Revoca DASPO: la decisione della giustizia sportiva non è sufficiente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44931 del 2023, ha affrontato un’importante questione procedurale riguardante la revoca del DASPO. La decisione chiarisce che un provvedimento favorevole emesso da un organo di giustizia sportiva, come la FIGC, non costituisce un presupposto valido per ottenere la modifica o la revoca di una misura di prevenzione disposta dall’autorità di pubblica sicurezza e convalidata dal giudice. Questo principio riafferma la netta separazione tra l’ordinamento giuridico statale e quello sportivo.
I Fatti del Caso: dal DASPO al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da un provvedimento del Questore che imponeva a un tifoso un DASPO della durata di dieci anni, comprensivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le manifestazioni sportive. Tale misura era stata regolarmente convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).
Successivamente, la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), accogliendo parzialmente un reclamo della società sportiva del tifoso, riduceva la durata di una sanzione sportiva a suo carico. Forte di questa decisione, l’interessato presentava un’istanza al GIP chiedendo la revoca o la modifica del DASPO, sostenendo che il provvedimento della FIGC costituisse un nuovo elemento che mutava il quadro delle condizioni originarie.
Il GIP respingeva la richiesta, affermando che le condizioni che avevano giustificato l’applicazione della misura di prevenzione permanevano. Contro questa decisione, il tifoso proponeva un appello, riqualificato dalla Corte di Cassazione come ricorso.
La questione giuridica e la richiesta di revoca DASPO
Il nucleo della questione legale ruotava attorno a un interrogativo fondamentale: una decisione presa da un organo di giustizia sportiva può essere considerata una “condizione mutata” o un “provvedimento dell’autorità” tale da giustificare la revoca o la modifica di un DASPO ai sensi della normativa di riferimento (legge n. 401/1989)?
Il ricorrente basava la sua intera strategia difensiva su questa premessa, tentando di utilizzare la sanzione sportiva ridotta come leva per ottenere un alleggerimento della ben più gravosa misura di prevenzione statale. La difesa sosteneva inoltre che il GIP, nel respingere la richiesta, non avesse fornito una motivazione adeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare che traccia un confine invalicabile tra i due ordinamenti, quello statale e quello sportivo.
### Distinzione tra Autorità Giudiziaria e Giustizia Sportiva
Il punto centrale della sentenza risiede nell’interpretazione della legge. La normativa prevede che gli obblighi del DASPO possano essere revocati o modificati “qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che hanno giustificato l’emissione”.
La Corte ha sottolineato che la norma si riferisce esplicitamente e tassativamente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Un organo di giustizia sportiva come la FIGC non rientra in questa categoria, essendo un organo amministrativo interno a un ordinamento settoriale. La sua decisione, pertanto, non ha la forza giuridica per incidere su un provvedimento di prevenzione penale.
### L’errore procedurale del ricorrente
Gli Ermellini hanno evidenziato un vizio di fondo nell’azione del ricorrente. Egli, infatti, non aveva impugnato il provvedimento originale di convalida del DASPO. Con l’istanza di revoca, stava di fatto tentando di rimettere in discussione la legittimità e la motivazione di quel primo atto, utilizzando un argomento (la decisione FIGC) proceduralmente irrilevante. Il ricorso era, in sostanza, una critica tardiva e infondata alla convalida iniziale, mascherata da istanza di revoca.
### Inammissibilità per assenza di “novità”
La Corte ha concluso che il ricorrente non ha prospettato alcun reale elemento di novità idoneo a giustificare la rivalutazione della sua posizione. La decisione della FIGC, per quanto favorevole, non costituisce un fatto nuovo capace di far venire meno o di modificare le condizioni di pericolosità sociale che avevano portato all’emissione del DASPO. In assenza di tali novità, la richiesta di revoca era priva di fondamento.
Conclusioni: le implicazioni della sentenza sulla Revoca DASPO
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: i percorsi della giustizia statale e di quella sportiva sono autonomi e non sovrapponibili. Per ottenere la revoca di un DASPO, non è sufficiente ottenere un risultato positivo in ambito sportivo. È necessario, invece, che intervengano nuovi fatti giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, primo tra tutti un provvedimento emesso da un giudice. La decisione offre un’importante lezione procedurale: le misure di prevenzione devono essere contestate attraverso gli strumenti specifici previsti dalla legge, impugnando gli atti nei termini corretti e sulla base di motivi pertinenti, senza tentare di importare decisioni provenienti da contesti giuridici differenti.
Una decisione della giustizia sportiva (come la FIGC) può portare alla revoca di un DASPO?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che solo un provvedimento dell’autorità giudiziaria può giustificare la revoca o la modifica di un DASPO, non una decisione di un organo amministrativo come quello della giustizia sportiva.
Perché il ricorso del tifoso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha presentato elementi di novità rilevanti per la legge (come un provvedimento del giudice), ma ha tentato di rimettere in discussione la decisione originale di convalida del DASPO, che non aveva impugnato a suo tempo.
Qual è l’iter corretto per contestare un DASPO secondo questa sentenza?
Dalla sentenza emerge che la via corretta è impugnare direttamente il provvedimento di convalida del GIP. Per chiederne successivamente la revoca, è necessario che siano sopraggiunte nuove condizioni o provvedimenti provenienti dall’autorità giudiziaria, non da altri organi.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44931 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consighere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG , NOME COGNOME: Annullamento con rinvio.
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte di Cassazione l’appello (riqualificato ricorso in cassazione) proposto da COGNOME NOME avverso il rigetto, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 26 gennaio 2023, della richiesta di revoca o di modifica del provvedimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal AVV_NOTAIO di Reggio Calabria con il provvedimento del 7 dicembre 2022.
L’appello è stato proposto per i seguenti motivi.
Il ricorrente è sottoposto al divieto di accesso e all’obbligo di presentazione alla PG in occasione delle manifestazioni sportive della RAGIONE_SOCIALE, per anni 10. Con istanza del 17 gennaio 23 era stata richiesta la revoca o la modifica del provvedimento, essendo l’atto dispositivo viziato da evidenti lacune e da assenza di idonea motivazione. Il giudice della convalida aveva trascurato elementi che escludevano la diretta responsabilità del ricorrente per gli scontri tra tifosi delle due squadre in gioco. Il ricorrente avrebbe aggredito un soggetto non meglio identificato; gli scontri si concludevano con un accordo e la partita veniva ripresa regolarmente. Gli scontri, comunque, non potevano ricondursi all’azione del ricorrente che aggrediva una singola persona, non identificata. Anche i disordini successivi non interessavano il ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con comunicato ufficiale n. 65 del 22 novembre 2022 accoglieva il reclamo della RAGIONE_SOCIALE, avverso il deliberato del giudice sportivo (che aveva disposto la squalifica di COGNOME fino al 31 dicembre 2002) riducendo la squalifica del ricorrente fino al 5 dicembre 2022.
Il Giudice per le indagini preliminari si è limitato ad affermare che permanevano le condizioni che “hanno condotto all’applicazione della misura”, senza ulteriore motivazione sulla specifica e dettagliata richiesta di revoca o di modifica delle misure.
Il provvedimento genetico del AVV_NOTAIO, convalidato dal GIP, richiamava i precedenti penat’e amministrativi del ricorrente (risalenti, di oltre dieci anni), non valutando l’attualità e concretezza del pericolo per il sereno svolgimento delle manifestazioni. La misura è stata disposta nel suo massimo, senza adeguati criteri e senza specifica motivazione. Indeterminati risultano finanche gli obblighi da osservare da parte del ricorrente.
Ha chiesto) pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con la revoca del provvedimento del AVV_NOTAIO (del 7 dicembre 2022 notificato il 12 dicembre 2022) di applicazione degli obblighi per anni 10, in subordine la modifica della durata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha proposto appello che, in quanto impugnazione di merito, non contiene reali motivi di legittimità. Il ricorrente ritiene revocabile il provvedimento del AVV_NOTAIO, convalidato dal AVV_NOTAIO (e senza altre impugnazioni) in quanto la RAGIONE_SOCIALE avrebbe accolto (in parte) il reclamo della squadra calcio riducendo la sanzione al COGNOME. A tale proposito deve rilevarsi che non può richiedersi la modifica di un provvedimento applicativo degli obblighi di presentazione solo per una diversa e parziale rivalutazione di un organo amministrativo della Giustizia sportiva. Per l’art. 6, quinto comma, I. 401 del 1989 (vedi anche art. 11, d. Igs. 159 del 2011) “gli obblighi sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità
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giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che hanno giustificato l’emissione”.
Il ricorrente ritiene che il provvedimento amministrativo della giustizia sportiva (RAGIONE_SOCIALE) sia sufficiente per la revoca o la modifica. Così non è in quanto la norma espressamente richiede un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
In sostanza il ricorrente, che non ha proposto ricorso in cassazione avverso il provvedimento di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, con l’istanza di revoca o di modifica – allegando quale unica novità il citato provvedimento amministrativo della RAGIONE_SOCIALE – rimette in discussione l’ordinanza del GIP di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO (del 7 dicembre 2022 notificato il 12 dicembre 2022). Tutte le argomentazioni del ricorso sono dirette a criticare il percorso motivazionale della convalida (non impugnata con il ricorso in cassazione). Il ricorrente non prospetta, infatti, elementi di novità che avrebbero fatto venire meno o mutare le condizioni di applicazione delle misure disposte dal AVV_NOTAIO.
All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/07/2023