Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Partinico il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/01/2024 della Corte di Appello di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, propone a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso il decreto del 19 gennaio 2024 con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di prevenzione dell’immobile a lei intestato e sito in INDIRIZZO.
La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 117 d.l.gs. 159/2011 e 7 legge 1423/1956 nonché carenza della motivazione in ordine al diniego dell’invocata revoca.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del principio di diritto secondo cui la revoca della confisca di prevenzione può essere fondata su elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che non siano stati concretamente dedotti e valutati.
I giudici di appello avrebbero, in particolare, omesso di considerare che la quietanza prodotta dalla ricorrente dimostrerebbe la legittima provenienza del finanziamento utilizzato per l’acquisto dell’immobile confiscato.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Deve essere preliminarmente ribadito che,i1 ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione,è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente ricorre esclusivamente quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
L’unico motivo di ricorso è ictu ()cui/ riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotto per ragioni escluse dal sindacato della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in materia di misure di prevenzione.
2.1. Deve essere evidenziato, preliminarmente, che il ricorso non appare autosufficiente in quanto la difesa non ha allegato la quietanza che secondo la difesa dimostrerebbe la lecita provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto del bene confiscato con conseguente genericità della doglianza.
2.2. I giudici dell’appello, con percorso argomentativo privo di illogicità manifeste che riprende le argomentazioni del primo giudice, hanno ritenuto le prove poste a fondamento dell’istanza di revoca (dichiarazioni rese da NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché scrittura privata e quietanza attestante l’esborso da parte del padre della ricorrente della somma di euro 21.500,00 pari alla metà del prezzo di acquisto dell’immobile successivamente confiscato) inidonee a dimostrare la liceità della provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobile in questione (vedi pagg. da 7 a 9 del provvedimento impugnato).
Entrambi i giudici di merito hanno, in proposito, rimarcato che la scrittura privata e la relativa quietanza sono prive di data e che non è stata fornita prova alcuna della lecita provenienza della somma che sarebbe stata consegNOME -in contanti- da NOME COGNOME a NOME COGNOME, anche e soprattutto in
considerazione della genericità delle dichiarazioni rese dal padre della ricorrente nel corso del giudizio di merito, dell’assenza di una dettagliata ricostruzione patrimoniale della reale situazione reddituale di NOME COGNOME e del fatto che “la documentazione afferente all’attività lavorativa svolta dallo stesso in Germania aveva oggetto i redditi percepiti dal predetto al lordo delle imposte e delle ritenute previdenziali con conseguente indicazione di un reddito certamente superiore a quello effettivo e non aderente alle sue effettive capacità di risparmio” (vedi pag. 7 del provvedimento impugnato e pagg. 4 e 5 dell’ordinanza del Tribunale di Palermo).
Il provvedimento impugnato non appare, in conclusione, affetto da violazione di legge, sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il Presidente