Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2366 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2366 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Castellammare di Stabia il 20/12/1965 Agenzia nazionale dei beni sequestratri e confiscati
avverso il decreto del 14/05/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 14 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato quello del Tribunale di Napoli in data 20 dicembre 2022, con cui è stata respinta la richiesta di revoca, almeno con riferimento all’immobile di Pompei, INDIRIZZO della confisca di prevenzione disposta nei confronti di NOME COGNOME con decreto del 25 maggio 2017, poi confermato in sede di appello e divenuto definitivo a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di cassazione con sentenza del 9 gennaio 2020.
La Corte di appello ha in particolare rilevato che le nuove prove invocate, costituite dal contratto preliminare relativo all’acquisto dell’immobile di Pompei, poi oggetto di rogito, e da 19 matrici di assegni circolari da lire dieci milioni ciascuno, intestati a NOME COGNOME padre del ricorrente, utilizzati per il pagamento della caparra, non avrebbero
potuto dirsi il risultato di una produzione incolpevolmente omessa nel corso del giudizio di prevenzione, e che comunque le stesse non avrebbero potuto sortire l’esito positivo sperato, in assenza di un’adeguata e corrispondente consistenza patrimoniale da parte di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Riassunta la complessa vicenda processuale e dato conto del fondamento dell’istanza di revoca ai sensi dell’art. 7 legge 1423 del 1956, applicabile ratione temporis, con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 7 legge 1423 del 1956 e alla domanda di revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 159 del 2011.
Il provvedimento impugnato aveva finito per fondare il giudizio sulla pretesa di una prova diabolica, rilevando che il fortunato ritrovamento della documentazione nel 2021 costituiva elemento dirimente ai fini della proponibilità, posto che nel 2016, prima della morte di NOME COGNOME ancora pendeva il procedimento di prevenzione.
Ma in realtà devono ritenersi prove nuove sia agli effetti dell’istanza di revoca che della richiesta di revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 159 del 2011 anche elementi di prova preesistenti che, pur astrattamente deducibili, non siano stati concretamente mai valutati.
La Corte aveva erroneamente dato rilievo al fatto che il fortuito rinvenimento risalente al 2021 fosse sostenuto da una mera dichiarazione di verità della parte interessata ed anzi, come sostenuto dalla Corte, del solo difensore di COGNOME, fermo restando che era stato ritenuto incongruo che l’interessato non avesse per tempo compulsato il padre, quando avrebbe dovuto ravvisarsi una prova che non era stato possibile dedurre in quanto incolpevolmente sconosciuta, in coerenza anche con il disposto del richiamato art. 28.
A ben guardare la nozione di prova nuova elaborata dalla Corte non era conforme a quella elaborata ai fini del giudizio di revisione nel procedimento penale, rilevante nell’interpretazione dell’istituto applicabile in sede di confisca di prevenzione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’obbligo riparatore prefigurato dall’art. 24 Cost.
La Corte con motivazione non conforme a quella del Tribunale aveva rilevato che la documentazione non era stata prodotta tempestivamente perché non avrebbe determinato e non potrebbe oggi determinare un differente esito del giudizio di prevenzione.
In particolare, aveva sostenuto che la donazione indiretta della somma portata dagli assegni circolari non avrebbe potuto presumersi.
Ciò contrastava con l’evidenza rappresentata dalla documentazione prodotta, indicativa della stipula di contratto preliminare e della previsione della dazione degli assegni, poi suffragata dalla quietanza rinvenibile nel rogito definitivo.
Peraltro, le matrici degli assegni trovavano indiscussa causale nell’atto di compromesso, indebitamente essendo stata estesa la ragione di prevenzione dal figlio al padre di lui, in realtà soggetto incensurato, con aggravio dell’onere probatorio per il ricorrente.
In definitiva la Corte non si era attenuta ai canoni valutativi propri della fattispecie di revisione in esame, ma ai principi che regolano le misure di prevenzione, in violazione dell’obbligo riparatore configurato dall’art. 24 Cost. espresso dallo strumento disciplinato dall’art. 630 cod. proc. pen.
Ha inviato memoria il difensore del ricorrente che, oltre a ribadire la valenza degli argomenti esposti nell’originario ricorso, formula un motivo aggiunto.
3.1. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 34 e 178 cod. proc. pen.
La Corte di appello era costituita dal medesimo Collegio che si era pronunciato sull’originario appello avverso il decreto con cui era stata disposta la misura di prevenzione, in violazione del principio per cui chi ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza non può partecipare agli altri gradi di giudizio o al giudizio di rinvio o al giudizio di revisione, ravvisandosi dunque una nullità derivante dall’incompatibilità al giudizio, correlata alla forza della prevenzione che vale a ridurre l’imparzialità del giudice, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo aggiunto, con il quale si afferma la radicale nullità del giudizio per incompatibilità dei giudici componenti il collegio, è manifestamente infondato. Come noto, l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio, come risulta agevolmente dalle disposizioni in tema di incompatibilità e ricusazione nonché dall’art. 178, lett. a), cod. proc. pen. che indica una nullità assoluta nel difetto di capacità del giudice inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio in sé delle funzioni giurisdizionali.
2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, a prescindere dalla correttezza o meno delle valutazioni della Corte di appello sul carattere di prova nuova rilevante del materiale prodotto dal ricorrente, comunque tali prove sono state in
concreto valutate con un giudizio, ampiamente argomentato, di inidoneità ad incidere sulla decisione di confisca.
2.2 Il secondo motivo non è deducibile poiché, anziché eccepire una violazione di legge, contesta il vizio di motivazione, non ammesso nella data materia.
In ogni caso, è comunque manifestamente infondato perché la motivazione è completa e congrua e gli argomenti del ricorso del tutto generici. A fronte dei rilievi della Corte che osserva che nel giudizio di prevenzione il finanziamento del padre era stato già invocato ma con riferimento a beni diversi, che il contratto preliminare prodotto (peraltro non registrato e la cui preesistenza e veridicità è affidata alla mera dichiarazione di parte) non ha corrispondenza con il contratto definitivo e che, in ogni caso, restava il dato determinante che lo stesso padre era privo di disponibilità economiche tali da giustificare la possibilità di finanziare il figlio, il ricorso si limita ad affermare che il genitore era incensurato e non sottoposto a misura di prevenzione; non vi è, quindi, alcuna effettiva confutazione degli argomenti della Corte di appello.
Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la misura della sanzione pecuniaria nella misura in cui in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 7 novembre 2024