Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8180 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8180 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di: NOME (alias NOME) nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/05/2025 del Tribunale di Brescia vsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato NOME responsabile del reato di cui all ‘ art. 186, commi 2 lett. c) e 2bis , d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Brescia in data 11 maggio 2021.
Il Procuratore ricorrente deduce violazione dell ‘ art. 186, commi 2 e 2bis , cod. strada in relazione all ‘ omessa applicazione della revoca della patente di guida in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nel dispositivo letto in udienza per anni 2 e nella sentenza per mesi 2) in luogo della sanzione amministrativa della revoca. Quest’ultima è, infatti, imposta qualora nel caso di guida in stato di ebrezza ai
sensi dell’ art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, in cui il tasso alcolemico è superiore a g/l 1,5, ricorra l’aggravante di cui al comma 2bis .
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Il T ribunale di Brescia ha ritenuto l’imputato responsabile del reato ascrittogli, essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5, nonché sussistente la circostanza aggravante d ell’aver provocato un incidente stradale.
Le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla contestata aggravante ma, anche in tal caso, come peraltro si legge nella motivazione della stessa sentenza impugnata, ai sensi dell’ art. 186, comma 2bis , cod. strada, è obbligatoria l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pazar, Rv. 282794 -01; Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318 -01).
L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all’omessa revoca della patente di guida; avendo il giudice disposto la diversa sanzione della sospensione della patente di guida, risulta necessario il previo annullamento di tale sanzione. La sanzione amministrativa accessoria omessa, in quanto obbligatoria e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida per mesi due, statuizione che elimina, nonché alla mancata applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che dispone.
Così è deciso, 11/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME