Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22467 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Castelvetrano il 04/01/1976 avverso l’ordinanza del 08/01/2024 del TRIBUNALE di Marsala esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Marsala, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME di revoca, per precedente giudicato parziale, della sentenza dello stesso Tribunale di Marsala, in data 12 gennaio 2017, irrevocabile il 7 novembre 2019, di condanna di questa alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto di energia elettrica, commesso il 6 dicembre 2013.
A ragione della decisione poneva la mancata corrispondenza temporale con il fatto di furto di energia elettrica per cui Favara era stata condannata con la successiva e piø favorevole condanna del Tribunale di Marsala in data 6 aprile 2022, irrevocabile il 22 aprile 2022, siccome contestato dal 20 febbraio 2013 al 27 febbraio 2018.
Ricorre per cassazione l’interessato, per mezzo del difensore di fiducia avv. COGNOME per chiedere l’annullamento dell’ordinanza sopra indicata per violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen.
Lamenta l’erroneità della motivazione con la quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, trattandosi di reati di furto di energia elettrica sottratta allo stesso immobile di INDIRIZZO come da documentazione allegata all’udienza del 10 gennaio 2024.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 marzo 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 20 marzo 2025 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ribadito, ulteriormente articolandole, le censure a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Com’Ł noto, ai sensi dell’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui piø sentenze irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice deve procedere alla revoca della decisione con cui Ł stata inflitta la condanna piø grave, con conferma della esecuzione della sentenza contenente quella meno grave e, ove le condanne siano identiche, si esegue quella divenuta irrevocabile per prima.
Quanto all’indagine sulla medesimezza del fatto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 riguardo all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che, ai fini della preclusione del giudicato, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi – condotta, evento, nesso causale – e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799; Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283687; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269223; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270387; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275518).
NØ osta all’applicazione del bis in idem la circostanza che, nei confronti della stessa persona, per il medesimo fatto storico, siano state pronunciate una sentenza di patteggiamento e una di condanna a seguito di giudizio ordinario posto che «ben può la prima, ricorrendone i presupposti, essere in tutto o in parte revocata in applicazione della disciplina dettata dall’art. 669, commi 1 e 6, cod. proc. pen. per il caso di pluralità di pronunce di condanna, attesa l’equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna ex art. 445 cod. proc. pen.» (Sez. 1, Sentenza n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjin, Rv. 272294 – 01)
E’, poi, consolidato il principio secondo cui «Il divieto di pluralità di sentenze contro la medesima persona per il medesimo fatto, non viene meno solo perchØ, insieme a tale fatto, le diverse sentenze riguardano anche altri fatti concorrenti con quello ripetutamente giudicato, atteso il disposto dell’art. 669, comma sesto, cod. proc. pen., il quale prevede la revoca parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena inflitta per lo stesso fatto da piø provvedimenti» (Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, COGNOME, Rv. 267278; Sez. 1, n. 34048 del 16/05/2014, Marti, Rv. 260540; Sez. 1, n. 11757 del 16/02/2012, COGNOME, Rv. 252566). In caso di pluralità di giudicati concernenti lo stesso fatto e alla stessa persona, il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello piø grave, provvedendo a una revoca parziale di quest’ultimo, qualora, insieme al fatto piø volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti, dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato piø volte, quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del divieto di secondo giudizio (Fattispecie in tema di fatti associativi giudicati piø volte in relazione ad una stessa frazione temporale di condotta, in cui la Corte ha affermato che, individuata la sentenza che prevede la pena piø grave, quella inflitta in ordine al reato ripetutamente giudicato deve essere matematicamente frazionata per anni e mesi, potendo detrarsi in tal modo la parte corrispondente al periodo oggetto di altro giudicato meno grave, di cui deve essere ordinata l’esecuzione). Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, COGNOME, Rv. 267278 – 01
Lì dove manchi un’espressa indicazione del richiedente (alla presenza di pene diverse) il giudice dell’esecuzione Ł tenuto a identificare la decisione da revocare in stretto rapporto ai criteri indicati in modo analitico dal legislatore.Non vi Ł pertanto – nell’ambito di tale previsione di legge alcun margine di discrezionalità in capo al giudice dell’esecuzione, una volta apprezzata la medesimezza del fatto, sia in rapporto all’identificazione della decisione da revocare che in punto di successiva rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, osserva il Collegio come sia del tutto non rispondente alle risultanze in atti l’affermazione – posta a fondamento del provvedimento di rigetto secondo cui non vi sarebbe corrispondenza temporale, invece sussistente poichØ si tratta di due condanne, l’una – a seguito di giudizio ordinario – per furto energia elettrica del 6 dicembre 2013, l’altra – a seguito di patteggiamento -per furto continuato di energia elettrica commesso dal 20 febbraio 2013 al 27 febbraio 2018, che comprende il primo reato.
Inoltre, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 10 gennaio 2024 (segnatamente, il verbale del verificatore Enel in data 6 dicembre 2013 e l’allegata nota del 21 maggio 2014), i due reati di furto di energia elettrica sono avvenuti tutti nello stesso immobile di INDIRIZZO nonostante l’errore materiale sul numero civico contenuto nell’imputazione riguardante il reato di furto commesso il 6 dicembre 2013.
Si versa, pertanto, in un caso di revoca parziale del giudicato, riguardo al quale il Giudice dell’esecuzione provvederà al calcolo della pena residua.
Ineludibile l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala
Così Ł deciso, 28/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME