Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5497 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5497 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai se dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Termini Imerese in ordi reati ascrittigli, che gli revocava la patente di guida.
Premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 co proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si cens l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, PG C/ RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279349).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge per essere stata l revoca della patente disposta automaticamente, in violazione di quanto dispost dalla Corte Costituzionale) è manifestamente infondato. Invero, con la sentenz n. 88 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 222, co 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non preve che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle pa per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o graviss cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alte alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del se e del terzo periodo del medesimo comma del citato articolo del codice della strad allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, cod. pen. Nel caso di specie, come emerge dalle stesse imputazioni, ricorrevano per l’appunto le aggravanti costituite guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico-fisica conseg all’assunzione di sostanze stupefacenti, di tal che del tutto corretta e conforme legge si appalesa la disposizione del Tribunale di Termini Imerese sulla revoca del patente; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025