Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 625 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 625 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di ISERNIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Isernia ha applicato a NOME, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2bis cod. strada, la pena concordata di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda
Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, prevista dall’art. 186 cod. strada;
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente all’omessa pronuncia sulla sanzione amministrativa accessoria chiedendone l’applicazione da parte di questa Corte in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito (ex plurimis, Sez. IV, 21-10-2021, n. 37836).
Va osservato che con la sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata per un’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2 bis.
La norma citata stabilisce che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente laddove come nel caso di specie il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/I.
Si tratta di sanzioni amministrative accessoria che, per loro natura, devono essere applicate obbligatoriamente, anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. (cfr. Sez. IV, n. 27531 del 05/05/2005 Cc. (dep. 27/07/2005), Rv. 232015; Sez.IV n. 36868 del 14/03/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237231).
Sul punto non è peregrino ricordare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano di recente stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG in proc. Melzani Rv. 279349 – 01, così massimata: «E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative»).
Detta misura può essere applicate direttamente dalla Corte di legittimità, in relazione alla disposizione di cui all’art. 620, comma, 1, lett. I, c.p.p, che stabilis
dopo avere previsto gli specifici casi di annullamento senza rinvio – che la Cor disporre l’annullamento senza rinvio in ogni altra ipotesi in cui risulti sup rinvio; tra tali casi può ben rientrare il mancato ordine di revoca della pa guida in un caso di adozione obbligatoria della citata misura, non applicat giudice.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sanzione della revoca della patente, che conseguentemente deve essere disposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazion della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nei confronti di NOME COGNOME, sanzione aemministrativa accessoria che applica.
Così deciso il 20.12. 2022