Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23428 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 15/11/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, concessa a NOME COGNOME con provvedimento del medesimo Tribunale in data 12 luglio 2023 ed iniziata il successivo giorno 18 dello stesso mese.
La revoca del beneficio è stata disposta poiché, in occasione di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine il giorno 3 settembre 2023 dalle ore 12:10 sino alle ore 12:20 il condannato non era stato trovato all’interno della propria abitazione, con la conseguente violazione delle prescrizioni relative alla misura alternativa alla detenzione. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che, anche nel corso di un precedente controllo eseguito il 18 agosto 2023, il detenuto domiciliare non era stato trovato in casa e che, per tale ragione, era stato ammonito dal Magistrato di sorveglianza allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni.
Per tali ragioni, quindi, è stata disposta la revoca della detenzione domiciliare in considerazione delle violazioni delle prescrizioni (ripetute nonostante la diffida da parte del Magistrato di sorveglianza) poste in essere dal condannato poco dopo l’inizio dell’esecuzione della misura alternativa, a riprova della non meritevolezza di essa e della pervicacia delle condotte illecite.
Avverso la predetta ordinanza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza di motivazione rispetto alla memoria difensiva ed ai documenti ad essa allegati, tempestivamente depositata e della quale il Tribunale di sorveglianza non risulta avere tenuto conto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come noto l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). Deve pertanto essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del
procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, determini una nullità stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall’art. 121 cod. proc. pen. che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio né da altre disposizioni del codice di rit Le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, COGNOME, RV. 252713).
È quindi onere della parte che deduca l’omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale ed il lamentato vizio, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto.
Orbene, quanto oggetto della memoria non è in grado di scardinare il ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Catania che, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha dato rilievo a quanto riferito dagli operanti circa il mancato rinvenimento del detenuto domiciliare in casa il giorno 3 settembre 2023 e, in precedenza, il 18 agosto 2023, a dimostrazione della indifferenza del condannato circa il rispetto delle prescrizioni e dell’assenza di una reale volontà di risocializzazione.
Pertanto il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita a questa Corte una non consentita differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza per revocare la misura alternativa sopra indicata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2024.