Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45838 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45838 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza impugnata ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare in atto nei confronti di NOME COGNOME, in espiazione della condanna alla pena di anni sei di reclusione, emessa dal Tribunale di Roma in data 12 giugno del 2019, per aver detenuto a fini di cessione illecita circa un chilogrammo di cocaina.
Il provvedimento censurato evidenzia che il beneficio della detenzione domiciliare era stato concesso, con ordinanza del 30 settembre 2021 e che alla misura era seguito l’arresto del COGNOME, avvenuto il 10 gennaio 2023, a seguito di una nuova indagine nella quale gli era stata attribuita la detenzione a fini di cessione di notevoli quantità di stupefacente, del tipo cocaina, in un contesto che vedeva coinvolte altre diciotto persone, condotta eseguita presso l’abitazione nella quale il condanNOME stava eseguendo la misura alternativa.
Le nuove condotte addebitate a COGNOME, secondo il Tribunale di sorveglianza, avevano mutato totalmente il quadro della sua pericolosità trattandosi dell’illecita detenzione di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente che implicava, secondo il provvedimento censurato, l’esistenza di contatti con la criminalità organizzata.
Quindi, tenuto conto della nuova misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituita con la custodia cautelare domiciliare con lo strumento di controllo a distanza del braccialetto elettronico, a seguito di confessione), il beneficio della detenzione domiciliare era stato sospeso il 16 gennaio 2023 e, poi, con il provvedimento impugNOME, definitivamente revocato per essere stata riscontrata maggiore pericolosità in termini di recidiva.
Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando tre vizi.
2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art 47-ter, comma 6, Ord. pen. e difetto assoluto di motivazione.
Vi sarebbe travisamento della prova da parte del Tribunale nella parte in cui sostiene che gli episodi di detenzione di stupefacenti siano avvenuti all’interno dell’abitazione ove il ricorrente si trovava in misura alternativa e nella parte i cui evidenzia che si tratterebbe di fatti più gravi rispetto a quello in relazione quale è intervenuto il titolo esecutivo per il quale era stata concessa la misura alternativa.
La difesa assume di non ignorare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale anche i fatti precedenti all’applicazione di un beneficio, ove sconosciuti al Tribunale, possono essere valutati al fine di revocare lo stesso. Si rimarca, però, che in tali casi è necessario che la valutazione esauriente, sia compiuta anche
alla luce dell’andamento della misura e della partecipazione del condanNOME al trattamento rieducativo nel procedimento di sorveglianza.
In realtà, il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di valutare la pertinenza dei reati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto è stat sottoposto, non potendo fare soltanto riferimento ad una pendenza giudiziaria ritenendola preclusiva di un beneficio.
Ciò in quanto la misura alternativa è stata riconosciuta in un momento in cui è stata formulata una prognosi favorevole nei confronti del condanNOME.
Il Tribunale ha ritenuto accresciuta la pericolosità del ricorrente sulla scorta del solo dato ponderale contestato nel procedimento in cui è stata emessa la misura cautelare, senza approfondire la valutazione dei fatti oggetto della decisione cautelare.
Del resto, che COGNOME fosse in contatto con ambienti criminali non è elemento nuovo ma di questo si è tenuto conto, anche nella concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, tanto che la sentenza di condanna relativa alla pena in esecuzione, nella motivazione, sottolinea la non occasionalità della vicenda dal momento che l’imputato ha gestito, per un significativo lasso temporale, partite di sostanze stupefacenti di entità rilevante palesando di avere avuto costanti contatti con gruppi di criminalità organizzata in grado di assicurare la fornitura della sostanza.
Mancherebbe, quindi, per la difesa l’elemento di novità che secondo il Tribunale condurrebbe all’aggravamento della pericolosità.
Nulla si specifica, poi, circa il percorso trattamentale intramurario seguito e circa i risultati raggiunti nel periodo successivo all’adozione della misura alternativa.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto al luogo di commissione dei fatti, di cui all’ordinanza cautelare.
Secondo il provvedimento censurato, la maggiore pericolosità del ricorrente dovrebbe evincersi dal fatto di aver detenuto circa due chili e mezzo di sostanza stupefacente, in concorso con altre 18 persone, presso la propria abitazione dove stava eseguendo la misura alternativa in un contesto temporale di poco anteriore all’episodio per cui vi è condanna in esecuzione, negli anni 2018 e 2019.
In primo luogo, la difesa osserva che il ricorrente è persona priva di pregiudizi penali prima della sentenza di condanna in esecuzione al momento dei fatti di cui all’ordinanza cautelare (contestati dal dicembre 2018 al giugno 2019).
Il Tribunale non terrebbe conto della circostanza che le condotte sono state poste in essere all’interno dell’abitazione dove il ricorrente all’epoca conviveva con la moglie, in INDIRIZZO, non in INDIRIZZO, abitazione della madre dove il COGNOME dal settembre 2022 e, quindi, a
distanza di tre anni dai fatti (da ultimo risalenti al 2019) si trovava ad espiare l pena in misura alternativa.
In secondo luogo, si rileva che appare illegittima l’operazione posta in essere dal Tribunale di sommare quantitativi di sostanze stupefacenti di cui alle singole contestazioni al fine di fare riferimento a un più rilevante dato ponderale. Invece, si tratta di fatti, sotto profilo quantitativo, analoghi o addirittura in alcuni meno gravi rispetto a quello per il quale è intervenuta la sentenza di condanna definitiva alla pena in esecuzione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell’articolo 47-ter, comma 6, Ord. pen. omessa applicazione dell’art. 47-ter comma 7, Ord. pen.
Il Tribunale ha disposto la revoca senza precisare che la stessa non è conseguente a comportamenti del soggetto sottoposto a misura contrari alla legge o alle prescrizioni in esecuzione della misura medesima.
In assenza di tale precisazione alla revoca della misura conseguirebbe ai sensi dell’articolo 58-quater Ord. pen., il divieto di concessione di un nuovo beneficio per la durata di tre anni.
Il provvedimento fonda su un giudizio di maggiore pericolosità in termini di reiterazione della condotta criminosa e, quindi, su una prognosi negativa in ordine al fatto che lo stesso ricorrente si astenga dal commettere altri reati. I condanNOME non ha posto in essere alcuna violazione delle prescrizioni della misura, ai sensi del comma 6 dell’articolo 47-ter ord pen., per cui la conseguenza interdittiva all’accesso ai benefici è illegittima.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.i primi due motivi sono, per un verso, versati in fatto e, per altro verso, inammissibili quanto al dedotto travisamento / in quanto non supportato dall’allegazione della necessaria documentazione relativa al luogo ove il COGNOME è stato posto in detenzione domiciliare e a quello in cui questi si trovava al momento dell’arresto per altra causa. Neppure risulta documentato il luogo del commesso reato per il quale si procede, in via cautelare, nei confronti del ricorrente.
Infine, si rimarca che non viene precisato, circa il quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta nel diverso procedimento, l’entità di quello sequestrato che, secondo il Tribunale, complessivamente, è pari a quasi 2,5 chili
e che, invece, per il ricorrente sarebbe di entità inferiore a quella di cui al condanna in esecuzione.
La motivazione immune da illogicità manifesta, svolta dal Tribunale, peraltro, appare conforme alla giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276394 – 01) in tema di misure alternative alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile (conf. n. 774 del 1996, Rv. 203979 – 01).
Analogamente, in tema di affidamento in prova al servizio sociale si è affermato (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, COGNOME, Rv. 280095 – 01) che la misura può essere revocata per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario solo qualora dall’esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (conf. n. 42579 del 2013, Rv. 256701 01; n. 16441 del 2010, Rv. 247234 – 01; n. 38453 del 2008, Rv. 241308 – 01).
Orbene, le censure mosse non appaiono idonee a contrastare la gravità della condotta antecedente di cui rende conto il provvedimento censurato con ragionamento immune da illogicità manifesta, anche se conosciuta dal Tribunale dopo la concessione della misura, oggetto di ordinanza di custodia cautelare, condotta fra l’altro ammessa dallo stesso ricorrente.
1.2.11 terzo motivo è manifestamente infondato.
La questione posta, della non computabilità della revoca per fatti antecedenti, ai sensi dell’art. 47-ter., comma 7 Ord. pen. (e non comma 6), è questione non attinente al presente giudizio, bensì a quello in cui dovesse essere computata, a carico di COGNOME, la disposta revoca ai fini dello sbarramento di cui all’art. 58-quater Ord. pen., argomento, quello della preclusione di cui all’art. 58-quater Ord. pen., per altre pene in esecuzione, diverso dal verificarsi della condizione della revoca della misura alternativa vigente a suo carico.
2.Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2023
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