Revoca Confisca: La Prova della Liceità dei Fondi Deve Essere Totale
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 25291/2024, offre un importante chiarimento sui presupposti necessari per ottenere la revoca confisca di un conto corrente, specialmente nei casi in cui si verifichi una commistione tra capitali di origine lecita e illecita. La decisione sottolinea come la prova della liceità di una parte delle somme non sia sufficiente a superare la presunzione di illecita provenienza quando il conto è riconducibile a un soggetto sottoposto a misure di prevenzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di revocazione della confisca di un conto corrente bancario, presentata dalla coniuge di un soggetto, nel frattempo deceduto, destinatario di misure di prevenzione patrimoniali. La confisca del conto era stata disposta anni prima dal Tribunale di Napoli.
L’istante basava la sua richiesta su un fatto nuovo: un decreto della Corte di appello di Napoli aveva revocato la confisca di un immobile a lei intestato. In quella sede, era stata raggiunta la prova della liceità della provvista utilizzata per l’acquisto, provvista in parte transitata proprio sul conto corrente oggetto della nuova richiesta di revoca. Secondo la difesa, la dimostrata liceità di quei fondi avrebbe dovuto logicamente estendersi anche al conto corrente, giustificandone la restituzione.
La Corte di appello di Roma, tuttavia, aveva respinto la richiesta, evidenziando che sul conto in questione, utilizzato di fatto dal coniuge deceduto, si era generata una ‘confusione di capitali’ di natura sia lecita che illecita. Di conseguenza, le somme giacenti non potevano essere restituite all’intestataria, considerata fittizia, data l’incontestata riconducibilità del conto al proposto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato e generico. Gli Ermellini hanno pienamente condiviso e validato il ragionamento della Corte territoriale, smontando la tesi difensiva basata su un’asserita contraddittorietà.
Revoca Confisca: le motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra la prova della liceità di specifici flussi finanziari e la prova della liceità dell’intero saldo di un conto corrente. La Corte ha osservato che la revoca della confisca dell’immobile non implica automaticamente la liceità di tutte le somme transitate sul conto corrente.
Il punto cruciale, secondo i giudici, è che sul conto era stata accertata un’operatività riconducibile al soggetto proposto, finalizzata a far transitare capitali di diversa natura, sia lecita che illecita. Questa ‘commistione’ o ‘confusione’ di capitali impedisce di isolare le somme ‘pulite’ da quelle ‘sporche’. Pertanto, non è possibile affermare la provenienza lecita di tutta la provvista giacente sul conto.
La Cassazione ha inoltre etichettato il ricorso come ‘generico’, poiché la ricorrente non si è confrontata adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, limitandosi a denunciare una contraddittorietà logica che, secondo i giudici di legittimità, non sussiste. La decisione di revocare la confisca di un bene specifico non è in contrasto con il mantenimento della confisca di un conto corrente dove i flussi finanziari non sono chiaramente e interamente tracciabili come leciti.
Conclusioni: L’Onere della Prova nella Confisca
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di misure di prevenzione patrimoniali: l’onere della prova della liceità dei beni spetta a chi ne chiede la restituzione. Quando un bene, come un conto corrente, è stato utilizzato per mescolare fondi di diversa provenienza, la dimostrazione che una parte di essi era lecita non è sufficiente per ottenere la revoca della confisca dell’intero saldo. È necessario fornire una prova rigorosa e completa della liceità di tutte le somme giacenti, un compito arduo, se non impossibile, in caso di accertata confusione di capitali. La decisione serve da monito sulla necessità di una tracciabilità impeccabile dei flussi finanziari per chiunque possa trovarsi, anche indirettamente, coinvolto in procedimenti di prevenzione patrimoniale.
La revoca della confisca di un immobile dimostra automaticamente la liceità dei fondi presenti su un conto corrente usato per l’acquisto?
No, la revoca della confisca di un immobile, anche se acquistato con fondi transitati su un determinato conto, non dimostra la liceità di tutte le altre somme presenti su quel conto, specialmente se è stata accertata una commistione con capitali di provenienza illecita.
Cosa deve provare chi chiede la revoca della confisca di un conto corrente?
Chi chiede la revoca deve dimostrare in modo completo e rigoroso la provenienza lecita di tutte le somme che sono transitate e giacciono sul conto corrente. Una prova parziale, riferita solo ad alcune operazioni, è considerata insufficiente.
Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. La ricorrente non ha contestato efficacemente la motivazione della Corte d’appello sulla ‘confusione di capitali’ leciti e illeciti, ma si è limitata a sostenere una contraddizione logica che la Cassazione ha ritenuto inesistente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso il decreto reso il 17 ottobre dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di revocazione del sequestro e della confisca del conto corrente bancario intestato a COGNOME NOME n. 20042 presso la Banca Popolare di Ancona, confisca già disposta con decreto della Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Napoli emesso il 30 ottobre 2016, parzialmente riformato il 21 ottobre 2021.
COGNOME NOME nella qualità di coniuge del proposto NOME COGNOME deceduto l’11 Febbraio 2010 aveva chiesto la revocazione della disposta confisca del conto corrente su rilievo di un fatto nuovo sopravvenuto, costituito dal medesimo decreto della Corte di appello di Napoli sezione misure di prevenzione del 21 ottobre 2021, che ha revocato il sequestro e la confisca dell’immobile sito in Napoli intestato a COGNOME NOME osservando che è stata raggiunta la prova della liceità della provvista utilizzata per l’acquisto.
La revoca della confisca di questo immobile, che il Tribunale aveva ritenuto essere stato acquistato con provvista di provenienza illecita, risultava giustificata dal fatto che e stato acquistato con denaro lecito in parte transitato sul suindicato conto corrente bancario, ma proveniente direttamente dai genitori della COGNOME. Segnalava il difensore la necessità di valutare a questo punto anche la revoca della confisca del conto corrente.
La Corte ha respinto la richiesta di revocazione osservando che sul detto conto , su cui operava il marito della ricorrente, si era generata un’evidente confusione di capitali di natura lecita e di natura illecita, per cui le somme ivi giacenti non possono essere restituite alla intestataria fittizia del conto corrente oggetto della presente richiest revoca, in quanto è incontroversa la riconducibilità del conto corrente al proposto stesso. 2.Avverso detta decisione propone ricorso l’interessata deducendo:
violazione dell’articolo 28 comma 1 d.lgs. 159/2011 per contrasto di giudicati e per violazione del principio del ne bis bis in idem e vizio di motivazione in quanto la Corte non dubita della provenienza lecita della somma incassata pari a 65.000 C, come risulta dalla tracciabilità sul conto corrente e dalla copia dell’assegno, e non dubita della liceit del versamento mediante assegno dell’importo di 27.000 C ma, contraddicendosi, dubita della liceità della provvista giacente sul conto corrente in quanto non è riuscita ad avere copia cartacce dei due assegni di importo irrisorio, così sconfessando la decisione della Corte di appello di Napoli che ha sancito la liceità della provvista, cadendo in evidente contraddizione e contrasto con la decisione irrevocabile adottata.
3.11 ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico.
La Corte ha reso congrua e adeguata motivazione rispettosa dei criteri di legge e dei principi in tema affermati dalla giurisprudenza, osservando che non soltanto non è possibile affermare la provenienza lecita di tutta la provvista utilizzata per l’acquist dell’immobile di INDIRIZZO, la cui abiezione è stata revocata, ma che certamente non risulta dimostrata la lecita provenienza di tutte le somme che sono transitate sul conto corrente indicato, che è stato provato essere utilizzato dal proposto, poi deceduto, per far transitare capitali di natura lecita e di natura illecita. Pertanto le somme giacen sul conto corrente non possono essere restituite all’intestataria fittizia del conto corrente oggetto della richiesta di revocazione.
La ricorrente neppure si confronta con queste argomentazioni, così incorrendo nel vizio di genericità, e si limita a dedurre un’inesistente contraddittorietà nella motivazione, che non si pone affatto in contrasto logico con il contenuto del provvedimento di revoca emesso dalla Corte di appello.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile e comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione e proporzione del grado di colpa manifestato nell’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 23 aprile 2024