Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8278 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8278 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato DATA_NASCITA a Palermo avverso il decreto del 23/04/2025 della Corte di Appello di Palermo (depositato il 12/08/2025);
letti gli atti ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, propone a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto del 23 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di prevenzione del box sito in INDIRIZZO INDIRIZZO.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 7, comma 4-bis, 23 d.l.gs. 159/2011 nonchØ motivazione inesistente o apparente in ordine al diniego dell’invocata revoca.
2.1. Il Tribunale, affermando erroneamente che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al giudice civile per ottenere declaratoria di sopravvenuta usucapione dell’immobile oggetto della richiesta di revoca della confisca, non avrebbe tenuto conto del principio di diritto secondo cui il terzo che assuma di essere divenuto proprietario del bene oggetto di confisca di prevenzione, per averlo usucapito in data antecedente al sequestro o alla confisca, deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale al fine di dimostrare la sua buona fede e, solo successivamente all’eventuale revoca del provvedimento di confisca, può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto.
2.2. La Corte di merito avrebbe reso una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare in modo apodittico che il COGNOME non avrebbe fornito elementi idonei a comprovare una situazione di possesso uti dominus , senza tuttavia confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive prospettate a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, la difesa evidenzia di avere dedotto l’esistenza di un possesso di buona fede ultraventennale del box oggetto di confisca, risalente al 1991 e contestuale all’acquisto di due appartamenti; l’integrale pagamento del prezzo pattuito in epoca anteriore
all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME; il mancato rilascio, da parte dell’alienante, delle relative quietanze; il riconoscimento, da parte dei condomini, del possesso uti dominus dell’immobile in capo al ricorrente; la totale estraneità di quest’ultimo a consorterie mafiose o gruppi criminali; l’assenza di elementi attestanti correità o connivenza rispetto ai reati contestati al COGNOME e la mancata conoscenza delle attività delittuose ascritte al medesimo; l’inesistenza di rapporti personali o d’affari con il COGNOME; la mancanza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui beni nonchØ l’assenza di notizie di stampa idonee ad allertare il COGNOME circa la possibile riconducibilità degli immobili acquistati ad attività criminose.
Il ricorrente deduce, altresì, che i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare le prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, dalle quali sarebbe emerso il possesso esclusivo del bene sin dalla sua costruzione in capo al medesimo, nonchØ l’esecuzione, a propria cura e spese, di interventi di manutenzione straordinaria. Tali circostanze, secondo la prospettazione difensiva, integrerebbero gli estremi di un possesso pacifico, pubblico, continuativo e non clandestino protrattosi per oltre vent’anni, con conseguente maturazione del diritto di proprietà per intervenuta usucapione in capo al ricorrente.
La difesa ha sostenuto, peraltro, che sarebbe stato onere dell’Autorità giudiziaria ‘ dare prova contraria del pagamento o della persistente morosità, della sua partecipazione all’assemblea condominiale, del pagamento degli oneri condominiali degli oneri condominiali, ordinari e straordinari, del versamento di tasse e tributi relativi in maniera specifica e dettagliata all’immobile in questione e non come genericamente allegato in atti con riferimento agli immobili dell’impresa in confisca ‘ (vedi pag. 7 del ricorso).
2.3. Con ulteriore doglianza, il ricorrente deduce la violazione del principio del giusto
processo e del diritto alla prova, nei termini garantiti nel procedimento di prevenzione dall’art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 159/2011, conseguente al rigetto della richiesta di escussione di
NOME COGNOME.
Tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello avrebbero omesso qualsiasi argomentazione in ordine alla richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, così determinando una carenza assoluta di motivazione sul punto e, conseguentemente, la lesione del diritto al contraddittorio e all’esercizio delle facoltà difensive.
Il ricorrente evidenzia, al riguardo, che la richiesta di ammissione della prova orale non può ritenersi superflua ogniqualvolta l’escussione in contraddittorio sia idonea a incidere sulla valutazione dell’attendibilità del dichiarante ovvero ad apportare elementi conoscitivi su profili controversi attinenti all’inquadramento soggettivo della pericolosità nonchØ al giudizio di riferibilità o di sproporzione dei beni rispetto al soggetto proposto per la misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La prima doglianza, con cui viene eccepita la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 7 comma 4-bis e 23 d.l.gs. 159/2011, Ł infondata.
Deve premettersi che la Corte territoriale, in accoglimento dello specifico motivo di appello proposto dal COGNOME, ha rilevato l’erroneità dell’assunto del Tribunale secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto il giudice civile per ottenere una declaratoria di intervenuta usucapione del box sito in Palermo, INDIRIZZO, in epoca antecedente alla proposizione della richiesta di revoca della confisca di prevenzione (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato).
Il giudice distrettuale ha, pertanto, correttamente richiamato e fatto applicazione del principio di diritto, invocato dalla difesa, secondo cui il terzo che non abbia partecipato al procedimento di prevenzione e che alleghi l’intervenuta usucapione del bene – non ancora accertata in sede civile – Ł onerato di chiedere e ottenere, in via preliminare, la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione, sul presupposto del possesso ultraventennale, prima di rivolgersi al giudice civile, il quale resta competente in via esclusiva all’accertamento della fattispecie acquisitiva del diritto reale (Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276382 – 01).
In tal modo, la Corte di Appello ha emendato l’erronea interpretazione adottata dal Tribunale, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità e fornendo una motivazione coerente e giuridicamente corretta sul punto. Ne consegue che la censura difensiva, limitandosi ad evidenziare una violazione di legge ed un vizio di motivazione del provvedimento di primo grado, si risolve in una doglianza priva di fondamento, atteso che la decisione impugnata risulta conforme al principio regolatore della materia e adeguatamente argomentata, con conseguente infondatezza della censura.
L’ulteriore doglianza, con la quale la difesa deduce la natura meramente apparente della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del possesso di buona fede ultraventennale del box oggetto di confisca in capo al COGNOME, non Ł consentita in sede di legittimità.
2.1. Deve essere evidenziato, preliminarmente, che il motivo di ricorso non Ł autosufficiente in quanto la difesa non ha allegato in questa sede la documentazione che dimostrerebbe l’avvenuto acquisto per usucapione del bene confiscato con conseguente genericità della doglianza.
2.2. Ciò premesso deve essere rimarcato che la censura difensiva Ł ictu oculi riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma ritenuta erronea e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotta per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.
Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione Ł ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente ricorre esclusivamente quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento ovvero quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 – 01).
In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, Ł improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n.
21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284-01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080-01; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).
2.3. Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e inesistenza della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dalla Corte territoriale.
Le valutazioni dei giudici dell’appello, fondate su un’analisi del materiale logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una piø che adeguata spiegazione delle ragioni per cui Ł stato confermato il provvedimento impositivo della misura di prevenzione della confisca del box di cui il COGNOME chiede la restituzione (vedi pagg.3 e 4 del provvedimento impugnato e pag. 4 del provvedimento del Tribunale).
I giudici dell’appello, con percorso argomentativo privo di illogicità manifeste che riprende le argomentazioni del primo giudice, hanno rimarcato come -sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente- non risulti dimostrata l’acquisizione a titolo originario, per intervenuta usucapione, dell’immobile sottoposto a confisca.
In primo luogo, Ł stato evidenziato che il contratto preliminare versato in atti concerne esclusivamente due appartamenti ubicati al terzo piano del medesimo fabbricato in cui Ł sito il box oggetto del presente giudizio, senza contenere alcun riferimento espresso o implicito a pertinenze o ulteriori unità immobiliari accessorie. Tale titolo, pertanto, non Ł stato, pertanto, ritenuto idoneo a comprovare l’instaurazione di una relazione qualificata con il bene in contestazione.
Parimenti carente Ł stato valutato il corredo documentale sotto il profilo della dimostrazione dell’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del proprietario.
La Corte territoriale ha, in particolare, rimarcato la carenza di atti attestanti il pagamento, da parte di COGNOME, di oneri condominiali riferibili al box ovvero il versamento di imposte gravanti sull’immobile -quali ICI o IMU- nonchØ di documentazione comprovante l’esecuzione, a propria cura e spese, di interventi di manutenzione straordinaria, addizioni, migliorie o altre opere edilizie gravanti ordinariamente sul titolare del diritto dominicale.
I giudici dell’appello, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che, nel parallelo giudizio civile, l’amministratore giudiziario ha documentato di aver provveduto al pagamento dei tributi relativi al box per gli anni dal 2008 al 2012, vale a dire in un arco temporale ricompreso nel ventennio nel quale il ricorrente assume di avere esercitato un possesso uti dominus. Tale circostanza si pone in evidente frizione con la prospettata signoria di fatto esclusiva e continuativa sul bene, di fatto interrompendo il decorso del termine per l’usucapione.
Infine, il provvedimento impugnato assume con motivazione esaustiva e razionalmente fondata, che non possono assumere valenza decisiva le dichiarazioni rese dai testimoni valorizzati della difesa in quanto gli stessi si sono limitati a confermare la disponibilità materiale del box in capo a COGNOME, dato peraltro pacifico e già accertato anche in sede civile, ma di per sØ compatibile con una mera detenzione qualificata e non necessariamente espressivo di un possesso pieno, pacifico, ininterrotto idoneo a fondare l’acquisto per usucapione.
2.4. Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione che il ricorrente ha invocato nel ricorso, si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa sede, essendo il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, non
deducibile nel giudizio legittimità.
Deve essere, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in tema di misure di prevenzione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di legge e l’assoluta carenza o apparenza di motivazione. Il provvedimento impugnato non appare, in conclusione, affetto da violazione di legge, sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non Ł riconducibile nØ all’area semantica della motivazione “assente” nØ a quella della motivazione “apparente”. 3. La residua doglianza, con la quale la difesa deduce l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di escussione di NOME COGNOME, soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dalla quale Ł derivata la confisca del box di cui il COGNOME invoca la restituzione, Ł infondata.
¨ vero che la Corte distrettuale, pur investita della richiesta di procedere all’esame di NOME COGNOME, non ha reso una motivazione espressa sul punto; tuttavia, tale rilievo deve essere scrutinato alla luce del contenuto e della rilevanza della richiesta istruttoria, verificandosi preliminarmente se la stessa fosse idonea a incidere sull’esito del giudizio. Dall’esame dell’atto di appello emerge che le circostanze sulle quali si chiedeva l’escussione del COGNOME attenevano esclusivamente alla dimostrazione della disponibilità materiale del box in capo a COGNOME, in conseguenza del versamento di una somma di denaro al COGNOME in vista della stipula di un contratto di compravendita del box, contratto che, tuttavia, non risulta mai perfezionato. Si tratta, dunque, di un profilo fattuale – la disponibilità del bene – già pacificamente accertato nel giudizio di merito e già ritenuto non decisivo ai fini del riconoscimento dell’usucapione.
La richiesta istruttoria, pertanto, non si confrontava con il dato dirimente valorizzato dai giudici di merito ossia l’intervenuta interruzione del termine utile per la maturazione dell’usucapione, desunta dal pagamento, da parte dell’amministratore giudiziario, dei tributi gravanti sul box per gli anni dal 2008 al 2012. Tale circostanza Ł stata, infatti, correttamente ritenuta incompatibile con l’esercizio di un possesso uti dominus continuativo e ininterrotto per il tempo necessario all’acquisto a titolo originario del diritto reale.
Ne discende che l’eventuale esame del COGNOME si appalesava del tutto privo di rilevanza ai fini dell’accertamento della dedotta usucapione e logicamente incompatibile con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, la quale ha rigettato la richiesta di revoca della confisca proprio sul presupposto della comprovata interruzione del periodo utile alla maturazione del diritto.
Il Collegio ritiene, inoltre, che – stante la sostanziale omogeneità funzionale – i principi elaborati in tema di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. siano applicabili, in via analogica, anche alla richiesta di ammissione di prove nel procedimento di prevenzione ex art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 159/2011.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il giudice del gravame non Ł tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche mediante una valutazione complessiva del materiale probatorio, esponga in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento; devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese le richieste istruttorie che, pur non oggetto di specifica confutazione, risultino incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, COGNOME,
Rv. 259893 – 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta Pelli, Rv. 275114 – 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 38433 del 29/10/2025, COGNOME, non massimata).
In termini piø generali, va ribadito che, in sede di legittimità, non Ł censurabile il provvedimento per il suo silenzio su una specifica deduzione difensiva, quando la stessa risulti superata dall’impianto motivazionale complessivamente considerato, essendo sufficiente che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice dell’appello conduca, in modo univoco e senza lasciare spazio a plausibili alternative, alla reiezione della richiesta della parte (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la doglianza si risolve nella prospettazione di una pretesa omissione motivazionale in relazione a un mezzo istruttorio la cui assunzione risulta del tutto superflua ed incompatibile con le argomentazioni poste a fondamento del rigetto della richiesta di revoca della confisca di prevenzione, con conseguente infondatezza della stessa.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME