ buona condotta carceraria’ , senza precisare se le sue modalità esecutive, nemmeno sommariamente descritte, siano di portata tale da modificare il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del condannato, ostativa alla concessione del beneficio ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. d) cit.
Il provvedimento impugnato non si è nemmeno confrontato con le obiezioni difensive, pur prospettate con l’allegazione di elementi specifici quali il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti del ricorrente per la condotta delittuosa valorizzata ai fini della revoca e l’ assenza di elementi idonei a precisare il livello del suo coinvolgimento personale degli atti di rivolta.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi sopra enunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso, in Roma 21 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME