Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/seAttte le conclusioni del PG F. L.13, , u-0f2e.. i 0 64. tt – 42. (K)r- IR t sétAfittetAt i ) 3 n (.4..e. n – GLYPH 2r
ccIA.A.C.C4.1 3.0
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 11 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ne confronti di NOME (in esecuzione dal dicembre del 2022).
1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che la condotta tenuta dal NOME, particolare riferimento al contatto con un soggetto pregiudicato, avvenuto in d 29 luglio 2023, è tale da non consentire la prosecuzione della misura alternati essendo venuta meno la prognosi di affidabilità comportamentale del NOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Il ricorrente, con unico motivo, deduce erron applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa non vi era motivo per ritenere in termini di ‘violazion condotta tenuta dal NOME il 29 luglio del 2023. NOME era autorizzato a prestare attività lavorativa presso una pizzeria e l’inc con il Taglialatela avvenne nel parcheggio della pizzeria e fu del tutto casuale ulteriore (pretesa) violazione riguarda un ritardo nel rientro di pochi minuti. Non vi sarebbe stato, dunque, un concreto apprezzamento della ‘consistenza e
gravità’ delle violazioni da parte del Tribunale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consenti essendo finalizzato ad una rivalutazione di elementi di fatto congruamen scrutinati.
3.1 Ed invero, quanto alla revoca della misura alternativa è pacifico che anche u singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, valutazione in fatto ed autonoma da parte del Tribunale (non essendo necessari attendere il giudicato, lì dove si tratti di un fatto costituente reato, v. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) la carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova o della detenzione domiciliare.
Nel caso in esame la valutazione – in fatto – compiuta dal Tribunale di Sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità de condotta, autonomamente apprezzata, e pertanto si sottrae ad ulterio rivalutazioni nella presente sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 1 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente