Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha revocato il benefic dell’indulto concessogli in relazione alla sentenza della Corte di appel Palermo, in data 19 febbraio 2007, irrevocabile il 20 luglio 2007 e, con un uni motivo di ricorso, denuncia l’erronea indicazione della data del re successivamente commesso, ovverosia quello di cui all’art. 416-bis cod. pen.;
ricordato che ai fini della revoca dell’indulto, conseguente alla commissio di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vig del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato comm entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, s divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna (Sez. 1, n. 7095 15/11/2011, dep. 2012, Nolè, Rv. 252411; Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 257321; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263379).
ricordato altresì che il giudice dell’esecuzione può e deve prende conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti d procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desume l’effettiva data di commissione del reato, ove essa sia rilevante ai fini decisione che gli è demandata e tale potere rileva soprattutto nei casi in c tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso e con riferimenti fattuali chiari e definiti nel capo di imputazione (Sez. 1, n. 3576 11/11/2020, COGNOME, Rv. 280093; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475).
considerato che, nel caso di specie, non vi è nessuna incertezza sull’epoca commissione e, difatti, l’ordinanza impugnata la indica facendo riferimento quella iniziale riportata nel casellario giudiziale e, su tale base, con l’intervenuta commissione di detto reato nel quinquennio dalla data di entrata vigore (1 agosto 2006) della legge n. 241 del 31 luglio 2006, correttamen perviene alla conclusione della obbligatorietà della revoca del beneficio;
ritenuto, di contro, che l’assunto difensivo – secondo cui la commissione detto reato indicata nel provvedimento impugnato «dal settembre 2010» non risulterebbe dalle imputazioni riportate nelle sentenze di merito e che, invece contestazione sarebbe stata svolta in forma cd. aperta «fino alla data odierna è assertivo e del tutto privo di autosufficienza, poiché la difesa non ha alleg sentenze su fonda detta affermazione e, conseguentemente, la censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost.
del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente