Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nata a Cassino il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nata a Castrocielo il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Cassino il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Roma il 13/06/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi, letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi proposti;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma Sezione Misure di Prevenzione ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Frosinone, in data 5 ottobre 2021, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca ex tunc della confisca disposta dallo stesso Tribunale con decreto dell’8 gennaio 2013, irrevocabile il 30 settembre 2015, avente ad oggetto fabbricati, terreni e quote societarie, intestati a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in seguito deceduta) e ritenuti nella disponibilità del proposto NOME COGNOME, loro congiunto, già affiliato al “RAGIONE_SOCIALE“.
1.1.Deve anzitutto premettersi, ai fini di una migliore comprensione, che l’istanza di revoca “ex tunc” da cui origina il presente procedimento era fondata sul presupposto dell’esistenza di un contrasto di giudicati, avuto riguardo alla sentenza resa dal Tribunale di Frosinone in data 22 dicembre 2014, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in concorso con altri, in relazione a plurimi reati di intestazione fittizia, ai sensi degli artt. 12-quinquies, legge 7 agosto 1992, n. 356 e 81 cod. pen., contestati con riguardo ai medesimi beni che sono oggetto di ablazione in sede di prevenzione.
All’esito del processo di cognizione, la richiamata sentenza aveva disposto, tra l’altro:
non doversi procedere, con riguardo al reato di cui al capo 68), limitatamente ai fabbricati in esso indicati, perché estinto per intervenuta prescrizione;
l’assoluzione degli imputati, ai sensi dell’art. 530, cpv., cod. proc. pen., dal reato di cui al capo 51), relativamente alle quote della società “RAGIONE_SOCIALE“, perché il fatto non sussiste;
l’assoluzione degli imputati, ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. dal reato di cui al capo 68), quanto ai terreni, e 68-bis), relativamente al fabbricato edificato in Castrocielo di cui alla p.11a 61, indicato nella relativ rubrica, perché il fatto non sussiste.
Secondo la prospettazione degli istanti, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed eredi di NOME COGNOME (deceduta nel corso del procedimento), l’accertamento contenuto nella sentenza di merito, relativo all’acquisto dei beni da parte degli stessi, a titolo di liberalità disposta da NOME COGNOME, padre del proposto, in favore delle nuore, avrebbe fatto venir meno uno dei presupposti su cui era fondata la confisca.
1.2. La Corte di appello, Sezione Misure di prevenzione, con provvedimento dell’Il aprile 2022, confermando il decreto adottato dal Tribunale
in data 5 ottobre 2021, ha escluso la ricorrenza del contrasto tra giudicati, posto a base della istanza di revoca.
1.3. Con sentenza di questa Suprema Corte n. 4861 del 4 novembre 2022, dep. 2023, è stato disposto l’annullamento con rinvio del decreto dell’Il aprile 2022, impugnato dai ricorrenti.
Avverso il decreto successivamente emesso, in sede rescissoria, dalla Corte di appello in data 13 giugno 2023, hanno proposto nuovamente ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME (in proprio e quale erede di NOME COGNOME) e NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME), con atto del comune difensore di fiducia, in cui deducono i motivi qui di seguito sinteticamente riportati.
2.1. Violazione dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte di appello non si è attenuta al principio di diritto affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 4861 del 2023, cit., secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l’accertamento di merito avesse escluso in modo assoluto la disponibilità, anche indiretta, da parte di NOME COGNOME, dei beni confiscati in sede di prevenzione, presupposto essenziale per la configurabilità della intestazione fittizia.
La Corte territoriale si è, invece, limitata a. comparare i provvedimenti dei Giudici della prevenzione e dei Giudici del merito e ha escluso la ricorrenza del conflitto di giudicati, procedendo ad una rivalutazione delle prove e travisando i contenuti della decisione di proscioglimento.
2.2. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Il decreto impugnato ha contraddittoriamente dichiarato inammissibile l’istanza di revoca “ex tunc”, confermando il decreto di confisca del 5 ottobre 2021, pur a fronte della statuizione di parziale rigetto in esso decreto contenuta.
L’inammissibilità, che non è stata motivata, non può derivare dall’essersi ritenuta l’applicabilità della revoca “ex tunc” di cui all’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alle misure di prevenzione patrimoniali, frutto di una “elaborazione pretoria”, come indicato dai Giudici della prevenzione, perché tale applicabilità è stata sancita da Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 secondo la quale «Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell’art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca “ex tunc” a norma dell’art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per
rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazion dell’errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilit dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita».
2.3. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha argomentato che i terreni non avrebbero potuto essere restituiti ai ricorrenti in forza del principio civilistico di accessione, ma tale pr non era stato devoluto al Giudice di rinvio dalla sentenza rescindente, né risulta supportato da alcun elemento probatorio, non essendo stata svolta alcuna perizia sulla consistenza dei terreni e del fabbricato che vi è stato edificato, il quale occupa una ridottissima porzione di quei suoli.
2.4. Violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e “travisamento dei fatti e delle prove”.
La Corte di merito ha posto a confronto la decisione dei Giudici della prevenzione e quella del merito e ha escluso l’esistenza di un conflitto tra giudicati procedendo ad una indebita rivalutazione delle prove analizzate nella sentenza irrevocabile, di cui ha travisato il significato.
Erroneamente si è ritenuto che i passaggi di proprietà dei terreni fossero avvenuti molti anni dopo la morte di NOME COGNOME, risalente al 1982, in quanto l’atto di liberalità risale al 1979.
Non si è considerato, a conferma della inesistenza della fittizia intestazione oggetto degli addebiti, che tra i COGNOME, padre e figlio, i rapporti erano pessimi, avendo il proposto abbandonato la propria moglie e la figlia, con decisione che aveva suscitato l’ira del genitore.
La sentenza si è espressa in termini di certezza a proposito della natura solo simulata delle compravendite del 1979 e del 1991, e della intervenuta donazione di tutti i terreni siti in Castrocielo, poi conferiti alla soc “RAGIONE_SOCIALE“, da NOME COGNOME in favore delle nuore.
Non risponde a verità che l’assoluzione sia stata pronunciata solo per difetto di dolo, avendo i Giudici di merito escluso che i beni siano mai stati nella disponibilità del proposto e ritenuto, invece, che erano stati donati dal padre di lui.
Parimenti, in relazione alla società confiscata, la sentenza ha escluso che il proposto abbia esercitato in essa un ruolo di gestione.
Inoltre, non rispondono al vero alcuni dati evidenziati nella ordinanza impugnata e cioè: a) che NOME COGNOME avesse acquistato col danaro “sporco” del figlio, essendosi invece accertato che lo stesso aveva acquistato i terreni utilizzando le
sovvenzioni per la piccola proprietà contadina; b) che il valore dei beni società sarebbe stato pari a 3,5 milioni di euro.
2.5. Violazione dell’art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. e del 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.
Tra la pronuncia del Tribunale di prevenzione e quella del merito sussiste insanabile conflitto, proprio sotto il profilo della disponibilità dei beni i proposto, che è stata affermata dal Tribunale della prevenzione attravers ricorso alle presunzioni fondate sul vincolo di sangue e di affinità, ed i esclusa nella sentenza che ha negato la natura fittizia della loro fo intestazione, sicché non può dirsi che i fatti storici, per come ricostruiti medesimi e che divergenti siano, invece, le loro valutazioni.
2.6. Violazione dell’art. 10, comma 2-quater,
d.lgs. n. 159 del 2011.
E’ illegittima la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese disposta decreto impugnato.
L’art. 10 cit. non è applicabile con riguardo alle istanze di revocazione prese prima dell’entrata in vigore del codice antimafia, alla stregua delle dispos transitorie, e comunque non può trovare applicazione nei giudizi di rinvio.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato note conclusionali in cui ha chies dichiararsi la inammissibilità del ricorso, evidenziando l’autonomia tra il gi di prevenzione e quello penale, diversa essendo la natura della cognizion l’oggetto dell’accertamento, non solo con riguardo alla pericolosità, ma anch relazione al tema della intestazione fittizia dei beni oggetto di seq finalizzato alla confisca, posto che, come affermato da Sez. 5, n. 5741 del 2 . «in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la con possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri convi dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di “disponibilità” di tali da parte del prevenuto – senza necessità di specifici accertamenti – in assen elementi contrari» Sez. 1, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 26614 e che, in tema, «il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni all’art. 2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della inte di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quand terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespi sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/201 NOME, Rv. 271222).
AVV_NOTAIO ha infine replicato alle argomentazioni contenute nella requisitoria del AVV_NOTAIO Generale, insistendo nell’accoglimento del ricorso e chiedendo la restituzione dei beni oggetto di ablazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
La sentenza della Seconda Sezione, n. 4861 del 4 novembre 2022, dep. 2023, ha annullato il pregresso decreto confernnativo della confisca di prevenzione e, senza disconoscere il principio di autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, ha demandato alla Corte di appello, in sede di rinvio, di «verificare, rispetto a ciascuna delle categorie di beni oggetto del provvedimento di confisca definitiva, se l’accertamento condotto in sede penale avesse escluso in modo assoluto il presupposto della disponibilità, anche se mediata dal vincolo derivante dal rapporto familiare, dei singoli beni da parte del proposto»; ciò avrebbe dovuto fare, ha precisato la Corte di cassazione, muovendo dal «dato incontestabile della originaria provenienza di tutti i beni immobili (alcuni di essi destinati poi a costituire il patrimonio della societ immobiliare) da COGNOME NOME. (classe DATA_NASCITA), e non. dal proposto COGNOME NOME, e dall’affermata qualificazione giuridica degli atti di disposizione dell’originario titolare in termini di atti di donazione».
Come evidenziato nella pronuncia rescindente, l’accertamento definitivo del giudice della cognizione ha individuato in un atto di liberalità, cui il propost era rimasto estraneo, il titolo in forza del quale le ricorrenti sono divenute proprietarie dei beni oggetto di confisca e tale circostanza ha fatto venir meno il presupposto della disponibilità di quei beni in capo al proposto.
Rispetto alla verifica richiesta, la stessa pronuncia rescindente ha ritenuto essere recessivo il tema dell’esistenza di un contrasto tra i giudicati, pur dedotto a fondamento della istanza di revoca.
In tali termini va dunque correttamente perimetrato l’ambito del devoluto al Giudice del rinvio.
In senso contrario, il decreto impugnato, dopo avere svolto un’analitica ricostruzione in fatto, ha esaminato gli aspetti che afferiscono al tema del contrasto di giudicati.
3.1. Partendo dal modello di riferimento della revoca ex art. 7 cit. (i cui requisiti di ammissibilità sono ancora più stringenti di quelli previsti per l revocazione), la Corte territoriale ha osservato che il rimedio revocatorio, anche
così come rimodulato dall’art. 28, d. Igs. cit., conserva carattere di straordinarietà. La sua area applicativa è stata meglio definita da Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707 e tale arresto – pur riferito al concetto di prova nuova e non al tema del contrasto tra giudicati – depone per una nozione ancora più selettiva dei presupposti della revoca; ciò in ragione di istanze di maggiore stabilità del giudicato di prevenzione patrimoniale, rispetto a quello di condanna, in quanto la misura ablativa, per quanto destinata ad incidere su un diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito, quale è quello di proprietà, costituisce non già una sanzione quanto, invece, la naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni che ne formano l’oggetto. Sulla base di tale premessa argomentativa, il decreto impugnato ha, ancora una volta, enfatizzato il dato per cui la natura, sostanzialmente dubitativa, della assoluzione resa nei confronti delle ricorrenti (anche là dove, in dispositivo, è stato evocato il disposto di cui all’art. 530, comma 1, cod. proc. pen.) e così pure il proscioglimento per essere il reato estinto per sopravvenuta prescrizione (dunque, a prescindere da un accertamento di merito), impedirebbero di ritenere integrati i presupposti della causa di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett.
b), del d. Igs. n. 159 del 2011.
Viene quindi evocato il presupposto ermeneutico per cui la revocazione, in forza dell’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, non dà rilevanza al giudicato assolutorio in sé, ma solo all’ipotesi – riconducibile, appunto alla lett. b) dei casi tassativamente previsti dall’art. 28, comnna 1, cit. in cui il processo penale abbia accertato fatti che in modo assoluto escludano l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca.
3.2. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha poi osservato che il contrasto tra giudicati può ritenersi sussistente solo quando sia dimostrato in modo inconfutabile che un fatto storico, ritenuto provato in un procedimento, sia stato dimostrato insussistente nell’altro, non anche quando sui medesimi fatti storici siano state espresse valutazioni diverse o in rapporto di contraddittorietà logica (come affermato da Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757 – 01, in tema di revisione).
Svolte tali premesse, secondo la Corte di appello le pronunce in comparazione richiamerebbero la medesima ricostruzione fattuale e le medesime prove, di cui operano solo un differente apprezzamento.
Sono indicati i profili per cui la ricostruzione dei Giudici di merito vien ritenuta implausibile, a cominciare dalla asserita gratuità della causa della cessione disposta dal padre del ricorrente nei confronti della nuora e della nipote, solo dissimulata da una vendita (avuto riguardo ai mutui contratti dalle
acquirenti, alla donazione disposta nel medesimo atto in favore di altri sogg agli ulteriori trasferimenti del medesimo bene operati in favore di a evidenziandosi come nella stessa sentenza di merito si fosse ritenuta suffragata da riscontri oggettivi la tesi della liberalità per il fatto che i r il proposto e il padre (donante) erano pessimi.
Viene evidenziato, ancora, quale dato inconfutabile per entrambe le pronunce confronto, che le ricorrenti non avevano i mezzi economici per realizzar fabbricati; di qui la presunzione, applicata sin dal decreto genetico, ch risorse siano state fornite dal proposto.
5. La prospettazione accolta dai Giudici della prevenzione – ch ribadiscono la piena operatività della presunzione legata ai rapporti di coni ed al vincolo di sangue – muove, in definitiva, dalla considerazione che procedimento di prevenzione l’istruttoria sia stata, ancorché destruttu decisamente più ampia ed analitica che nel procedimento ordinario, in cui proscioglimento si è pervenuto per una sostanziale carenza probatoria; e su basi viene erroneamente rimesso in discussione un dato, ossia l’atto di liber originario, ritenuto assodato nel giudizio rescindente, in forza del quale l’ac da parte dei ricorrenti è avvenuto a titolo autonomo.
Un dato rispetto al quale l’affermazione che la provvista originaria riferibile al proposto e che rimandi alle sue illecite attività non adeguatamente supportata da argomentazioni in grado di travolgere il giudicat penale.
Ed invero, la sentenza del Tribunale di Frosinone, irrevocabile, accertato:
– in relazione ai terreni di cui al capo 68), ha escluso categoricame che gli stessi siano stati fittiziamente intestati, in quanto oggetto di do (benché dissimulata da una vendita) da parte di NOME COGNOME, padre de proposto, alle nuore, odierne ricorrenti, effettuata quando non esistevan vigenti disposizioni in materia di prevenzione, e la gratuità dell’atto all’evidenza irrilevante anche il profilo della sproporzione di valore dei det rispetto alle condizioni reddituali delle donatarie;
– in relazione al fabbricato (p.11a 61) di cui al capo 68-bis), acquis da NOME COGNOME, l’assoluzione dal reato di intestazione fittizia è pronunciata per analoghe ragioni e non può essere enfatizzato il dato che, ne motivazione, si sia rilevata la mancanza di adeguata prova della integrazione reato, perché il dispositivo è stato formulato per insussistenza del fatto a del primo comma dell’art. 530 cod. proc. pen.;
– in relazione alle quote della società di cui al capo 51), si è escluso che la società “RAGIONE_SOCIALE” fosse anche solo in fatto riconducibile al proposto NOME COGNOME, posto che egli: a) non era proprietario dei terreni costituenti l’originario patrimonio della società e non vi è certezza che abbia contribuito alla costruzione degli immobili (e comunque che abbia costruito per sé e non per donare ai prossimi congiunti); b) non ha compiuto atti di gestione né di dominio nella società, che dal RAGIONE_SOCIALE al 2008 non ha distribuito utili, i quali sono stat utilizzati per la costruzione di altri immobili; c) non sono stati approfonditi rapporti tra NOME COGNOME e la coniuge, da cui egli si era di fatto separato, e le figlie nate dalla loro unione (v. pag. 271 e ss.).
Tali elementi non sono stati confutati se non in termini presuntivi, sicchè, al di là del fatto che deve escludersi che i fatti storici, come ricostruiti provvedimenti in comparazione /siano gli stessi e che siano divergenti solo le loro valutazioni, la Corte di appello ha omesso di verificare proprio lo specifico profilo che le era stato devoluto dalla sentenza rescindente, ossia la disponibilità di fatto degli immobili e delle società di cui sono state confiscate le quote in capo al proposto.
6. Alla luce di quanto precede, assorbito l’ultimo motivo di ricorso, va disposto l’annullamento della decisione impugnata perché emessa in violazione del principio di diritto enucleato in sede rescindente (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283440 – 01), cui il Giudice del rinvio era vincolato a norma dell’art. 627 cod. proc. pen.
La Corte d’appello di Roma, Sezione Misure di prevenzione, cui vanno rimessi gli atti, verificherà se sussistano le condizioni per disporre la revoca della confisca definitiva, uniformandosi al quadro di principii stabiliti nella richiamat sentenza rescindente e in questa Sede ribaditi.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma – Sezione Misure di prevenzione.
Così deciso il 30/01/2024