Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Aprilia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa ad NOME COGNOME, evaso dall’abitazione e postosi spericolatamente alla guida di motoveicolo.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia
Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge, vizio motivazione e mancata valutazione di prova decisiva. Egli rammenta che, nel processo a suo carico intentato per l’evasione, era stata pronunciata sentenz assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis co sicché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto essere revocata, posto che comma 9 dell’art. 47 -ter Ord. pen esclude la revoca in caso di fatto di evasione di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Se è vero, infatti, che non ogni singola violazione delle prescrizioni d detenzione domiciliare comporta la revoca della misura, che scatta solo quando comportamento del soggetto risulta incompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 26307 01), deve rilevarsi che, nella specie, il Tribunale di sorveglian congruamente argomentato in ordine alla rilevanza ostativa del comportamento trasgressivo messo in atto, anche alla luce delle giustificazioni res condannato.
Questi, evadendo, si è posto alla guida di un motoveicolo di gros cilindrata, condotto a fortissima velocità, con andatura pericolosa per sé e pe altri utenti della strada.
Condivisibilmente il Tribunale ha tratto da tale complessivo comportamento, violativo delle prescrizioni e incidente altresì sulla sicurezza pubbl convincimento dell’inidoneità contenitiva e rieducativa della misura alternat di cui ha coerentemente decretato la revoca.
Il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza del giudicato penale, h plausibilmente ritenuto la condotta trasgressiva nient’affatto lieve, in
penitenziaria. La revoca risulta dunque giustificata anche a cospetto dell’art ter, comma 9, Ord. pen.
Il giudice penale di cognizione è stato di contrario avviso, per quanto di competenza. Ma tale rilievo non introduce alcuna contraddizione di ordine logico normativo. La valutazione della magistratura di sorveglianza, in caso di condot di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell’esecuzione della p costituisce infatti oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla possib differente valutazione delle stesse condotte, operato -ad altri fini- dal g della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fa della sua mancata commissione da parte dell’istante (Sez. 1, n. 2380 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870-01); limite qui non valicato.
Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 29/02/2024