Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20721 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20721 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOUREDDINE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATI -0
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l’ordinanza indicata in rubrica, ha revocato il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare speciale ex art. …e.A.44…e.44 o 47 ter comma 1, lett c) ord. pen., in precedenza nei confronti di NOME COGNOME, con riguardo all’espiazione della pena di anni 3 mesi 5 giorni 12 di reclusione per i reati di evasione e violazione legge stupefacenti.
Il Tribunale poneva a fondamento della revoca il grave episodio occorso in data 05/09/2023, allorquando il condannato veniva trovato fuori della propria abitazione in orario non consentito; evidenziavano t anche, i Giudici di merito come detto episodio, fosse intervenuto a seguito di ulteriori ripetute violazioni alle prescrizioni da parte de detenuto, che, in data 28/08/2023, era stato sorpreso in orario non autorizzato fuori della propria abitazione (e aveva ricevuto una diffida ultimativa); del pari El NOME era stato sorpreso in orario non autorizzato fuori della propria abitazione il 04/07/2023; ed ancora, nel luglio 2022, a seguito di rinvenimento nella sua abitazione di sostanze stupefacenti e di una somma di denaro in contanti, la detenzione domiciliare gli era stata sospesa, pur non essendo seguita la revoca del beneficio.
Il Tribunale, conclusivamente, osservava come l’insieme dei comportamenti descritti aveva determinato una situazione di incompatibilità con la misura alternativa disposta, trattandosi di condotte dimostrative di inaffidabilità, disinteresse e spregio verso il contenuto prescrittivo e risocializzante proprio della misura in atto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, che denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47 ter ord. pen., 32 Cost, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Evidenzia la Difesa come ad COGNOME fosse stata concessa la misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. in ragione delle gravi condizioni di salute in cui egli versa, e che non sono state minimamente considerate dal Tribunale nel provvedimento impugnato.
Quanto all’episodio del 05/09/2023, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione le circostanze sottopostegli in seno alla memoria difensiva, del tutto pretermessa, in cui si evidenziava come il prevenuto, mentre rientrava a casa in orario consentito, nei pressi della sua abitazione, era vittima di una rapina, ragione per la quale (anche per l’intervento delle forze di polizia e di una ambulanza), egli si era dovuto trattenere sul luogo oltre l’orario.
Contesta poi il ricorrente come erroneamente il Tribunale abbia fatto riferimento alle pregresse violazioni, pacificamente superate tanto da non avere determinato alcuna revoca.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n.13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Resta comunque pacifico che, ai sensi degli artt. 47-ter e 51-ter ord. pen., la revoca della misura alternativa è subordinata alla prova della realizzazione di comportamenti contrari alla «legge» o alle «prescrizioni» e che risultino «incompatibili» con la prosecuzione della misura.
Ciò premesso, il provvedimento impugnato si fonda (anche se non esclusivamente) sull’episodio del 06/09/2023, in ordine al quale, tuttavia, coglie nel segno la censura difensiva inerente al mancato approfondimento in ordine alle circostanze ed al contesto in cui la dedotta violazione delle prescrizioni era maturato, ed in particolare la totale pretermissione da parte dei Giudici delle circostanze offerte in valutazione in seno a memoria difensiva ritualmente depositata.
In essa la Difesa aveva documentato come l’asserita violazione che aveva dato causa alla revoca del beneficio, non potesse ascriversi ad una libera condotta posta in essere dal condannato, il quale, il 06/09/2023, mentre / in orario consentito (16:50), stava facendo rientro, nella sua abitazione, a pochi metri dalla stessa era vittima di una rapina ad opera di due soggetti, con successivo intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza.
I Giudici, nell’impugnata ordinanza, nell’omettere di approfondire il contesto in cui era maturata l’asserita violazione, mancando di analizzare la documentazione offerta dalla Difesa in seno alla memoria depositata, sono incorsi nel denunciato vizio argomentativo, per omissione.
Quanto alle concorrenti ragioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, le condotte descritte, pur gravi, di per sé sole non avevano determinato la revoca del beneficio, assumendo rilevanza nel corpo motivazionale dell’impugnata ordinanza, proprio alla luce dell’ultimo episodio, del 06/09/2023, di cui si è detto.
L’accertata carenza della motivazione giustifica l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso il 09/02/2024