Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 961 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 24/08/1970 avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Messina con ordinanza del 10 luglio 2024 revocava la misura della detenzione domiciliare concessa a COGNOME NOME con provvedimento del medesimo Tribunale in data 23 novembre 2022.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo denunciava un vizio di motivazione circa la presunta pubblicazione del file video sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il ricorrente rilevava come non vi fosse prova che proprio COGNOME avesse pubblicato i video sui profili indicati, nØ che fosse proprio COGNOME a utilizzare tali profili.
Quanto al tatuaggio non vi sarebbe prova che COGNOME si fosse fatto il tatuaggio nel periodo in cui era in detenzione domiciliare; la pubblicazione dei video non rientra nel divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano.
Quanto, poi, alla conversazione con il vicino, pregiudicato, non sarebbe stato evidenziato quanto fosse durata e che in che maniera avrebbe influito sulla revoca del concesso beneficio.
2.2 Con il secondo motivo lamentava la carenza di motivazione , di istruttoria e acquisizione di informazioni circa la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ovvero la violazione di legge, in particolare dell’art. 47 L. 354/75.
Il rigetto di tale istanza, contenuto nella medesima ordinanza che revocava la detenzione domiciliare sarebbe del tutto privo di motivazione, avendo il Tribunale fatto solo riferimento alle superiori considerazioni, inerenti, cioŁ, la revoca della detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 Il primo motivo Ł inammissibile.
Circa l’effettivo uso da parte del condannato dei profili Tik Tok il provvedimento impugnato dà ampio conto delle ragioni che portano a concludere che egli sia l’effettivo utilizzatore di tali profili, così come delle ragioni che fanno ritenere che il tatuaggio sia stato eseguito durane la detenzione domiciliare.
La ragione per la quale la conversazione, certamente non consentita dalle prescrizioni, con il vicino di casa, sia rilevante ai fini della revoca della misura, Ł esplicitata nel provvedimento.
Il Tribunale di sorveglianza dal complessivo comportamento del condannato, che annovera anche una evasione, sprezzante nei confronti dell’autorità cui i contrappone con atteggiamento di sfida, ha tratto la conclusione che egli non partecipi in minima parte all’opera di rieducazione e non abbia minimamente compreso il beneficio ricevuto.
Logico corollario di tale accertamento non poteva che essere la revoca della detenzione domiciliare.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile.
L’assenza delle condizioni per proseguire con la misura alternativa della detenzione domiciliare comporta – come affermato nel provvedimento impugnato – che, a fortiori, siano assenti le condizioni per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, che Ł misura meno restrittiva e che dunque richiede ben altri presupposti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME