Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3207 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3207 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
CARDAMONE NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni di cui alla requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso
Sent. n. sez. 216/2026
CC – 23/01/2026
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RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avverso il provvedimento con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, presentata dalla ricorrente nella qualità di terza interessata, in quanto coniuge del proposto NOME COGNOME al quale, con decisione ormai irrevocabile, venivano confiscati anche alcuni beni immobili ritenuti fittiziamente intestati all’odierna ricorrente.
La Corte territoriale, richiamando i principi ricavabili dall’informazione provvisoria di cui al recente arresto delle S.U. COGNOME (n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026), ha rilevato che non potevano considerarsi prove nuove, ai sensi del primo comma lett. a ) dell’art. 28 cit ., le circostanze dedotte dalla ricorrente.
In particolare, rileva la Corte territoriale che la somma conferita in donazione da NOME COGNOME – madre della NOME – al COGNOME, risalente al 2002, era di certo fatto ben noto ad entrambi gli interessati alla confisca ben prima della conclusione del procedimento di prevenzione. In ogni caso e, nel merito, osserva la Corte territoriale che nessuna prova emerge dell’effettivo incasso dei titoli cambiari ‘donati’ rimanendo comunque un elemento di prova del tutto inidoneo a scardinare il giudicato di prevenzione fondato sull’accertata inesistenza di idonee risorse in capo alla ricorrente per procedere all’acquisto dei beni che le sono stati confiscati.
Con un unico motivo di ricorso – enunciato ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – la difesa denuncia violazione di legge (in relazione agli artt. 28 d.lgs. n. 159/2011 e 125 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con particolare riferimento alla natura di prova nuova degli elementi indicati a sostegno della revocazione che, nella prospettiva difensiva, integrerebbero gli estremi di una prova che, seppur preesistente, Ł stata incolpevolmente ‘scoperta’ soltanto in epoca successiva alla formazione del giudicato, alla luce degli elementi di fatto indicati a pag. 3 del ricorso.
3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 07/12/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 2648 del 10/07/2025, dep. 22/01/2026, COGNOME, hanno affermato che «la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore». Di conseguenza, Ł possibile attribuire rilievo alle prove deducibili ma non dedotte in sede di giudizio di prevenzione soltanto nei casi di forza maggiore, secondo la definizione fornita dalle stesse S.U. con sentenza n. 14991 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233419 – 01, che ha identificato la forza maggiore come «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, Ł irresistibile e, in ultima analisi, inevitabile».
Nel caso in esame non solo gli elementi di prova posti a sostegno dell’istanza di revocazione erano preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione, ma le stesse circostanze addotte a sostegno del loro successivo rinvenimento mal si conciliano,
per le loro modalità e tempistica, con la nozione di forza maggiore cui il giudice della prevenzione deve fare riferimento per mitigare l’orientamento ‘restrittivo’ adottato dalle S.U. COGNOME con la sentenza ora pubblicata.
E tanto a prescindere dall’assenza di decisivo rilievo dimostrativo che la Corte territoriale ha comunque attribuito, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, agli elementi addotti a sostegno dell’istanza di revoca della confisca.
Dal rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 23 gennaio 2026.
Il Presidente relatore NOME COGNOME