Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/09/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZA
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; individuazione della sanzione amministrativa accessoria
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 6 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen., commesso in Breganze il 23.10.2021, GLYPH la pena concordata di anni uno, mesi sei di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Secondo la descrizione di cui all’imputazione, l’imputato, alla guida della sua autovettura nel percorrere la strada extraurbana locale INDIRIZZO del Comune di Breganze, effettuando un sorpasso su un tratto di strada con linea continua senza rispettare il relativo divieto e omettendo di regolare la velocità alle caratteristiche dei luoghi ed alle circostanze, aveva impattato contro la bicicletta, condotta da NOME COGNOME, proveniente dalla opposta corsia di marcia; in conseguenza dell’impatto NOME era deceduta sul posto.
2. Avverso la sentenza GLYPH l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il difensore osserva che il Giudice aveva motivato tale applicazione in ragione della sentenza n. 88 del 2019 della Corte Costituzionale, ma in tal modo era incorso in un errore di diritto. Invero dopo che il legislatore, con il d.lgs n. 41 del 2016, GLYPH aveva modificato l’art. 222 CdS prevedendo l’applicazione della revoca della patente in tutti i casi di condanna, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen., la Corte Costituzionale aveva ritenuto che l’automatismo sanzionatorio per cui alla condanna per tali reati debba conseguire sempre la revoca della patente non fosse costituzionalmente legittimo, salvo che per le ipotesi più gravi di omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali aggravate per lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli artt. 186 comma 2 lett. c) Cds e 187 CdS. GLYPH La revoca della patente di guida, pertanto, consegue di diritto solo nell’ipotesi in cui l’omicidio stradale (e le lesioni stradali) siano aggravate a sensi, rispettivamente, del secondo e del terzo comma degli artt. 589 bis cod. pen. e 590 bis cod. pen., mentre negli altri casi il giudcie può applicare anche la meno grave sanzione della sospensione della patente per la durata da 15 giorni a 4 anni.
Il giudice- prosegue il ricorrente- aveva omesso di motivare le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere applicata la sanzione della revoca della patente di guida, anziché quella della sospensione: le circostanze del caso concreto, ovvero l’assenza di provvedimenti amministrativi in relazione alla apposizione della linea continua lungo la carreggiata ove era avvenuto il sinistro, la giovane età dell’imputato, la sua incensuratezza e il suo collaborativo comportamento processuale avrebbero dovuto imporre al giudice una dettagliata analisi delle ragioni della scelta operata nella individuazione della sanzione amministrativa.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata GLYPH in relazione alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria.
Il difensore dell’imputato in data 23 novembre 2013 ha depositato una memoria con cui ha insistito nel motivo di ricorso.
Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, COGNOME, Rv. 273091).
Ne consegue che il ricorso proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. a norma del quale per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
6.Nel merito il motivo è fondato. L’articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, i alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice, valutando la gravità della condotta del condannato, potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo’periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada.
7.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, affinché il giudice motivi in ordine all’esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie.
P.Q.M.
Annulla impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Vicenza in diversa composizione 4
Deciso in Roma il 13 dicembre 2023.
Con GLYPH
est. GLYPH
GLYPH
Il Pre ente
NOME i