Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8837 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8837 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME SGADARI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)COGNOME NOME nato a Capodrise il DATA_NASCITA 2)COGNOME NOME nata a Marcianise il DATA_NASCITA 3)COGNOME NOME nata a Maddaloni il DATA_NASCITA 4)COGNOME NOME nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA avverso il decreto del 23/09/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 16 giugno 2010, emesso nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione misure di prevenzione – disponeva, ai sensi dell’art. 2-ter della legge 575 del 1975, la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto. Tale provvedimento diveniva irrevocabile in data 20 giugno 2013.
Successivamente, in data 23 novembre 2016, il Tribunale di Napoli rigettava una prima istanza di revoca della misura ablativa, fondata sul deposito di una consulenza tecnica asseritamente diversa da quella prodotta nel giudizio di merito di prevenzione. Il rigetto veniva confermato dalla Corte di Appello di Napoli, con decreto del 18 ottobre 2017, sul rilievo della insussistenza di prove nuove idonee a incidere sul giudicato.
Con ulteriore provvedimento del 15 aprile 2021, il Tribunale di Napoli respingeva una seconda istanza di revoca della confisca. Anche tale decisione veniva confermata, con decreto del 10 gennaio 2023, dalla Corte di Appello di Napoli la quale, in motivazione, precisava che la mera rilettura tecnica di elementi fattuali già scrutinati nella fase di merito non integra prova nuova nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
In data 17 febbraio 2024, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME proponevano istanza di revocazione della confisca. Il Tribunale di Napoli, previa riqualificazione dell’istanza quale richiesta di revoca ai sensi dell’art. 7 della legge 1423 del 1956, la dichiarava inammissibile con ordinanza del 01 ottobre 2024.
Avverso il decreto del 23 settembre 2025, con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto contro la suddetta ordinanza dichiarativa di inammissibilità, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione
Con il primo, il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti eccepiscono violazione dell’art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 630 cod. proc. pen. nonchØ erroneità e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta assenza di prove nuove, alle doglianze dedotte dai terzi interessati ed ai rapporti tra giudizio penale e procedimento di prevenzione.
6.1. In particolare, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe respinto l’appello sul presupposto – ritenuto erroneo – che la richiesta di revoca non fosse sorretta da elementi probatori sopravvenuti rispetto alla definitività del provvedimento di confisca. Tale approdo ermeneutico, ad avviso dei ricorrenti, si porrebbe in contrasto con l’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, non potendo il criterio del novum probatorio delineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 43668/2022, COGNOME – resa in relazione all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 – trovare applicazione ai provvedimenti ablativi anteriori all’entrata in vigore di tale disposizione (13 ottobre 2011).
Secondo l’assunto difensivo, la disciplina previgente configurava un meccanismo di revoca assimilabile alla revisione del giudicato, con conseguente inapplicabilità del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite in tema di necessaria sopravvenienza della prova. Limitare il concetto di ‘prova nuova’ alle sole evidenze formatesi dopo la conclusione del procedimento determinerebbe, sempre secondo i ricorrenti, una indebita compressione del diritto di difesa e del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.
A giudizio della difesa, il requisito della novità dovrebbe essere correlato al momento della valutazione e non a quello della formazione della prova, dovendo ricomprendere anche elementi non acquisiti nel giudizio di prevenzione ovvero acquisiti ma non scrutinati, neppure implicitamente, dal giudicante, in conformità a quanto affermato da Sez. U. n. 642 del 26 settembre 2001.
6.2. I ricorrenti censurano la decisione impugnata per essersi la Corte distrettuale limitata ad affermare l’assenza di prove nuove in quanto non dedotte ma deducibili nel giudizio di merito, senza esaminare nel concreto l’oggetto dell’istanza di revoca, rappresentato dalla verifica dell’effettiva sproporzione tra i beni intestati ai terzi interessati e i redditi leciti da questi percepiti, che si assumono documentalmente dimostrati.
La difesa ha rimarcato, in particolare, come la Corte distrettuale abbia omesso di motivare in ordine alle doglianze difensive relative alla mancanza di una approfondita indagine circal’effettiva capacità patrimoniale dei familiari di NOME COGNOME, con specifico riferimento ai redditi non dichiarati al fisco ma successivamente oggetto di condono.
¨ stato, in proposito, affermato che i familiari del sottoposto a misura di prevenzione, in quanto terzi interessati, non possono automaticamente subire i riflessi delle condotte poste in essere dal congiunto, evidenziando come la presunzione che legittima la confisca debba necessariamente essere dotata di particolare pregnanza nel momento che investe soggetti estranei al fenomeno illecito che hacausato la confisca.
I giudici di merito, in particolare, avrebbero erroneamente ignorato la consulenza tecnica a firma del dott. COGNOME, prodotta a sostegno dell’istanza di revoca, quale fonte di elementi probatori nuovi, non esaminati nel procedimento originario e idonei a dimostrare la disponibilità di risorse lecite in capo al nucleo familiare COGNOME al momento degli acquisti mobiliari e immobiliari oggetto di confisca.
L’elaborato prodotto dalla difesa avrebbe preso in considerazione redditi familiari, finanziamenti, riscatti di polizze assicurative, alienazioni immobiliari e forme di indebitamento, evidenziando l’assenza di sproporzione tra entrate e uscite complessive. Il consulente COGNOME non si sarebbe limitato a una diversa stima dei beni, ma avrebbe valorizzato circostanze non dedotte in precedenza perchØ non nella disponibilità delle parti, così giungendo ad una diversa ricostruzione della capacità economica del nucleo familiare, capacità che avrebbe consentito a NOME COGNOME e ai suoi familiari di compiere una serie di acquisti senza pesare negativamente su bilancio familiare considerato nella sua interezza. Il consulente avrebbe, inoltre, rappresentato che parte dei redditi derivanti dall’attività economica dei ricorrenti – pur in parte connessi a evasione fiscale – era stata oggetto di condono tombale, con la conseguenza che tali somme non potrebbero piø essere considerate presuntivamente di provenienza delittuosa, alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, COGNOME, Rv. 2539576.
I condoni fiscali, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbero stati oggetto di alcuna valutazione, neppure implicita, nel giudizio di merito, con conseguente carenza motivazionale in ordine al nesso tra beni confiscati e condotte criminose, alla ragionevolezza temporale della sproporzione e alla dedotta fittizietà delle intestazioni ai figli del COGNOME.
Si deduce, infine, che gli immobili formalmente intestati ai congiunti sarebbero stati dagli stessi effettivamente abitati e utilizzati in via esclusiva, in assenza di elementi sintomatici di intestazioni meramente fittizie, profilo che, secondo la difesa, non avrebbe formato oggetto di specifico scrutinio motivazionale da parte della Corte di appello.
6.3. I ricorrenti deducono, altresì, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30 aprile 2015, evidenziando come tale decisione sia intervenuta successivamente alla definitività della confisca di prevenzione (20 giugno 2013).
Secondo la prospettazione difensiva, la pronuncia in questione – qualificata nel provvedimento impugnato come circostanza «che nulla sottraeva al fatto conclamato del favoreggiamento personale commesso dal COGNOME» – avrebbe invece inciso in modo significativo sul quadro valutativo posto a fondamento della misura ablativa. In particolare, essa dimostrerebbe la non riconducibilità della condotta contestata a una stabile inclinazione a delinquere ed escluderebbe l’inserimento di NOME COGNOME in contesti di criminalità organizzata, delineando un assetto fattuale diverso rispetto a quello valorizzato nel giudizio di prevenzione.
Piø specificamente, si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente reputato irrilevanti le statuizioni rese dal giudice penale nel procedimento a carico di NOME COGNOME, segnatamente in ordine all’esclusione della recidiva contestata e dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ritenuta insussistente per difetto di collegamento tra la condotta di favoreggiamento ascritta al COGNOME e l’utilità conseguita dal clan in relazione alla latitanza di NOME COGNOME.
Dalla ritenuta occasionalità del fatto illecito oggetto di condanna i ricorrenti fanno discendere la necessità di una rinnovata verifica della pericolosità qualificata di NOME COGNOME, anche alla luce della natura rebus sic stantibus del giudicato in materia di prevenzione, che consentirebbe la rivalutazione dei presupposti della misura in presenza di elementi sopravvenuti idonei a incidere sul giudizio prognostico.
Si sostiene, infine, che la decisione impugnata si fonderebbe su un’erronea interpretazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, affermato
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 21/2012. Tale principio, secondo i ricorrenti, sarebbe stato applicato in modo distorto, non avendo i giudici di appello adeguatamente ponderato l’incidenza delle statuizioni penali sopravvenute sul giudizio di pericolosità e, conseguentemente, sulla legittimità della confisca disposta nei confronti di NOME COGNOME e dei suoi prossimi congiunti.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione per omessa risposta alle doglianze difensive concernenti la ragionevolezza temporale dell’ablazione patrimoniale, assumendo la radicale carenza argomentativa del provvedimento impugnato sul punto.
In particolare, la difesa censura l’asserita mancanza di un adeguato percorso motivazionale in ordine al necessario collegamento tra i singoli beni oggetto di confisca e il reato attribuito al COGNOME, non aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.; si assume, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe omesso una verifica puntuale del nesso temporale e causale tra le condotte poste a fondamento del giudizio di pericolosità e l’acquisizione dei cespiti confiscati.
Secondo la prospettazione difensiva, tale omissione si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla sentenza Cedu Isaia c. Italia e dalla sentenza Spinelli delle Sezioni unite, secondo cui la confisca di beni acquistati a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato Ł legittimamente praticabile soltanto in presenza di indici altamente significativi della loro derivazione da una provvista illecita formatasi in epoca anteriore.
In mancanza di tali elementi sintomatici, la misura ablatoria potrebbe essere disposta esclusivamente ove sussista una puntuale correlazione cronologica e causale tra le condotte illecite rilevanti ai fini della pericolosità sociale e l’acquisto dei beni.
Il difensore dei ricorrenti, in data 12 gennaio 2026, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse, sono manifestamente infondati.
1.1. La prima censura, con cui i ricorrenti eccepiscono violazione dell’art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 ed erroneità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato l’appello in quanto fondato su elementi di prova già dedotti nel procedimento di prevenzione, Ł destituita di fondamento.
Deve essere, in proposito, rimarcato che -già nella vigenza della legge 1423/1956- Ł stato affermato il principio di diritto secondo cui la revoca della confisca di prevenzione può essere disposta solo in presenza di una prova sopravvenuta ovvero di una prova preesistente non dedotta nel giudizio di merito perchØ non deducibile per causa di forza maggiore, per fatto del terzo o perchØ materialmente scoperta successivamente, dovendosi il decidente muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato ai sensi dell’art. 630 e ss. cod. proc. pen. (vedi Sez. U., n. 57 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 234955-01, in motivazione; Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna, Rv. 251811-01; Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, COGNOME, Rv. 255530-01; Sez. 5, n. 38365 dell’11/07/2023, COGNOME, non massimata). Tale principio, peraltro, Ł stato ribadito in relazione all’ipotesi di revocazione previste dall’art. 28, d.l.gs. 159/2011 (vedi Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283707-01; Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, COGNOME, Rv. 287520-01).
Deve, pertanto, essere affermato, in linea con tale costante orientamento di questa Corte, che sia l’istituto della revoca della confisca di prevenzionedisciplinato dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 che l’istituto della revocazione di cui all’art. 28 del d.lgs. 159/2011 non sono
preordinati a consentire una surrettizia riapertura del procedimento conclusosi con l’adozione di un decreto di confisca divenuto irrevocabile nØ possono essere utilizzati quali rimedi volti a sollecitare una rinnovata valutazione del compendio probatorio già scrutinato in sede di merito.
Tali strumenti straordinari non possono, infatti, essere legittimamente azionati sulla base della mera deduzione di elementi di prova che il proposto o i terzi interessati avrebbero potuto, e dovuto, introdurre tempestivamente nel contraddittorio del procedimento di prevenzione, mediante l’esercizio delle ordinarie prerogative difensive. In tal senso, la revoca e la revocazione non assolvono alla funzione di colmare carenze difensive o omissioni imputabili alla parte nØ di rimediare a scelte processuali non coltivate nel corso del giudizio di prevenzione.
Peraltro, la correttezza dell’impostazione ermeneutica adottata trova conferma nel recente arresto delle Sezioni Unite del 10 luglio 2025, come riportato nell’informazione provvisoria n. 14. In tale occasione, affrontando la questione concernente i limiti della nozione di ‘prova nuova’ ai fini dell’istituto della revoca previsto dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, Ł stato precisato che « la revoca non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento, qualora tali elementi – pur astrattamente deducibili – non siano stati effettivamente introdotti, salvo che ciò sia dipeso da cause di forza maggiore ».
Ne discende che l’ambito applicativo dell’istituto non può essere esteso sino a ricomprendere dati conoscitivi già esistenti al momento della decisione definitiva, ma non tempestivamente allegati, in difetto della dimostrazione di un impedimento oggettivo che ne abbia reso impossibile la produzione. Tale principio si pone in linea di continuità con l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di stabilità del giudicato di prevenzione e di rigorosa delimitazione dei presupposti per la sua revoca.
1.2. Anche l’ulteriore doglianza, con cui si eccepisce l’inesistenza della motivazione in ordine alla dedotta novità e decisività delle prove poste a fondamento della richiesta di revoca della confisca di prevenzione da parte del COGNOME e dei terzi, Ł manifestamente infondata.
La Corte di appello ha esaminato in modo puntuale e analitico le censure prospettate dai ricorrenti, pervenendo alla conclusione che gli elementi posti a fondamento dell’istanza di revoca risultavano privi dei requisiti di novità e decisività richiesti ai fini dell’incidenza sul giudicato di prevenzione.
I giudici del gravame hanno evidenziato che le circostanze richiamate a sostegno della richiesta erano già state oggetto di valutazione nel procedimento di prevenzione conclusosi con il decreto di confisca divenuto definitivo, sicchØ la loro riproposizione si traduceva in una sollecitazione a una rivalutazione del merito non consentita in sede di revoca.
In particolare, la Corte distrettuale ha sottolineato che la consulenza redatta dal dott. COGNOME si fonda su documentazione integralmente preesistente alla irrevocabilità del decreto di confisca e già utilizzata quale base delle precedenti consulenze tecniche prodotte nel giudizio di merito nonchØ in occasione della precedente istanza di revoca proposta nel 2016. Ne ha tratto, pertanto, la conseguenza che tale elaborato non integra una prova nuova, ma costituisce una diversa lettura tecnica di dati e documenti già acquisiti o comunque acquisibili nel procedimento di prevenzione, come diffusamente argomentato alle pagine da 8 a 10 del provvedimento impugnato.
La motivazione resa sul punto si presenta, dunque, coerente con i principi di diritto che delimitano l’ambito applicativo dell’istituto della revoca e immune da censure in sede di legittimità, in quanto esclude, con argomentazione logica e giuridicamente corretta, la sussistenza di elementi realmente sopravvenuti e decisivi idonei a scalfire la stabilità del
giudicato.
Deve essere, in proposito, affermato che le ‘prove nuove’ idonee a fondare l’ammissibilità del rimedio revocatorio devono consistere in elementi di natura oggettivamente sopravvenuta ovvero in fatti decisivi e nei relativi mezzi dimostrativi che, all’epoca del procedimento, risultavano ignoti e non conoscibili con l’ordinaria diligenza, sì da non poter essere dedotti nØ valutati dal giudice della prevenzione.
Non rientrano, per converso, in tale nozione quelle risultanze che, pur astrattamente esistenti e accessibili durante il procedimento, siano state acquisite o abbiano assunto maggiore consistenza probatoria soltanto successivamente alla sua definizione, anche per effetto dell’attivazione tardiva di iniziative difensive che avrebbero potuto essere esperite in precedenza.
Ne consegue che la deduzione di elementi probatori meramente ‘nuovi’ in senso cronologico, ma non ‘nuovi’ in senso giuridico, perchØ già potenzialmente conoscibili e deducibili nel giudizio di merito, non integra il presupposto normativo richiesto per la revoca della confisca e si risolve in una inammissibile sollecitazione a rivalutare fatti e circostanze ormai definitivamente accertati, in violazione del principio di stabilità del giudicato di prevenzione.
Va, in conclusione, affermato che la prova nuova che consente la revoca della misura di prevenzione deve presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, quindi, sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva.
1.3. La censura con la quale i ricorrenti deducono l’erroneità della motivazione nella parte in cui Ł stata ritenuta irrilevante, ai fini della richiesta revoca, la sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di NOME COGNOME in epoca successiva alla irrevocabilità della confisca di prevenzione, si appalesa manifestamente infondata.
La Corte territoriale ha fornito, infatti, una risposta puntuale e coerente alle doglianze difensive.
I giudici di appello, con argomentazione lineare e priva di incongruenze logiche o giuridiche, hanno evidenziato che l’esclusione, nel giudizio penale, della recidiva e dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa non determina automaticamente l’illegittimità della confisca di prevenzione, permanendo i presupposti sostanziali della misura ablativa, segnatamente la pericolosità qualificata del COGNOME e la sproporzione tra i redditi leciti dichiarati dai ricorrenti e il valore dei beni oggetto di ablazione (vedi pag. 11 e 12 del provvedimento impugnato).
La motivazione si fonda, dunque, su un corretto richiamo al principio di diritto consolidato secondo cui, in materia di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione – e, a fortiori , l’esclusione di una o piø circostanze aggravanti – non integra di per sØ causa di revoca o revocazione della misura in ragione dell’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale. La revoca può, infatti, essere disposta solo ove il giudice penale abbia accertato nel merito l’assoluta estraneità del soggetto ai fatti-reato posti a fondamento del giudizio di pericolosità che ha giustificato la confisca (cfr. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225-06).
Questo Collegio intende, altresì, dare continuità all’orientamento ermeneutico secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, il venir meno, per fatti o valutazioni sopravvenute, della pericolosità sociale del prevenuto non incide sulla stabilità del provvedimento ablativo,
quando esso sia stato adottato sulla base della accertata sussistenza della pericolosità al momento dell’acquisizione dei beni oggetto della misura. In altri termini, la successiva evoluzione del quadro soggettivo non Ł idonea a travolgere un giudicato formatosi in presenza dei presupposti richiesti al tempo dell’adozione della confisca (Sez. 5, n. 2471 del 06/12/2018, COGNOME, Rv. 275410-01; Sez. 1, n. 45356 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, correttamente la Corte di appello ha escluso che la dedotta pronuncia penale sopravvenuta potesse incidere sulla legittimità della misura definitiva, non essendo stata accertata l’assoluta estraneità di NOME COGNOME ai fatti rilevanti ai fini del giudizio di prevenzione nØ risultando scalfiti i presupposti oggettivi e soggettivi che avevano giustificato la confisca.
2. Il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono omessa motivazione in ordine al criterio della c.d. ragionevolezza temporale, Ł manifestamente infondato.
In via preliminare, occorre precisare che il parametro della ragionevolezza temporale, pur assumendo rilievo nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali quale criterio funzionale alla verifica della correlazione tra pericolosità del proposto e accumulazione del patrimonio, può essere utilmente invocato in sede di revoca della confisca soltanto a fronte dell’allegazione e della dimostrazione di elementi sopravvenuti, dotati di effettiva novità e idonei a evidenziare l’originaria insussistenza dei presupposti legittimanti la misura ablativa. In difetto di tali presupposti, l’istanza di revoca si risolve in una sollecitazione a rivalutare circostanze già esaminate in sede di merito, inammissibilmente incidendo sulla stabilità del giudicato di prevenzione.
Ciò posto, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in materia di confisca di prevenzione, il mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente alla definitività del provvedimento ancorchØ espresso dalle Sezioni Unite o dalla Corte E.D.U. – non integra un ‘fatto nuovo’ rilevante ai fini della revoca ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Tale evoluzione interpretativa, infatti, diversamente dall’innovazione legislativa o dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, non produce effetti abrogativi della disposizione interpretata e non incide in modo sostanziale sul giudicato, non potendo determinarne la revoca (vedi Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019, Arona, Rv. 278481 – 01; Sez. 3, n. 32469 del 01/06/2023, Stea, Rv. 284904-01; da ultimo Sez. 1, n. 43360 del 18/10/2024, RAGIONE_SOCIALE, non massimata).
Una diversa impostazione si risolverebbe nell’attribuire all’istituto della revoca – al di fuori dei tassativi presupposti normativamente previsti – una impropria funzione di sindacato permanente sulla correttezza argomentativa dei provvedimenti irrevocabili. Un simile approccio determinerebbe, in sostanza, la trasformazione del rimedio straordinario in uno strumento di costante riesame del merito delle decisioni passate in giudicato, con conseguente compromissione del principio di stabilità delle pronunce definitive e sostanziale svuotamento del valore del giudicato, che l’ordinamento presidia quale presidio di certezza e definitività delle situazioni giuridiche accertate.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, correttamente la Corte territoriale ha escluso che il richiamo al criterio della ragionevolezza temporale, fondato sul sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla difesa, potesse legittimare la revoca della confisca ormai definitiva, difettando l’allegazione di elementi nuovi in senso proprio idonei a scalfire il giudicato.
3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME