Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4250 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1920/2024
COGNOME
UP – 18/11/2024
ALDO ACETO
Relatore –
R.G.N. 24386/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAGONEGRO il 24/07/1974
avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di Potenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio
generale NOME COGNOME, della sentenza impugnata.
Ricorso trattato in forma cartolare.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 12/03/2024 del Tribunale di Potenza che, pronunciando in sede rescissoria, ha applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dellÕart. 222, comma 2, Cod. str., confermando nel resto.
1.1.Con unico motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione, la violazione dellÕart. 590bis cod. pen., in relazione agli artt. 222 e 218 Cod. str., lÕerronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilitˆ della previsione di legge inerente la sanzione amministrativa accessoria più afflittiva conseguente alla sentenza pronunziata ai sensi dellÕart. 444 cod. proc. pen., lÕillegittima applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalitˆ, lÕerrata interpretazione degli elementi fattuali.
2.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
3.Con sentenza del 28/09/2021 pronunziata ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., il Tribunale di Potenza aveva applicato allÕodierno ricorrente la pena, concordata con il Pubblico ministero, di dieci mesi e cinque giorni di reclusione per il reato di cui allÕart. 590bis, primo e ultimo comma, cod. pen., commesso il 27 luglio 2020; con la medesima sentenza il Tribunale aveva condannato lÕimputato a rimborsare le spese sostenute dallÕunica parte civile costituita e applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
3.1.Con sentenza Sez. 4, n. 36056 del 04/05/2022, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dellÕimputato e annullato con rinvio la sentenza di primo grado osservando che il Giudice non aveva motivato la scelta di applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente in luogo della sua sospensione. Ricordava il Giudice rescindente che Çla Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato l’illegittimitˆ costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222. La Corte Costituzionale ha cos’ stabilito che la revoca della patente di guida non pu˜ essere “automatica”, indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dallÕart. 589-bis sia dall’art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dai commi 2 e 3 di entrambe tali disposizioni (guida in
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravitˆ, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada. Nessun automatismo, dunque, ma una valutazione specifica sulla sanzione amministrativa più congrua. Il giudice dovrˆ valutare, a seconda delle circostanze del caso, se si debba applicare la revoca ovvero la sospensione della patente, dando della scelta operata adeguata motivazioneÈ.
3.2.Il Giudice rescissorio ha confermato la decisione annullata cos’ argomentando: a) lÕimputato viaggiava al doppio della velocitˆ consentita in un tratto autostradale interessato da lavori in corso e circolazione a doppio senso di marcia; b) a causa di tale condotta, gravemente imprudente, aveva innescato un maxi tamponamento a catena che aveva coinvolto quattro veicoli e cagionato lesioni gravi a una moltitudine di persone; c) il prevenuto ha un precedente specifico per un analogo fatto commesso il 27 luglio 2020, come da certificato penale.
3.3.Il ricorrente se ne duole lamentando, da un lato, lÕingiusta applicazione della sanzione della revoca della patente di guida, benchŽ non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti che lÕimpongano, essendo certo che egli non guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto lÕeffetto di sostanze stupefacenti, dallÕaltro il vizio motivazionale considerato che le persone offese erano state integralmente risarcite e che non risulta a suo carico alcun precedente specifico, essendo il fatto del 27 luglio 2020 lÕunico da lui commesso.
4.Secondo lÕinsegnamento della Corte di cassazione, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell’imputato altamente pericoloso per la vita e per l’incolumitˆ delle persone (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286196 – 01, che ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla “gravitˆ della condotta”, in assenza di valutazione della concreta gravitˆ della violazione e del pericolo per la circolazione; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279139 – 01).
4.1.Sez. 4, COGNOME, ha ribadito che i criteri di riferimento, tanto nella individuazione della sanzione amministrativa accessoria quanto nella determinazione della durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono, in luogo di quelli di cui all’art. 133 cod. pen., quelli previsti dall’art. 218, comma 2, cod. str. (entitˆ del danno apportato, gravitˆ della violazione commessa, pericolo che lÕulteriore circolazione potrebbe determinare), sicchŽ le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietˆ intrinseca del provvedimento; ha aggiunto che nell’applicare la più grave sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole, della sospensione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi che, valutati ex art. 218 cod. str., abbiano portato a ritenere il comportamento dell’imputato altamente pericoloso per la vita e l’incolumitˆ delle persone, in quanto posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali, in termini non inferiori al grado di pericolositˆ del comportamento di colui il quale si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati artt. 589bis e 590bis ) o sotto l’effetto di stupefacenti. Solo in tali ipotesi, difatti, si giustifica, nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalitˆ e offensivitˆ, la radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente, nonostante l’insussistenza delle aggravanti citate.
4.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto riferimento alla gravitˆ della condotta e delle sue conseguenze nei termini non contestati dal ricorrente (se non per il solo dato relativo alla assenza di precedenti).
4.3.é perci˜ palesemente infondata la censura di omessa motivazione, avendo il Giudice dato conto delle ragioni della propria decisione che non si fonda solo sulla gravitˆ della condotta, ma anche delle sue conseguenze e del contesto in cui la stessa è stata tenuta.
4.4.Il ricorrente si disinteressa di tale ragionamento, limitandosi a stigmatizzare lÕerrata lettura del certificato penale ma non offrendo argomenti a sostegno delle sue critiche.
4.5.In disparte le dedotte violazioni di legge e dei canoni di proporzionalitˆ e adeguatezza, non specifica sotto quale ulteriore profilo, diverso dalla omissione, la motivazione sarebbe viziata nŽ, avuto riguardo alla ratio decidendi nel suo complesso, perchŽ avrebbe natura decisiva lÕerrore nel quale è incorso il Giudice nel valutare lÕesistenza di un precedente specifico.
4.6.Il ricorrente deduce lÕintegrale risarcimento delle vittime ma tale assunto è meramente postulatorio e contraddetto dalla costituzione di parte civile di almeno una delle vittime e dalla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui allÕart. 62, n. 6, cod. pen.
4.7.Il ricorso, insomma, è generico poichŽ più che richiamare i principi che presiedono alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non vi è una critica del ragionamento del Giudice nŽ si spiega la ragione per cui esso sarebbe, in tesi, contraddittorio o manifestamente illogico.
4.8.I motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568); cosicchŽ è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non pu˜ ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validitˆ del ricorso per cassazione non è, perci˜, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altres’ necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificitˆ e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificitˆ dei motivi non pu˜ essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilitˆ del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. é quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimitˆ (cos’, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 18/11/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME