Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9261 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nata a CROTONE il DATA_NASCITA NOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 della Corte d’appello di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria trasmessa dalla difesa, con la quale i ricorrenti hanno replicato alle conclusioni della parte pubblica
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, l’istanza proposta ai sensi dell’art. 28 comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011 direttaalla parziale revocazione del decreto di confisca reso dal Tribunale di Crotone in data 23 giugno 2017 e divenuto irrevocabile il 25 settembre 2019 limitatamente alla ablazione dell’immobile sito in Isola Capo Rizzuto, censito al mappale 41, p.11a 254, ritenuto nella disponibilità del proposto, NOME.
Propongono ricorso, tramite i difensori, COGNOME NOME e la terza interessata NOME COGNOME e adducono violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo ai presupposti costitutivi della rivendicata revocazione.
In particolare, dopo aver rivendicato la legittimazione della COGNOME alla luce di quanto messo in evidenza dalla Corte di appello competente in occasione del gravame interposto dalla stessa avverso il decreto di confisca, la difesa lamenta che il provvedimento gravato da ricorso sarebbe stato assunto:
senza considerare l’evidente inconciliabilità tra la sopravvenuta assoluzione, coperta da giudicato, di COGNOME NOME dal reato di intestazione fittizia legato alla titolari dell’immobile oggetto di confisca, decretata dal Tribunale di Crotone sul presupposto della provenienza non illecita delle disponibilità finanziarie impiegate dal ricorrente nel ristrutturare l’immobile in questione (quando, di contro, la confisca di prevenzione/era stata disposta proprio in ragione della ritenuta provenienza illecita di tali fondi;
valorizzando aspetti eccentrici al perimetro temporale della pericolosità del proposto, apprezzati a fondamento della misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita l’accoglimento limitatamente alla sola posizione del proposto, NOME COGNOME, mentre ne va dichiarata l’inammissibilità avuto riguardo a quella della COGNOME.
Ad avviso della Corte di appello non vi sarebbe inconciliabilità tra le due decisioni indicate nella richiesta di revocazione perché nel giudizio penale l’imputazione mossa nei confronti di COGNOME avrebbe dato conto separato di due diversi momenti di contestazione.
2.1. Per un verso, si contestava, e sarebbe stata anche comprovata, la disponibilità del cespite in questione in capo all’imputato COGNOME, per averne acquisito la titolarità effettiva con fondi riferibili alla cosca di appartenenza, quantomeno a far tempo dal 1999 almeno (anno di stipula della scrittura privata, mai trascritta, con la quale il formal intestatario del bene, NOME COGNOME COGNOME avrebbe ceduto la proprietà alla allora moglie di COGNOME, la COGNOME, ora ricorrente). Fatto, questo, dichiarato prescritto nel giudizio penale.
2.2. Per altro verso, con l’imputazione sarebbe stata contestata anche la fittizia disponibilità, in capo a COGNOME, dei fondi utilizzati per ristrutturare l’immobile in question riferibili all’imputato, secondo l’accusa provenienti da fonti illecite: situazione, quest riguardo alla quale il giudice penale ha ritenuto non raggiunta la prova 03, oltre ragionevole dubbio proprio con riguàrdo all’ultimo degli aspetti evidenziati, quello della matrice illecita di provenienza della provvista a tal fine utilizzata, alla luce degli elemen offerti dalla difesa, che davano conto di un indennizzo assicurativo percepito in quel contesto temporale da COGNOME. Da qui l’assoluzione per tale quota di condotta coperta dalla contestazione resa nel giudizbp penale.
2.3. Secondo la Corte del merito, la valutazione resa nel giudizio penale riguardo alla prima delle due condotte considerate dall’imputazione dovrebbe ritenersi assorbente rispetto alla valutazione da rendere riguardo alla revocazione, perché comunque diretta a testimoniare la pacifica disponibilità, acquisita nel tempo, del cespite in questione, da parte dell’NOME, in linea con l’esito del giudizio di prevenzione.
Di contro la ristrutturazione del bene e dunque la stessa liceità dei fondi utilizzati per realizzarla, aspetto valorizzato a sostegno del conflitto tra decisioni fondante il rimedio azionato, sarebbero un posterius rispetto ad un dato comunque consolidato e, in quanto tali, non potrebbero che ritenersi indifferenti al fine perseguito dalla difesa.
Questa la motivazione della decisione gravata, emerge, in primo luogo, il difetto di legittimazione della COGNOME.
Il bene preso in considerazione dalla confisca, oggetto della odierna richiesta di revocazione, al momento dell’ablazione, pacificamente, risultava intestato ad un terzo (il citato NOME COGNOME) diverso dalla odierna ricorrente.
Per quanto implicitamente considerata tale nel giudizio di prevenzione che ha portato alla confisca che qui interessa, la COGNOME (che avrebbe acquistato l’immobile in forza di una scrittura privata mai trascritta), non poteva, dunque, ritenersi terza interessata in quella occasione processuale; né, a maggior ragione, lo può essere in questo giudizio, che resta comunque svincolato dalle valutazioni incidentali rese nel corso della relativa fase ordinaria.
Tanto, del resto, trova conferma, oltre che nelle ragioni formali sopra rassegnate, anche nelle argomentazioni logiche svolte a sostegno dell’impugnazione che occupa e, ancora più a monte, della stessa ‘richiesta di revocazione, a meno di non volerne conclamare una intrinseca contraddittorietà: l’assunto sotteso al ricorso, infatti, si lega alla prospettata liceità dei fondi investiti da COGNOME (e non dalla COGNOME) nell ristrutturazione dell’immobile confiscato. Il che presuppone a monte la conferma della materiale disponibilità del cespite In capo al proposto; al contempo, priva la COGNOME di qualsivoglia legittimazione a contraddire nella vicenda processuale in esame, non potendo mai rivendicare la proprietà del bene interessato dalla revocazione.
Guardando alla posizione del proposto, ritiene la Corte nient’affatto condivisibile l’assunto seguito dal Tribunale nel negare l’inconciliabilità tra la sentenza di assoluzione resa nei confronti dell’COGNOME riguardo all’imputazione di cui all’alt 512 bis cod. pen. e la confisca di prevenzione caduta sulla medesima utilità presa in considerazione dalla contestazione penale.
È a dirsi, piuttosto, che il conflitto tra le due decisioni emerge con immediata evidenza.
4.1. In sede di prevenzione, e per il vero senza particolari approfondimenti, nel disporre la confisca del bene in questione, si fece leva sul presupposto della sproporzione tra le capacità reddituali di NOME al momento della ristrutturazione del cespite poi ablato e i fondi investiti nell’occasione; ciò in coerenza, del resto, con il perimetro temporale coperto dalla pericolosità sociale del proposto, valorizzata a sostegno della misura reale all’uopo disposta, presente all’epoca di tali lavori.
Siffatto presupposto fattuale, di contro, nel giudizio penale è stato invece escluso all’esito delle acquisizioni rese in quel diverso contesto processuale, tanto da portare all’assolu ione del ricorrente con riferimento alla parte di imputazione che, per l’appunto, 1-4 1f faceva a avori di ristrutturazione in questione (rectius, alla disponibilità dei fondi invest in tale opera).
4.2. Vero è che, in tesi, la verifica della provenienza dei fondi in questione, se lecita o meno, poteva ritenersi eccentrica rispetto all’imputazione mossa nel procedimento penale. Ma tale considerazione logico-giuridica, peraltro estranea alle valutazioni spese dai giudici del merito, non toglie spazio ad un dato incontrovertibile: l’assoluzione resa nel procedimento penale si basa su un accertamento in fatto che si pone in termini di evidente conflittualità logica con le considerazioni spese a fondamento della decisione resa in sede di prevenzione.
4.3. Del resto, tale inconciliabilità risulta smentita dalla Corte del merito senza cogliere l’essenza effettiva della distonia logica rassegnata dalla difesa con la richiesta di revocazione.
Nel provvedimento gravato, infatti, si è data centralità ad un aspetto, quello della disponibilità del bene in capo al proposto, certamente confermato dalla sentenza penale, che il ricorrente, tuttavia, non solo non contestava / ma anzi dava per presupposto nel prospettare l’assunto sotteso al rimedio attivato nel caso. Assunto che, invece, risulta coerentemente legato alla rimarcata conflittualità logica che corre tra la valutazione, emersa nel processo penale, inerente alla liceità dei fondi veicolati nella ristrutturazione del cespite confiscato e il giudizio di sperequazione reddituale per l’appunto riguardante le disponibilità di cui si sarebbe avvalso il proposto nell’effettuare i citati lavori.
5.Da qui la fondatezza del vulnus II prospettato dal ricorso al quale consegue la necessaria rivisitazione nel merito della richiesta di revocazione erroneamente giudicata inammissibile dalla Corte del merito.
L’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME porta alla condanna della detta ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata come da dispositivo.
Annulla la ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/01/2025