Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4579 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4579 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato nella REP. DOMINICANA il 15/06/1966
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. NOME COGNOME il quale, nell’interesse di NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva concesso la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a NOME COGNOME in relazione alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 23 dicembre 2015 compresa nel provvedimento di cumulo n. 2021/340 SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia in data 18 maggio 2022. A seguito dell’arresto, in data 8 aprile 2023, nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente di cocaina e crack, con ordinanza in data 4 maggio 2023, lo stesso Tribunale, confermando il decreto di sospensione del Magistrato di sorveglianza di Massa in data 12 aprile 2023, aveva revocato la misura in questione, dichiarando non validamente espiato, ai fini del computo della pena residua, il periodo compreso tra il 10 febbraio 2021 e il giorno 11 aprile 2023.
1.1. Con sentenza n. 17382 in data 8 marzo 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza relativamente alla mancanza della motivazione con riguardo alla decorrenza della revoca della misura e alla mancata pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare, presentata nel corso del procedimento avente ad oggetto la revoca dell’affidamento in prova.
1.2. Con ordinanza n. 1568/24 in data 29 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Genova, in qualità di giudice del rinvio, ha nuovamente dichiarato non validamente espiato il periodo di sottoposizione alla misura alternativa e ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale avrebbe revocato la misura sin dal suo inizio senza valutare l’effettiva gravità della violazione e il comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura, protrattasi per due anni e due mesi in assenza di qualsiasi infrazione, con ciò ponendosi in contrasto con l’interpretazione dell’istituto offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987. E in questo modo il Collegio di merito non avrebbe colmato il vuoto motivazionale della precedente ordinanza secondo le indicazioni della sentenza rescindente, essendo la decisione ancora imperniata unicamente sulla detenzione dello stupefacente,
omettendosi nuovamente l’analisi complessiva dei comportamenti tenuti nel corso della misura, dell’incidenza limitativa delle prescrizioni impostegli e della durata del periodo di espiazione mediante misura alternativa, protrattasi per due anni e due mesi in assenza di violazioni. Né tali valutazioni, per carenza di informazioni esplicative, possono ritenersi implicitamente contenute nell’accenno alla particolare gravità del fatto illecito, seguito dalla descrizione del comportamento materiale trasgressivo adottato, per il quale egli è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condannato, per quello stesso fatto, alla pena di un anno un mese e dieci giorni di reclusione, peraltro non in via definitiva e con il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Né sarebbe dato spiegato quale valenza negativa rivesta l’unica violazione, intervenuta ad oltre due anni di distanza dalla sottoscrizione delle prescrizioni, rispetto al processo di rieducazione in corso.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51-ter e 58-quater Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare. La nuova formulazione dell’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. consentirebbe al tribunale di sorveglianza, in sede di revoca, la possibilità di sostituire la misura alternativa in esecuzione con altra misura, conferendogli un ampio potere discrezionale di scelta, consentendogli di adottare provvedimenti che statuiscano non solo la prosecuzione o la revoca della misura ma anche la sua sostituzione con altre, più restrittive. Per tale motivo, il Tribunale, anziché dichiarare l’inammissibilità della richiesta di sostituire la misura dell’affidamento in prova con quella più restrittiva della detenzione domiciliare, avrebbe dovuto valutarla nel merito.
In data 4 novembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Occorre muovere, in quanto logicamente pregiudiziale, dal secondo motivo di censura, relativo alla erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare avanzata nel corso del procedimento per la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2.1. In argomento, va evidenziato che l’art. 51-ter Ord. pen., nella sua originaria formulazione, prevedeva, al comma 1, che «se l’affidato in prova al servizio sociale o l’ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l’accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti».
A seguito della modifica introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, la citata disposizione ora stabilisce che «se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione e revoca della misura». Ne consegue che, a seguito della novella, è ora consentito al tribunale di sorveglianza, nel pronunciarsi sulla revoca, anche di procedere all’applicazione di una misura diversa da quella in corso, come può agevolmente evincersi dall’espressione testuale utilizzata dalla norma con il riferimento alla «sostituzione» di essa.
Per tale motivo, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto pronunciarsi · sulla richiesta di detenzione domiciliare e non dichiararla inammissibile, atteso che, come detto, il nuovo testo dell’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. offre oggi al giudice la possibilità di disporre, in luogo alla revoca, riservata ai casi più gravi, anche la sostituzione della misura in corso con una più restrittiva (così Sez. 1, n. 46595 del 11/10/2024, Villaninon massimata; Sez. 1, n. 41876 del 24/09/2024, COGNOME non massimata; Sez. 1, n. 39275 del 26/09/2024, Liotino, non massimata; Sez. 1, n. 35482 del 2/07/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 34459 del 10/07/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 17382 del 8/03/2023, COGNOME non massimata; Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 36401 del 15/07/2022, COGNOME, in motivazione).
Dunque, non appare pertinente il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, al disposto dell’art. 58-quater Ord. pen., a mente del quale le misure alternative non possono essere concesse al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, salvo che si tratti della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies Ord. pen. ovvero della detenzione domiciliare contemplata dall’art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), Ord. pen., per le quali la suddetta preclusione non opera in conseguenza
della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater Ord. pen. pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 22 maggio 2019, n. 187.
infatti, l’effetto preclusivo previsto dall’art. 58-quater Ord. pen. riguarda i casi in cui sia già stata disposta la revoca della misura e non quello in cui, nel corso della procedura di revoca, ne sia stata richiesta la sostituzione, sul merito della quale, per le ragioni anzidette, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto pronunziarsi.
Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso deriva che il primo motivo, logicamente subordinato, deve ritenersi assorbito, ma non precluso. E’, infatti, evidente che ove il primo motivo venisse oggi formalmente respinto, si determinerebbe l’irrevocabilità della statuizione relativa alla revoca della misura dell’affidamento e, dunque, nel giudizio di rinvio non potrebbe che farsi luogo all’applicazione dell’art. 58-quater Ord. pen.; disposizione che invece, come più sopra sottolineato, non risulta al momento ancora applicabile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Genova.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso in data 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente