Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34741 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOUR CHOUADLA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la proposta di revoca della detenzione domiciliare per fatto colpevole nei confronti di NOME rispetto al quale è in esecuzione la pena di dieci mesi e sedici giorni di reclusione.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto la circostanza che l’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare è stata notificata al detenuto in epoca successiva sia alla commissione del delitto di furto di rame e resistenza a pubblico ufficiale del 17 settembre 2023, sia di quello di evasione per il quale è stato tratto in arresto in data 5 ottobre 2023 e scarcerato il giorno successivo.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, quindi, poiché all’epoca di commissione del delitto di furto di rame, la misura della detenzione domiciliare era stata disposta, ma non era stata ancora eseguita, non ricorrevano le condizioni per la revoca.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari articolando due motivi.
In fatto ha premesso che l’applicazione della detenzione domiciliare è avvenuta con ordinanza del 15 giugno 2023, notificata il giorno 17 settembre 2023, data dell’arresto in flagranza di NOME COGNOME per furto di rame e resistenza a pubblico ufficiale.
Per tale reato ha riportato condanna il 27 settembre 2023 a un anno e otto mesi di reclusione, con contestuale revoca della misura cautelare.
Da tale data è stata ripristinata la misura della detenzione domiciliare.
Il successivo 5 ottobre 2023, NOME è stato arrestato per evasione e il successivo 6 ottobre è stato rimesso in libertà sul presupposto che la misura non fosse stata mai eseguita.
2.1. Il primo motivo riguarda vizi motivazionali e travisamento del fatto in quanto dalla documentazione presente agli atti emerge l’avvenuto inizio dell’esecuzione della detenzione domiciliare a partire dal 27 settembre 2023, ossia in epoca precedente all’arresto per evasione la cui condotta, quindi, è valutabile ai fini della revoca della misura alternativa.
2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione di legge in quanto, ai fini della revoca della detenzione domiciliare, non è richiesto che la condotta si collochi in epoca successiva all’inizio dell’esecuzione della misura.
Una volta concessa la misura, la stessa potrà essere revocata anche nel caso in cui non abbia avuto ancora inizio la relativa esecuzione.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla disamina degli atti risulta l’eccepito travisamento nel quale è incorso il Tribunale di sorveglianza circa la data di inizio dell’esecuzione della misura alternativa che deve collocarsi alla data del 27 settembre 2023.
Da ciò rileva che, in fatto, la condotta di evasione contestata come commessa alla data del 5 ottobre 2023 è potenzialmente rilevante ai fini della revoca.
Sul punto, il Tribunale di sorveglianza ha omesso ogni considerazione circa la rilevanza del fatto non facendo, quindi, corretta applicazione del principio di diritto, anche di recente, affermato da questa Corte secondo cui «ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l’assoluzione per particolare tenuità del fatto)» (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286262).
Ne ‘consegue che, ferma restando l’autonomia del Tribunale di valutare i termini della significatività della condotta di evasione ai fini della revoca, l stessa dovrà essere presa in esame in sede di giudizio di rinvio.
E’ parimenti fondato il secondo motivo di ricorso in quanto rileva anche la condotta di furto di rame, sebbene posta in essere in epoca successiva alla concessione della misura, ma antecedente alla sua concreta esecuzione.
Va, infatti, ribadito che «in tema di misure alternative alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando
a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile» (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276394; Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996, COGNOME, Rv. 203979).
Pertanto, se possono assumere rilievo fatti precedenti non conosciuti, a maggior ragione possono essere significativi anche quelli successivi alla concessione del beneficio ma precedenti alla concreta esecuzione.
Anche in questo caso, quindi, spetterà al Tribunale di sorveglianza valutare l’effettiva rilevanza della condotta ai fini della valutazione dell’istanza di revoca della misura alternativa, non potendo assumere significato decisivo, nel caso concreto, l’anteriorità della condotta rispetto alla esecuzione del provvedimento di concessione del beneficio.
Da quanto esposto discende l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso il 31/05/2024