Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33150 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 16/04/1982 avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in rubrica, ha revocato, ai sensi degli artt. 51 ter ord. pen., 16 nonies comma 7, d. l. n. 8 del 1991, il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare, in precedenza concessa, il 08/03/2023, nei confronti di NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia il 03/03/2023, con fine pena al 06/07/2032.
Il Tribunale evidenziava come, nell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il05/11/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, fossero riportate alcune conversazioni intercettate che disvelavano il coinvolgimento del COGNOME nei contatti tra soggetti (NOME COGNOME e NOME COGNOME), coinvolti in attività di spaccio di sostanze stupefacenti; osservava il Tribunale come detti contatti, pur senza comportare l’elevazione a carico del condannato di specifiche ipotesi di reato, realizzavano un’allarmante trasgressionedegli obblighi gravanti sul collaboratore, e costituivano comportamenti incompatibili con la prosecuzione della detenzione domiciliare.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore, che denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b ) ed e ) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 47 ter ord. pen., e 16 nonies l. n. 8 del 1991, ed alla regolare costituzione del contraddittorio.
Il Tribunale ha errato nell’assumere la decisione impugnata in assenza del parere della P.N.A., che era stato ritenuto in un primo momento necessario, essendo stata rinviata l’udienza del 14 marzo 2025 proprio al fine di acquisirlo.
Sotto altro profilo, la decisione assunta Ł errata ed illogica, dal momento che da un lato si dà atto che gli accadimenti contestati a COGNOME non costituiscono ipotesi di reato, e dall’altro si ritiene che i contatti intrattenuti dal condannato rivestissero rilevanza tale da
giustificare la revoca della misura alternativa in atto.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e dev’essere respinto.
In termini generali, si osserva che la detenzione domiciliare, cui Ł stato ammesso il collaboratore di giustizia in deroga alle disposizioni ordinarie, a norma dell’art. 16nonies , inserito dall’art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45, nel D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, può essere revocata nei casi specifici previsti dallo stesso art. 16 -nonies , comma 7, ultimo periodo, che richiama gli articoli 13 -quater e 16septies del medesimo D.L. n. 8 del 1991, ossia per inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione.
La relativa valutazione ricade nell’esclusiva competenza del Tribunale d sorveglianza, chiamato, in piena autonomia rispetto alle determinazioni eventualmente adottate dai competenti organi in merito alla misura di protezione adottata, a compiere una ponderata valutazione della gravità della condotta, soprattutto con riguardo al percorso intrapreso (Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279341; Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015 deo. 2016, COGNOME, Rv. 266001).
Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la revoca della misura alternativa non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239).
Si Ł, inoltre, precisato che al Tribunale spetta di valutare discrezionalmente l’incidenza dell’accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione della misura e ciò può legittimamente fare senza necessità di espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento, ove ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01).
Ciò premesso in termini generali, va innanzitutto chiarito come la circostanza che il Tribunale di sorveglianza, dopo avere richiesto il parere alla P.N.A.,abbia poi assunto la propria decisione nonostante detto parere non fosse pervenuto, non integra alcun vizio del provvedimento stesso, non trattandosi di parere obbligatorio.
Va poi osservato che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, ai fini della revoca della misura alternativa concessa al collaboratore di giustizia, ai sensi degli artt. 13 -quater comma 2, e 16nonies comma 7 L. n. 8 del 1991, assumono rilievo non solo la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, ma anche ogni condotta che concretizzi inosservanza degli impegni assunti dal collaboratore a norma dell’art. 12, tenuto conto anche del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione.
Il Tribunale evidenziava quindi come l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminare di Genova, cristallizzasse «dinamiche di attivo coinvolgimento del COGNOME nei rapporti tra soggetti (NOME e NOME) coinvolti in un’attività interregionale di spaccio di stupefacenti»; riteneva inoltre che tali condotte esprimessero «un’allarmante trasgressione degli obblighi gravanti sul collaboratore sia per la portata delle interlocuzioni del COGNOME – che creava un’importante contatto tra i
soggetti attinti dall’OCC e COGNOME, un fornitore di droga che ha patteggiato la pena, sia per il frangente temporale della condotta che si concretizzava appena a ridosso dell’accesso alla misura extra muraria».
A fronte di un apparato argomentativo completo, intrinsecamente coerente, scevro di profili di contraddizione o manifesta illogicità, nonchØ ossequioso del dettato normativo, il ricorrente articola contestazioni che mirano ad una rivalutazione del merito della vicenda non consentita nella sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME