Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9112 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9112 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di Cremona udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Cremona, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Ancona in data 2/4/2007, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 24/4/2012, irrevocabile il 17/10/2012.
In particolare, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la causa di revoca dell’indulto consistente nella commissione, tra il settembre e il novembre 2006, di piø delitti non colposi per i quali l’attuale ricorrente Ł stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione (accertati con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 25.6.2010, irrevocabile il 9.11.2010) – non fosse nota al Tribunale di Ancona che, con sentenza del 2/4/2007, irrevocabile il 17/10/2012 (a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Ancona del 24/4/2012), aveva concesso tale beneficio. Il Tribunale ha anche evidenziato come, pur essendo decorso un termine maggiore di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Ancona (ritenuto che la prescrizione della pena dovesse decorrere dalla data di irrevocabilità di tale sentenza), la pena non fosse prescritta, ricorrendo la causa ostativa di cui all’art. 172, comma settimo, cod. pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con rituale ministero difensivo, sviluppando un unico coacervato motivo.
2.1. Con tale motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. e alla legge 31 luglio 2006, n. 241, nonchØ il vizio della motivazione, per aver il Giudice dell’esecuzione omesso di acquisire l’intero incarto processuale del giudizio d’appello per verificare se la Corte di merito avesse potuto conoscere allora le cause di revoca e, quindi, non la mera conoscenza, non rilevata nel provvedimento impugnato con riferimento alle sentenze acquisite, ma la possibilità di conoscenza di esse.
Si aggiunge che, in riferimento alla negazione dell’intervenuta prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., il Giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel non considerare il dies a quo nella data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisca il presupposto della revoca del beneficio, quindi, dal 09/9/2010 in relazione alla sentenza sub 12 del Casellario (non meglio individuata, trattasi di sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/6/2010, irrevocabile il 09/11/2010, di condanna a anni 5 di reclusione ed euro 3.000 di multa, con l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per truffa in concorso, sostituzione di persona continuato in concorso ed ostacolo all’identificazione della provenienza illecita di denaro, beni ed altre utilità in concorso, accertati e commessi tra settembre e il 30 novembre 2006). Diversamente, il Giudice, nella decisione impugnata, ha ritenuto di disapplicare tale principio ritenendo che esso operi solo quando la sentenza che accerta il reato, quale causa della revoca del beneficio già concesso, divenga definitiva successivamente a quella che ha disposto l’applicazione dell’indulto, così ponendosi in antitesi a quanto stabilito dall’art. 172, comma quinto, cod. pen. (si cita su tale punto Sez. 1, n. 652 del 02/10/24, dep. 2025, n.m.).
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, pertanto, da rigettare.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, in materia di indulto, il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest’ultimo (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015). In motivazione Ł stato anche precisato che «… ai fini della preclusione, in ordine alla revoca dell’indulto, la preesistenza della causa ostativa, di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, rispetto alla deliberazione del beneficio, costituisce, invero, condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre, infatti, anche che detta causa constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo, e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita. Solo nel concorso di tale ulteriore condizione, il divieto del ne bis in idem impedisce la riconsiderazione della applicazione del condono (illegittimamente) concesso». Da ciò, la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Rv. 279786).
Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha ineccepibilmente ritenuto che i fatti di reato impeditivi al riconoscimento dell’indulto non fossero noti al Tribunale di Ancona, nel momento (2.4.2007) in cui quest’ultimo ha concesso il beneficio.
La sentenza 2.4.2007 Ł infatti antecedente rispetto alla data (9.11.2010) in cui Ł divenuto rrevocabile l’accertamento dei fatti di reati impeditivi e non avrebe, in alcun modo, potuto rilevare l’esistenza di tale causa ostativa.
In relazione alla prescrizione della pena, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, Rv. 261399).
Tale principio vale, evidentemente, nell’ipotesi in cui l’irrevocabilità della sentenza presupposto sia posteriore all’irrevocabilità della sentenza che infligge la pena, della cui
prescrizione si discute.
In caso contrario, il dies a quo della prescrizione non può che coincidere con l’rrevocabilità della sentenza che infligge la pena. Il termione di prescrizione della pena non può logicamente decorrere prima che l’accertamento del reato sia passato in giudicato e la pena stessa divenga per l’effetto eseguibile
3.1. Ciò posto, si deve rilevare che, nel caso in esame, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa, irrogata dal Tribunale di Ancona con la sentenza del 2/4/2007, confermata dalla Corte d’appello di Ancona in data 24/4/2012, irrevocabile il 17/10/2012, già oggetto del riconoscimento del beneficio dell’indulto, Ł divenuta eseguibile solo da quest’ultima data.
PoichØ la causa impeditiva di quel riconoscimento (e determinativa della successiva revoca del beneficio) si era già anteriormente perfezionata, la prescrizione decorre – in applicazione dei principi suesposti – dal 17.10.2022.
Come esattamente rilevato dal giudice a quo, ricorre pertanto la causa di imprescrittibilità di cui all’art. 172, ultimo comma, ultima proposizione, cod. pen., avendo il condannato commesso, nel decennio successivo, reati della stessa indole (patrimoniale) puniti con la reclusione, ed esattamente(in data 30.12.2017) il reato di truffa, accertato con sentenza 20.4.2022 del Tribunale di Cremona, irrevocabile il 23.9.2022.
Sulla base di quanto sin qui esposto deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME