Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42202 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42202 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTALCINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG con cui ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO UN DIRITTO
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dell’8 febbraio 2023, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 la pena di mesi 5 di arresto e euro 1600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolc, disponendo GLYPH la sospensione della sola sanzione amministrativa accessoria della confisca.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il difensore osserva che, in caso di estinzione del reato a seguito del corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la competenza a provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente spetta al Prefetto e non al Giudice, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. Ne consegue che, in attesa della verifica del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la sanzione della revoca della patente avrebbe dovuto essere sospesa.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.11 ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguono.
5.Si deve premettere che il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all’art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell’introdurre il comma 2 bis all’art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. E’, comunque, consentito il ricorso per cassazione, anche al di Fuori di questi casi, secondo la disciplina generale di cui all’art. 606 comma 2 cod. proc. pen., quando la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice (Sez. U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melazani Rv. 279349). E’, dunque, sempre possibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di applicazione pena relative alle sanzioni amministrative
accessorie, che devono essere applicate di ufficio ed esulanc dall’accordo delle parti.
6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sospensione che si dispone fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatarrente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende per l ‘effetto l ‘efficacia della revoca della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.