Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48536 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
NOME nato a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e l’applicazione della sanzione della revoca.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 marzo 2022 il Tribunale di Pescara ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 oltre che del reato di cui all’art. 187, comma 1, e comma 1 bis del medesimo decreto (commessi entrambi in Pescara il 26 marzo 2020) e lo ha condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di arresto ed € 3.000,00 di ammenda. All’imputato sono state applicate le sanzioni amministrative accessorie della confisca dell’autovettura di proprietà (che stava guidando al momento del fatto) e della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Contro la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. peri. chiedendone l’annullamento nella parte in cui ha applicato all’imputato la sospensione temporanea della patente di guida in luogo della revoca, imposta, invece, dagli artt. 186, comma 2 bis, e 187, comma 1 bis, cod. strada.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e chiedendo l’applicazione della sanzione della revoca.
Con memoria depositata il 12 settembre 2023 la difesa ha sostenuto il difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello.
Si deve subito rilevare che, a norma dell’art. 608 cod. proc. pen., la sentenza di condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 2837549). A ciò deve aggiungersi che, come le Sezioni unite di questa Corte hanno recent:emente affermato (Sentenza n. 21716 del 23/02/2023, COGNOME, Rv. 284490,) «la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell’acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166 bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito
all’impugnazione della sentenza» (pag. 23 della motivazione). Ne consegue che lo stesso “fatto processuale” della presentazione del ricorso consente di «ritenere avverata l’acquiescenza sulla base del risultato dell’intesa raggiunta con il Procuratore della Repubblica a mente del combinato disposto degli artt. 593 bis cod. proc. pen. e 166 bis disp. att. cod. proc. pen.: intesa la cui natura “interna” esclude la necessità di certificazioni o attestazioni di sorta da parte d soggetto impugnante» (così, testualmente, pag. 24 della motivazione).
Oltre ad essere stato proposto da soggetto legittimato, il ricorso è fondato.
NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 1 lett. c) e comma 2 bis cod. strada e del reato di cui 187, comma 1 bis, cod. strada. Dalla lettura della sentenza emerge che il tasso alcolemico, accertato con esami del sangue e delle urine, era di 2’10 gli, che NOME risultò positivo agli oppiacei e che egli si trovava alla guida di un’autovettura della quale perse il controllo, invadendo la corsia di marcia opposta a quella che stava percorrendo, urtando un veicolo e terminando la propria corsa contro il muro di cinta di un edificio. L’art. 186, comma 2 bis, cod. strada prevede che la patente di guida sia «sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI» qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 O. Nel caso di specie, dunque, la patente di guida rilasciata a NOME avrebbe dovuto essere revocata e non sospesa per la durata di anni uno come è stato disposto, invece, nella sentenza impugnata.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara il 23 marzo 2022 nei confronti di NOME COGNOME deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. disponendo – in luogo della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno – la revoca della patente di guida.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, e dispone la revoca della patente di guida nei confronti di NOME
Così deciso il 14 novembre 2023