Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50486 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50486 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI parte offesa nel procedimento c/
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di AVV_NOTAIO ricorre per cassazione avvers l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO ha revoca prescrizione accessoria con la quale veniva posto a carico di NOME l’obbligo comparizione innanzi alla Polizia Giudiziaria, in relazione al Daspo emesso dal AVV_NOTAIO con il quale è stato disposto il divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le competiz sportive.
1.1 Con GLYPH unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto assoluto e vizio d motivazione, in quanto il giudice di merito, nel disporre la revoca della prescrizione aggiun dell’obbligo di presentazione, non ha espresso alcuna propria autonoma motivazione di merito in ordine all’applicazione dell’art. 6, comma sesto, 1.401/1989, limitandosi a richiamare per relationem l’istanza dell’interessato, il parere del Pm e la sentenza del Tribunale di Nap passata in giudicato, con la quale è stata disposta la assoluzione del NOME del delitto di c capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste e, in relazione al capo B) ha dichiarato la c di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorrente rappresenta altresì, richiamando il parere negativo già espresso nel giudi di merito, che non sono venute meno le condizioni che hanno giustificato la previsione dell ulteriori prescrizioni di presentazione presso gli uffici di P.S., considerato che, in relaz capo B), è stata accertata la responsabilità dell’imputato, pur essendo stata cagionata un’offe sia pur tenue.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento con rinvio, per difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è fondato. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali il giudice a quo ha disposto la revoca della misura dell’obbligo di presentazione innanzi alla polizia giudiziaria. Sul punto, il gi è limitato a richiamare l’istanza di revoca, il parere del Pm e la sentenza n.8498/2022, diven irrevocabile il 17/02/2023, senza argomentare in alcun modo l’accoglimento dell’istanza e l statuizione della revoca. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, ravvisabile quando quest’ultima venga completamente omessa o sia priva di singoli momenti
esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/ Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
PMQ
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di AVV_NOTAIO– Ufficio Gip.
Così deciso all’udienza del 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside