Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudic dell’esecuzione, dichiarava il non luogo a provvedere in relazione all’Opposizi avverso il decreto, emesso il 21.02.2023 nei confronti di NOME *COGNOME*COGNOME con cu medesimo giudice aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca del tit esecutivo, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., per intervenuta abolizi reato ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016 rispetto all’ammontare – inferiore a euro per ciascuna annualità – dei contributi omessi, sostenendo che avverso provvedimento era consentita solo la proposizione del ricorso per cassazione.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, affidandosi a un unico motivo per violazione di l in relazione all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 e art. 667, comma 4 proc. pen.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato memoria sollecitando la revoc del decreto penale di condanna già emesso per abolizione del reato.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio d provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Questa Corte ha già affermato, in fattispecie analoga, che in tema di revo della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anch caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell’udienza cameral art. 666 cod. proc. pen. anziché “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricor cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del princ generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 8294 09/02/2021, Rv. 280533).
In applicazione del richiamato principio deve, pertanto, ritenersi erra provvedimento impugnato che ha omesso di provvedere in ordine all’opposizione presentata dal pubblico ministero.
Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso c conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e o° trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo.
e COGNOME
1 ) COGNOME annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli at , A COGNOME l Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19/9/2023
COGNOME