Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12238 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 40482/2024
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/04/1977 avverso l’ordinanza del 13/11/2021 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 21 ottobre 2024 dichiarava inammissibile l’istanza di revoca della confisca disposta ex art. 12 sexies d.l. 306/1992, conv. con l. 356 del 1992, nei confronti di COGNOME NOME, cl. ’77, avente ad oggetto una abitazione sita in Casoria e un appartamento sito in Napoli.
L’inammissibilità derivava dal fatto che la confisca ex art. 12 sexies cit. era stata disposta in sede di cognizione a seguito di condanna definitiva del COGNOME: pertanto rimedio esperibile avverso tale misura era, in primo luogo, l’impugnazione ordinaria e, successivamente alla formazione del giudicato, il giudizio di revisione, essendo necessario rimuovere il presupposto di tale misura e, cioŁ, la declaratoria di penale responsabilità per un reato sentinella.
Il rimedio esperito dal ricorrente, cioŁ il giudizio di esecuzione, si attaglia, infatti, unicamente alla confisca disposta in sede esecutiva.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 676 cod. proc. pen. per avere ritenuto la Corte territoriale inammissibile l’istanza.
Il ricorrente osserva come la provvista per l’acquisto degli immobili oggetto del provvedimento ablatorio fosse stata fornita dal padre del condannato e che tale circostanza era stata relegata all’irrilevanza nel giudizio di cognizione, essendo il padre coimputato del figlio.
Solo quando il padre era stato assolto con sentenza definitiva, dieci anni dopo la sentenza di condanna del figlio, tale elemento aveva assunto decisivo rilevo ed Ł per tale ragione che Ł stato promosso l’incidente di esecuzione, sulla base di un elemento nuovo, costituito della sentenza di assoluzione del padre, COGNOME NOMECOGNOME alla luce della documentata provenienza da parte di quest’ultimo della provvista utilizzata.
E’ unicamente in ragione di tale pronuncia assolutoria, intervenuta solo nel 2019, che il fatto che la provvista per l’acquisto dei beni in oggetto provenisse dal padre, diveniva decisiva, e tale Ł la ragione per cui non venne promosso appello avverso la sentenza di condanna di COGNOME NOME al fine di indurre una riforma della statuizione anche sotto il profilo del provvedimento ablatorio.
Circa la inammissibilità dell’istanza il ricorrente rilevava l’errore contenuto nel provvedimento impugnato, che esclude l’esistenza di un orientamento di legittimità che non ipotizzi l’estensibilità anche alla confisca disposta in sede di cognizione del rimedio revocatorio che, secondo il ricorrente, non potrebbe che essere o l’incidente di esecuzione, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 676 cod. proc. pen., ovvero, per effetto di un’applicazione estensiva, il rimedio della revocazione previsto dall’art. 28 d.lgs. 159/2011.
Diversamente opinando e, cioŁ, adottando la soluzione della Corte di Appello, si priva di fatto il soggetto di tutela, poichŁ il rimedio della revisione sarebbe ininfluente sotto il profilo della tutela della proprietà incisa dalla confisca, in quanto laddove le prove nuove non possano incidere sulla declaratoria di responsabilità, sarebbe rimedio inesperibile e dunque irrilevante sotto il profilo patrimoniale.
Si evidenzia – dunque – una carenza di tutela avverso una confisca ingiusta e una disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno subito la confisca nel giudizio di prevenzione; tale disparità non Ł giustificata in ragione della intangibilità del giudicato che Ł sempre piø cedevole, nŁ dalla natura patrimoniale e non personale del diritto, vista la estrema rilevanza anche dei diritti patrimoniali.
Il ricorrente cita un precedente di legittimità che individua un’apertura nella tutela giurisdzionale di siffatte situazioni (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281634 – 01) sottolineando come il rimedio della revisione tende a rimuovere la confisca solo come conseguenza della rimozione della statuizione di condanna, mentre la revoca in sede esecutiva viene utilizzata allorquando il terzo che chiede la revoca sia rimasto estraneo al giudizio nel quale la misura Ł stata disposta. Pertantol’unico rimedio percorribile, nella specie, potrebbe essere il rimedio revocatorio previsto per la confisca di prevenzione, stante la progressiva assimilazione della confisca allargata alla confisca di prevenzione, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della norma.
2.2 Con il secondo motivo rileva la illegittimità costituzionale della predetta norma, laddove non consente la revoca della confisca, nonostante il sopravvenire di un nuovo elemento, ovvero non consente di estendere alla confisca disposta in sede di cognizione il rimedio della revoca, previsto per la confisca di prevenzione.
L’interpretazione restrittiva delle norme citate sarebbe infatti in contrasto con gli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 13 Cedu e art. 1 del protocollo addizionale CEDU.
La non azionabilità del rimedio ha poi di fatto impedito alla Corte di analizzare il merito della questione.
3. Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
1.1. Il ricorrente lamenta il diniego di revoca della confisca, evidenziando come l’orientamento seguito dalla Corte di Appello nell’impugnata ordinanza privi di fatto di tutela colui che, titolare del bene, sia stato colpito da una statuizione ablatoria ex art. 240 bis cod. pen. disposta dal giudice della cognizione con sentenza divenuta esecutiva, a fronte del sopravvenire di elementi di fatto nuovi, laddove, invece, al terzo proprietario, con l’incidente di esecuzione, ovvero al soggetto sottoposto a confisca di prevenzione, proposto o terzo che sia, con il rimedio della revoca, ovvero della revocazione, tale tutela Ł accordata.
1.2. Sotto il primo profilo il ricorrente lamenta la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ex art. 667 comma 4, cod. proc. pen., contestando la decisione della Corte di Appello di Napoli che ha escluso la possibilità per il giudice dell’esecuzione di revocare una confisca allargata disposta in sede di cognizione, in ragione di un orientamento univoco sul punto della giurisprudenza di legittimità.
Tale conclusione Ł, in effetti, in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca, disposta dal giudice della cognizione, in sede esecutiva (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018 Rv. 276163 – 01).
Ora, secondo Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281634, la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell’art. 12-sexies cit. (ora art. 240-bis cod. pen.), Ł suscettibile di revoca, purchØ con l’incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all’assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica lecita del soggetto colpito – coperte dal giudicato di condanna – ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice.
In motivazione si legge che dove il destinatario della decisione abbia preso parte al procedimento che ha ‘generato’ il titolo (sia in cognizione che in esecuzione) si ritiene tendenzialmente – non accessibile a fini di rivalutazione della confisca lo strumento dell’incidente di esecuzione, trattandosi di statuizione patrimoniale ricompresa nel giudicato (di recente, in tal senso, Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 276491).
In ragione degli insegnamenti fin qui richiamati appare evidente la correttezza della decisione sul punto assunta dalla Corte di Appello, poichŁ la confisca, come detto, venne disposta in fase di cognizione; l’istante aveva preso parte a tale giudizio quale imputato e dunque non poteva richiedere al giudice dell’esecuzione la rimozione di una statuizione che fa parte integrante di un giudicato cui ha partecipato e nel processo di formazione del quale avrebbe dovuto, ovvero potuto, fare valere le ragioni su cui fonda la revoca della confisca.
Il ricorrente non condivide l’affermazione della Corte di appello secondo cui non sarebbe applicabile al caso in esame, in via analogica, l’istituto della revoca ex art. 7, comma secondo, l. 27/12/1956 n. 1423 ovvero della revocazione, ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, previsto per la confisca come misura di prevenzione.
Il ricorrente richiama la decisione sez. 1, n. 14815 del 18/01/2023, n.m. che dà conto della esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.
La citata decisione, peraltro, come chiarito al punto 1 del Considerato in diritto , riguardava la richiesta di revoca della confisca proposta dalla terza interessata che non aveva preso parte al processo di cognizione e che quindi era astrattamente legittimata a richiedere la revoca della
confisca in sede esecutiva (da ultimo Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, Lacatus, dep. 2019, Rv. 276163 – 01); situazione tutt’affatto differente a quella in esame.
In motivazione, detta decisione, dando atto di una situazione controversa circa la possibilità per il condannato di far valere i medesimi fatti – ed in che limiti – dopo l’irrevocabilità della sentenza che ha disposto confisca, richiamava Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021 , COGNOME, Rv. 281634 – 01 e Sez. 1, n. 4196 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 242844 – 01, che valorizzano la sostanziale omogeneità tra le ipotesi confisca previste dall’art. 12sexies del d.l. n.306 del 1992 e quella di prevenzione e che ritengono che il condannato, in sede esecutiva, possa sempre avvalersi della richiesta di revoca prevista dall’art. 7, comma secondo, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di revocazione a mente dell’art. 28 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159.
Ora, entrambe le prouncie citate da ultimo riguardano confische disposte in sede esecutiva.
Ad ogni modo, anche a volere ritenere esperibile il rimedio revocatorio ex tunc già previsto dall’art. 7, secondo comma, legge n. 1423 del 1956, comunque deve osservarsi che siffatto strumento riparatorio, secondo la puntualizzazione di Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 – 01, presuppone che la richiesta di rimozione del provvedimento ablativo ormai definitivo si muova « nello stesso ambito di rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e segg. cod. proc. pen., con postulazione di prove nuove sopravvente alla conclusione del procedimento, ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari ovvero di procedimento fondato su atti falsi o su un altro reato».
Il ricorrente insiste nell’invocare il rimedio di cui all’art. 28 d.lgs. 159 del 2011. Orbene, anche, come detto, a voler ritenere estensibili i rimedi previsti per la confisca di prevenzione alla confisca allargata e, dunque,a voler fornire una lettura costituzionalmente orientata della norma, per non privare l’ordinamento della possibilità di esprimere un’armonia interna e generalizzare uno strumento giuridico finalizzato alla rimozione di una statuizione ablatoria potenzialmente lesiva dei diritti del titolare, in ragione della emersione di fatti nuovi, non valutati nel giudizio di cognizione, comunque l’accesso a detto strumento Ł subordinato alla sussistenza di elementi di fatto nuovi che debbono rivestire determinate caratteristiche.
E’ di immediata intuizione, infatti, che, laddove si ritenga applicabile estensivamente alla confisca allargata lo strumento della revoca/revocazione, dovranno estensivamente applicarsi anche le condizioni di operatività del medesimo.
In particolare, secondo Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo, Rv. 283707 – 01, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi del citato art. 28 d.lgs. 159 del 2011, Ł sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura Ł divenuta definitiva, mentre non lo Ł quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
Ora, il dato su cui il ricorrente ha fondato la richiesta di revoca, cioŁ la provenienza della provvista per l’acquisto degli immobili dal padre, non rappresenta nØ elemento nuovo, nØ elemento scoperto incolpevolmente dopo l’emissione della misura, ma era fatto deducibile e non dedotto consapevolmente e volontariamente nel corso del giudizio, e, pertanto, certamente non rientra nel concetto di prova nuova che consente l’accesso al rimedio invocato.
In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso Ł infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME