Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9164 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9164 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Vittoria il DATA_NASCITA;
avverso il decreto della Corte di appello di Catania, Sezione misure di prevenzione, del 24/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Catania, Sezione misure di prevenzione, rigettava l’appello proposto dalla terza interessata NOME COGNOME avverso il provvedimento in data 27 novembre 2023 con il quale il Tribunale della stessa città aveva respinto la sua richiesta diretta ad ottenere la revoca della confisca – disposta nell’ambito del procedimento di prevenzione n.254/2010 r.s.s. nei confronti del coniuge NOME COGNOME – a seguito della ordinanza della medesima Corte territoriale, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 17 gennaio 2023 che aveva revocato la confisca c.d. ‘allargata’ disposta con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catania con sentenza irrevocabile pronunciata il giorno 10 aprile 2014, con la quale il marito dell’appellante era stato condannato per il reato di associazione di stampo mafioso commesso sino all’aprile del 2010.
Avverso il citato decreto NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 546, lett. e) e 631 del codice di rito, 1 e 2-bis, comma 4, e 2-ter I. 575/1965 ed il vizio di motivazione apparente in relazione alle nuove prove fornite a fondamento della richiesta di revoca e della necessaria perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto NOME COGNOME (suo marito).
2.2. Con il secondo motivo la terza interessata deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 159/2016, 2-ter I. 575/1965, 125 e 546, lett. e), del codice di rito, delle norme CEDU e delle altre disposizioni in materia di confisca ed il vizio di motivazione apparente nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la sproporzione tra il valore dei redditi e delle altre capacità economiche della ricorrente ed i beni acquistati violando, in tal modo, i principi fissati dall’ art. 1 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo NOME COGNOME si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della violazione di legge e del vizio di motivazione apparente rispetto a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 in relazione alla applicabilità retroattiva di tale statuizione anche alle confische già definitive.
Il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, deve essere complessivamente respinto.
Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell’art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o GLYPH meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulé, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, COGNOME e altro, Rv. 270080). Pertanto, non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., salvo che si lamenti, come detto, l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.
2.1. In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284-01) o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del
15/06/2016, NOME, Rv. 270080-01; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).
2.2. È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile come tale alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435).
2.3. Deve poi ricordarsi che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (vedi, da ultimo, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
2.4. Inoltre, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 – 01).
2.5. Proprio con riferimento alle prove nuove valutabili ai fini della revoca della confisca, deve ricordarsi la recente sentenza del più alto consesso di questa Corte con la quale è stato affermato che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore (Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, COGNOME). Tale principio, peraltro, era stato ribadito in relazione all’ipotesi d
revocazione previste dall’art. 28, d.l.gs. 159/2011 (vedi in proposito Sez. 6, n. 44609 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265081- 01; Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707-01; Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, COGNOME, Rv. 287520-01).
2.6. Pertanto, in linea con tale costante orientamento di questa Corte, l’istituto della revoca della confisca di prevenzione disciplinato dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e l’istituto della revocazione di cui all’art. 28 del d.lgs. 159/2011 non sono preordinati a consentire una surrettizia riapertura del procedimento conclusosi con l’adozione di un decreto di confisca divenuto irrevocabile né possono essere utilizzati quali rimedi volti a sollecitare una rinnovata valutazione del compendio probatorio già scrutinato in sede di merito. Tali strumenti straordinari non possono, infatti, essere legittimamente azionati sulla base della mera deduzione di elementi di prova che il proposto o i terzi interessati avrebbero potuto, e dovuto, introdurre tempestivamente nel contraddittorio del procedimento di prevenzione, mediante l’esercizio delle ordinarie prerogative difensive. In tal senso, la revoca e la revocazione non assolvono alla funzione di colmare carenze difensive o omissioni imputabili alla parte né di rimediare a scelte processuali non coltivate nel corso del giudizio di cognizione.
2.7. Infine, va ricordato che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, anche quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria o con una declaratoria di prescrizione, e procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 1, n. 38899 del 29/10/2025, Rv. 289060 – 01).
Ciò posto, si rileva che la ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime censure oggetto dell’appello alle quali la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni adeguate ed esenti da vizi logici, di talché deve escludersi la lamentata violazione di legge anche sotto il profilo della assenza ed apparenza della motivazione come appresso indicato.
3.1. Premesso quanto sopra, deve ricordarsi che la misura patrimoniale della confisca in questione era stata originariamente disposta, nell’ambito del procedimento n.254/2010 r.s.s., nei confronti di NOME COGNOME e della odierna
ricorrente (quale intestataria di alcuni dei beni mobili ed immobili confiscati) dal Tribunale di Catania con decreto del 13 giugno 2013, confermato dalla Corte di appello di Catania con decreto del 16 novembre 2016 (divenuto definitivo il 24 maggio 2017 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dagli interessati), sul presupposto della pericolosità sociale del predetto risalente al periodo temporale dal 2003 al 2009.
3.2. Con ordinanza del 17 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la confisca c.d. ‘allargata’ (ex art. 12-sexies I. 356/92 oggi prevista dall’art. 240-bis cod. pen.) disposta con la sentenza di condanna pronunciata dalla medesima Corte territoriale con sentenza irrevocabile del 10 aprile 2014 (proc. Iblis) nei confronti di NOME COGNOME per violazione dell’art. 416-bis cod. pen. commessa sino all’aprile 2010 (in particolare, per avere fatto parte delle famiglie mafiose di COGNOME e di COGNOME); la sopra indicata confisca ‘allargata’ riguardava i medesimi beni della confisca di cui al già citato decreto del Tribunale di Catania in data 13 giugno 2013.
3.3. A seguito della revoca della confisca ‘allargata’ disposta dal giudice dell’esecuzione NOME AVV_NOTAIO avanzava al Tribunale di Catania richiesta di revoca della misura patrimoniale della confisca che, però, veniva respinta per la ritenuta assenza di elementi nuovi o sopravvenuti, come confermato anche dalla Corte di appello con il provvedimento oggi impugnato.
Il primo motivo, con il quale la ricorrente eccepisce l’inesistenza della motivazione in ordine alla dedotta novità e decisività delle prove poste a fondamento della richiesta di revoca della confisca di prevenzione, è infondato. Tale censura, infatti, è all’evidenza riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma ritenuta erronea e non condivisa dalla ricorrente e, quindi, dedotta per ragioni escluse dal sindacato della Corte di cassazione nella materia oggetto del presente procedimento. Invero, la ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e inesistenza ed apparenza della motivazione, nella realtà contesta la concreta ricostruzione della vicenda resa dalla Corte territoriale.
4.2. Invero, i giudici dell’appello hanno specificamente affrontato tutte le doglianze dedotte da NOME COGNOME e hanno ritenuto – con motivazione
adeguata e non contraddittoria – che le prove poste a fondamento dell’istanza di revoca erano prive dei necessari requisiti di novità e decisività, trattandosi di circostanze che o erano state già valutate nel procedimento di prevenzione, o avrebbero potuto essere ivi dedotte mediante l’ordinaria diligenza difensiva.
4.3. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che l’odierna ricorrente nulla aveva dedotto in ordine alla ritenuta fittizietà della intestazione dei beni sottoposti a confisca nei confronti del marito e solo formalmente a lei intestati e che, quanto alla ritenuta inesistenza della sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta da NOME COGNOME e dal suo nucleo familiare (compresa, quindi, NOME COGNOME) si trattava di questione che era stata ampiamente trattata nel corso dei due gradi di giudizio del procedimento di prevenzione, anche sulla base della stessa documentazione (movimentazione bancaria sui conti correnti intestati al NOME, alla NOME ed alla società RAGIONE_SOCIALE) che si era inteso allegare come elemento di novità.
Parimenti infondato, per le stesse ragioni precedentemente illustrate, risulta il secondo motivo attinente al profilo della sproporzione.
5.1. Invero, la Corte territoriale ha osservato che la perizia del dott. NOME COGNOME (il quale già aveva effettuato una perizia nel corso del giudizio di cognizione a carico, tra gli altri, del marito della odierna ricorrente), fatto propri dal giudice dell’esecuzione per disporre la revoca della confisca c.d. ‘allargata’, non era condivisibile perché approssimativo e meramente adesivo alle asserite nuove allegazioni effettuate da NOME COGNOME in sede di incidente di esecuzione; nello specifico, il provvedimento impugnato ha sottolineato che il citato elaborato si fondava su documentazione (quella relativa all’acquisto dell’immobile di Palagonia da parte della RAGIONE_SOCIALE) già prodotta e valutata nel corso del giudizio di prevenzione conclusosi con la conferma della confisca.
5.2. Inoltre, la Corte di appello ha dato coerente rilievo, per discostarsi dalle differenti conclusioni raggiunte dall’ausiliario nel procedimento di esecuzione rispetto a quello di cognizione, alla circostanza che il dott. AVV_NOTAIO aveva successivamente indicato un minore scarto negativo (tra redditi e spese) per il nucleo famigliare del proposto nel periodo 2003-2009 prendendo come riferimento la somma indicata nel contratto preliminare di acquisto dell’immobile di Palagonia e non già quello indicato nel rogito di compravendita e che, in ogni
caso, tale diverso criterio non intaccava le evidenze fattuali emerse in fase di prevenzione riguardanti le ingenti spese sostenute dal NOME per sopraelevare l’immobile in questione e per pagare le concessioni in sanatoria. La Corte distrettuale ha poi considerato, in modo non manifestamente illogico, che la riferibilità dell’immobile in questione al marito della ricorrente, quale vero proprietario, trovava conforto nella sottoscrizione da parte del sua del contratto preliminare di compravendita, nel fatto che le spese di trasformazione erano state affrontate da lui e che era stato sempre NOME COGNOME a concedere in locazione il primo piano nel 2005.
5.3. Il provvedimento impugnato non ha poi tralasciato di prendere in esame la tesi difensiva secondo la quale il costo della edificazione dell’immobile di Palagonia era stato sostenuto in epoca di molto antecedente l’emersione della pericolosità sociale del proposto; al riguardo ha evidenziato, in modo razionale, che l’investimento immobiliare di Palagonia si era sviluppato tra il 1998 ed 2005 e che i maggiori investimenti per la ristrutturazione dell’edificio erano avvenuti tra il 2000 ed il 2005 e quindi temporalmente collegati alla manifestazioni di pericolosità qualificata del marito della odierna ricorrente che già nel maggio del 2003 risultava – sulla base di intercettazioni – il referente per i subappalti e le false fatturazioni della organizzazione mafiosa di Palagonia.
5.4. Quanto poi alle deduzioni difensive circa le capacità reddituali del COGNOME, la Corte di appello ha osservato, coerentemente, che esse erano già state oggetto di valutazione da parte del giudice della prevenzione e che, pertanto, esse non costituivano elementi nuovi utilmente valutabili ai fini della invocata revoca della misura patrimoniale in oggetto. Analogamente, ha escluso la novità delle allegazioni riguardanti gli introiti I.N.P.S. di NOME COGNOME poiché essi erano già stati oggetto di implicita valutazione in sede di prevenzione, allorquando erano stati richiamati i procedimenti pendenti a suo carico per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe proprio in danno del medesimo ente previdenziale.
5.5. Infine, la Corte di appello di Catania ha escluso la rilevanza e la attendibilità delle dichiarazioni rese al difensore da NOME (madre della odierna ricorrente), la quale aveva dichiarato di avere convissuto con la NOME sin dal 1996 presso l’immobile di Palagonia in oggetto e di averla sostenuta
economicamente, in caso di necessità, con la propria pensione; al riguardo, il decreto impugnato ha osservato, in modo non contraddittorio, che il preliminare riguardante Palagonia risaliva al 1998 e quindi ad una epoca successiva rispetto a quella indicata e che la NOME non era mai stata residente presso l’immobile di Palagonia formalmente di proprietà della figlia, senza poi considerare che se si fosse voluto includere la pensione nel reddito del nucleo famigliare di NOME COGNOME avrebbe dovuto modificarsi anche l’importo della spesa media del medesimo nucleo, al contrario di quanto risultante dal secondo elaborato del dottAVV_NOTAIO.
5.6. Con riferimento ai primi due motivi, pertanto, il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, sotto il profilo della carenza assoluta o la apparenza della motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è quindi riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
Il terzo motivo è inammissibile per due ordini di motivi.
6.1. Anzitutto, perché con esso la ricorrente vorrebbe mettere in discussione il profilo della pericolosità del proposto, rispetto al quale invece non ha titolo per interloquire (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
6.2. Inoltre, deve ribadirsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Orbene, la ricorrente non deduce in alcun modo che la questione relativa alla sopra indicata sentenza della Corte costituzionale sia stata prospettata all’esame della Corte di appello di Catania ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nel decreto impugnato.
6.3. In ogni caso, la censura è infondata; invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha,
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tra l’altro, ritenuto che quella sub b), che consacra la pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi ,alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva – non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. La Corte costituzionale ha, in proposito, sottolineato, attraverso il richiamo all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità di una lettura convenzionalmente orientata e «tassativizzante» della fattispecie, in forza della quale la fase prognostica, relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro, è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, destinata all’accertamento, in ottica retrospettiva, degli elementi costitutivi delle cosiddette «fattispecie di pericolosità generica», attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggett proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273361; Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, COGNOME, Rv. 264386; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264321). Ha ricordato, in particolare, che l’uso dell’aggettivo «delittuoso» comporta che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di «delitto» e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240) e che l’avverbio «abitualmente» viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272945), mentre il riferimento ai «proventi» di attività delittuose viene, a sua volta, interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che […: siano produttive di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un’effetti derivazione di profitti illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, in motivazione).
6.4. L’analisi del complessivo sviluppo delle argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere (pur con le precisazioni ed i distinguo operati da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, in motivazione, al punto 7.2) che la tipologia di decisione emessa – quanto ai contenuti della previsione di legge superstite – sia quella di una c.d. «interpretativa di rigetto», che, nel comporre il denunziato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto di quelle costituzionali, descrive il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della prima, riconoscendolo, in larga misura, in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di legittimità e così sprigionando una forza confornnativa cui si contrappone il dovere del giudice di fornire, al riguardo, una motivazione adeguata.
6.5. Per quanto concerne l’incidenza della menzionata decisione della Corte costituzionale sulle misure di prevenzione disposte, con provvedimento definitivo, ai sensi sia dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che della successiva lett. b), la giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, in motivazione, al punto 7.3), ha, tuttavia, chiarito il «valore persuasivo» proprio dell’interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in relazione all’art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. In proposito, rilevato che, «proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione», le Sezioni unite hanno espressamente richiamato la decisione (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 – 02) resa a fronte di una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, nella quale è stato sottolineato come le sentenze della Corte
costituzionale, nella parte in cui dichiarino l’infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l’interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza “demolitoria” rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedi mentale».
6.6. Pertanto, al contrario di quanto lamentato dalla ricorrente, la valutazione operata dalla Corte di appello risulta conforme alla citata sentenza della Corte costituzionale, nella parte in cui ha ribadito che il decreto applicativo della confisca di cui è stata chiesta la revoca è stato adottato sul presupposto che, per tutte le ragioni sopra indicate, NOME COGNOME è persona che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, aver vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. In sostanza, la ricorrente articola doglianze che non tengono conto del profilo assorbente rappresentato dalla appartenenza di NOME COGNOME – in quanto condannato irrevocabilmente per associazione di stampo mafioso – alla categoria dei soggetti portatori di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1 lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, vale a dire un aspetto che, per quanto sopra enunciato, è coperto dal giudicato e non può essere rimesso in discussione per effetto della citata decisione della Corte costituzionale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.