Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3648 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3648 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gravina di Puglia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 23/03/2006 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata, in data 22/11/2025, dal difensore del ricorrente, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso, esponendo argomenti a sostegno.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23/03/2006, successivamente divenuta irrevocabile, la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio per effetto dell’annullamento di una propria decisione del precedente 05/05/2003 disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 12/10/2004, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per essersi estinte per prescrizione le contravvenzioni di lottizzazione abusiva, di edificazione abusiva, di edificazione in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica e di distruzione o
deturpamento di bellezze naturali concretamente contestategli e ha confermato la confisca dei suoli disposta nel giudizio di primo grado.
Con sentenza del 29/10/2013, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME, rilevando che il provvedimento dispositivo della confisca era viziato dalla violazione degli artt. 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione medesima, ha condannato lo Stato italiano al versamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 10.000,00 a titolo di danno morale, riservandosi la determinazione delle modalità di restituzione e quantificazione del restante danno patrimoniale.
Con sentenza del 10/10/2024, successivamente divenuta irrevocabile, la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha disposto che COGNOME NOME avesse diritto alla restituzione dei suoli e al risarcimento del danno derivante dalla loro temporanea privazione, quantificato in euro 100.000,00.
A seguito della sentenza da ultimo indicata, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, invocando, ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen., la revoca della confisca dei suoli di cui alle p.11e 65, 66, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 e 554, folio 32, del comune di Cassano delle Murge.
2.1. A tal fine, il predetto difensore ha premesso che:
con sentenza del Pretore di Bari, Sezione di Acquaviva delle Fonti, dell’01/06/1998, COGNOME NOME era condannato per la contravvenzione di lottizzazione abusiva in ragione della ritenuta illegittimità delle concessioni edilizie rilasciategli ed era disposta, per l’effetto, la confisca dei suoli di s proprietà su cui le opere dovevano realizzarsi;
con sentenza della Corte di appello di Bari, Prima Sezione penale, del 22/01/2001, COGNOME NOME era assolto dalla contravvenzione indicata ed era ordinata la revoca della confisca in precedenza disposta;
con sentenza della Corte di cassazione, Terza Sezione penale, del 17/05/2002, era annullata la pronunzia assolutoria della Corte distrettuale, con rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari;
con sentenza della Corte di appello di Bari, Seconda Sezione penale, del 05/05/2003, era confermata, in sede di rinvio, la pronunzia di condanna di primo grado di COGNOME NOME;
con sentenza della Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, del 12/10/2004, era annullata la pronunzia di condanna della Corte distrettuale, con un ulteriore rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari;
con sentenza della Corte di appello di Bari, Terza Sezione penale, del 23/03/2006, era dichiarata l’improcedibilità nei confronti di COGNOME NOME per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascrittagli ed era confermata la già disposta confisca dei suoli, in quanto il D.M. 01/08/1985 aveva sottoposto a vincolo paesaggistico le aree circostanti la foresta Mercadante, tra le quali ricadeva quella oggetto di lottizzazione;
in data 21/06/2007, l’Autorità competente, in accoglimento di un’istanza dell’imputato, rilasciava il provvedimento di accertata compatibilità paesaggistica delle opere realizzate ex art. 1, comma 37, legge n. 308 del 2004, in ragione della riscontrata mancanza di contrasto di queste e dei materiali utilizzati con gli strumenti di pianificazione paesaggistica;
con sentenza della Corte di cassazione, Terza Sezione penale, dell’11/06/2008, era rigettato il ricorso proposto dall’imputato sul rilievo che il D.M. 01/08/1985 aveva imposto sull’area un vincolo paesaggistico di inedificabilità di cui i provvedimenti autorizzatori non avevano tenuto conto e che il successivo provvedimento di compatibilità paesaggistica non era inconciliabile con la confisca, posto che “… non riconosce con esso evidentemente la conformità della lottizzazione alla normativa urbanistica”;
per effetto della sopravvenuta irrevocabilità della statuizione riguardante la confisca, la proprietà dei suoli era trasferita, ex lege, al comune di Cassano delle Murge, con conseguente trascrizione della decisione della Corte di appello sulle p.11e 65, 66, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 e 554, del folio 32, dell’indicata municipalità;
in ragione della ritenuta lesione dei propri diritti, COGNOME NOME adiva la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, invocando il ripristino dello status quo ante, mediante la revoca del provvedimento ablatorio ovvero, ove non fosse stato più possibile rientrare nella proprietà dei beni confiscati, la liquidazione di un equo ristoro a soddisfazione dell’ingiusta espropriazione patita;
con sentenza del 29/10/2013, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo accoglieva il ricorso e riscontrata, nel provvedimento dispositivo della confisca, la violazione dell’art. 7 della Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, condannava lo Stato italiano al versamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 10.000,00 a titolo di danno morale, riservandosi la determinazione delle modalità di restituzione e quantificazione del restante danno patrimoniale;
con sentenza del 10/10/2024, successivamente divenuta irrevocabile, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sul rilievo che non era condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui la restituzione dei beni confiscati non era appropriata al caso di specie e che, in base alle informazioni acquisite, la stessa avrebbe,
invece, consentito di ristabilire, per quanto possibile, la situazione antecedente alla confisca, disponeva che COGNOME NOME avesse diritto alla restituzione dei suoli e al risarcimento del danno derivante dalla loro temporanea privazione, quantificato in euro 100.000,00;
al momento, lo Stato italiano ha provveduto al solo versamento a COGNOME NOME della somma liquidatagli a titolo risarcitorio, senza dare riscontro alla richiesta di restituzione dei suoli;
tanto premesso, il difensore, ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen., ha chiesto la revoca della statuizione di confisca dei suoli di cui alle p.11e 65, 66, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 e 554, folio 32, del comune di Cassano delle Murge, sostenendo che il proprio assistito, in qualità destinatario del provvedimento ablatorio urbanistico, risulta equiparabile al condannato o alla persona sottoposta a misura di prevenzione, ancorché tale provvedimento sia stato emesso in esito a sentenza dichiarativa della prescrizione del reato.
Lo stesso difensore, in data 22/11/2025, ha depositato una memoria contenente l’esposizione di argomenti a sostegno della richiesta formulata con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Rileva preliminarmente il Collegio che la materia de qua, in origine priva di un’espressa disciplina normativa, è stata regolamentata innanzitutto sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, con cui fu dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non era previsto un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna funzionale all’ottenimento della riapertura del processo, nel caso in cui ciò sia necessario, ex art. 46, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
A parere della Corte costituzionale, avrebbero dovuto ritenersi principi consolidati della giurisprudenza della Corte di Strasburgo quello secondo cui «… quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso,
individuali necessarie» e quello a termini del quale «… la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è… puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell’interessato».
Dunque, secondo la Consulta, nel caso in cui la Corte sovranazionale avesse riconosciuto che, nel processo celebrato, nei confronti del ricorrente, innanzi al giudice nazionale, vi fosse stata una lesione dei diritti tutelati dalla Convenzione, lo Stato italiano avrebbe dovuto adottare misure individuali per «porre il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stata un’inosservanza della Convenzione».
Era stato, così, chiarito che l’istituto della revisione, nell’ipotesi considerata dalla menzionata sentenza manipolativa a contenuto addittivo, avrebbe potuto trovare applicazione nei soli confronti del soggetto condannato che, in esito al processo svoltosi in Italia, avesse visto riconosciuta, nel giudizio dinanzi alla Corte sovranazionale, la violazione di un suo diritto tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Diverso era, invece, il caso in cui una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avesse posto un problema strutturale di incompatibilità generale con l’indicata Convenzione di una norma dell’ordinamento nazionale.
In tal caso – esaminato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 210 del 2013 – i Giudici europei avevano ritenuto che allo Stato spettasse l’obbligo di «porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e di rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni…», aggiungendo che tanto non comportava la riapertura del processo mediante revisione della condanna, quanto, piuttosto, la necessità di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, «quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta l’illegittimità convenzionale e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio altamente probabile di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.».
In altri termini, l’incidente di esecuzione regolato dagli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. era stato ritenuto strumento adeguato per l’attuazione di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso in cui essa avesse imposto, non la riedizione del processo per violazione dell’art. 6 della Convenzione (realizzabile, all’epoca, con lo strumento della “revisione europea”), ma la mera rimozione degli effetti pregiudizievoli della condanna derivanti da una norma di cui è riconosciuta l’illegittimità convenzionale, compito al quale il giudice dell’esecuzione è senz’altro abilitato finché non si sia esaurito il rapporto esecutivo (Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252933).
In tale contesto, è intervenuto, quindi, il Legislatore, dapprima, con il disegno di legge 5-23 del 23 marzo 2018, non approvato e, poi, con la legge n. 134 del 2021, il cui art. 1, comma 13, lett. o), ha delegato il Governo a «introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine: a) di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; b) di attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l’eventuale procedimento successivo; c) di coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando, per quest’ultimo, una coerente collocazione sistematica, e con l’incidente di esecuzione di cui all’art. 670 cod. proc. pen.».
In attuazione della delega, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito il Titolo IIIbis nel Libro IX del codice di procedura penale, dedicato ai «Rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo».
Tale titolo consta del solo art. 628-bis, che reca la rubrica «Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali».
Orbene, la denominazione, la collocazione sistematica e la circostanza che l’istituto riguarda sentenze o decreti penali irrevocabili, in seguito all’accoglimento del ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, sono elementi che inducono a qualificare il rimedio di nuova introduzione, previsto dall’art. 628-bis cod. proc. pen., in termini di mezzo di impugnazione straordinario (così: Sez. 3 n. 27003 del 18/06/2025, non mass.).
Nello specifico, l’art. 628-bis, comma 1, cod. proc. pen. ha previsto che: «il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando hanno proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato».
Quanto al possibile epilogo del procedimento instaurato dinanzi alla Corte di cassazione, il comma 5 stabilisce, poi, che: «Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto un’incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti, trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi».
Orbene, secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa, l’indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all’art. 1, comma 13, lett. o), «… va nel senso di superare l’assetto binario – da un lato, revisione europea e, dall’altro, incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo. L’istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla restitutio in integrum, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale. Per questo, trattandosi di rimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto alla ordinaria revisione».
I soggetti legittimati alla proposizione dell’impugnativa sono individuati, nel comma 1, soltanto nel ricorrente in sede europea, con conseguente esclusione dei terzi non impugnanti, che avrebbero potuto vantare la medesima violazione.
Sul punto, giova, infatti, evidenziare che il legislatore delegato ha ritenuto che l’espresso riferimento, contenuto nella legge delega, al solo “soggetto che abbia presentato il ricorso» non consentisse un ampliamento in favore di soggetti diversi”.
Ricostruito nei termini sinteticamente esposti l’istituto de quo, ritiene il Collegio che il ricorso proposto da COGNOME NOME, con cui è richiesta la revoca della confisca dei suoli abusivamente lottizzati, illo tempore disposta dalla Corte di appello di Bari, sia ammissibile sul piano oggettivo, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 628-bis cod. proc. pen., posto che risulta emessa, nei confronti
del predetto, una decisione definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, con cui si è accertata la violazione degli artt. 7 CEDU e 1 Protocollo n. 1, per effetto del contrasto con il principio di legalità del citato provvedimento ablativo.
In particolare, la Corte sovranazionale, a fronte della richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, ebbe a liquidargli, con una prima sentenza in data 29/10/2013, la somma di euro 10.000,00, a titolo di ristoro dei danni morali e, con altra sentenza del successivo 10/10/2024, seguita alla verifica del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, l’ulteriore somma di euro 100.000,00, a titolo di riparazione dei danni materiali, disponendo contestualmente la restituzione al proprietario dei suoli in precedenza confiscatigli.
Sempre sul piano oggettivo, deve altresì evidenziarsi che il ricorso, interposto entro il termine di novanta giorni dalla definitività della pronunzia della Corte sovranazionale, risulta tempestivo ed è, pertanto, ammissibile anche sotto tale profilo.
Richiede, invece, un maggiore approfondimento il tema della legittimazione attiva del ricorrente.
Al riguardo, deve, infatti, evidenziarsi che il disposto del più volte evocato art. 628-bis cod. proc. pen. restringe alle sole figure del condannato e della persona sottoposta a misura di sicurezza il novero dei soggetti legittimati alla presentazione della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.
Nel caso che ci occupa, il ricorso è stato, invece, presentato da un soggetto prosciolto per effetto della prescrizione delle contravvenzioni ascrittegli, in funzione dell’ottenimento della revoca della confisca, precedentemente disposta, dei suoli su cui erano state realizzate le opere oggetto della lottizzazione abusiva, circostanza che determina l’insorgere di una questione incentrata sulla sussistenza, in capo al ricorrente, della legittimazione attiva.
Sul punto, è d’uopo evidenziare che la nozione di condannato ha formato oggetto, negli ultimi lustri, di un’interpretazione evolutiva, che, recependo un’accezione sostanziale del termine, ne ha esteso la perimetrazione.
Giova menzionare, innanzitutto, una prima sentenza delle Sezioni Unite, in cui la Suprema Corte, chiamata a decidere se fosse ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza o l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso del condannato avverso la decisione della Corte di appello che, in precedenza, aveva respinto o dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, fece espresso richiamo a una precedente decisione di Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 247244-01, ponendo in rilievo come, da tempo, la giurisprudenza
di legittimità «… da un lato, abbia negato che la disposizione di cui all’art. 625bis, sebbene realizzata per colmare vuoti di tutela definiti e tassativi, incorra in un divieto di applicazione analogica, in quanto non si tratta di norma penale incriminatrice (ma anzi di norma conducente ad effetti in bonam partem), né di norma caratterizzata per eccezionalità rispetto al sistema processuale…, dall’altro, si sia disinteressata del presupposto soggettivo richiesto dall’art. 625bis per la legittimazione al ricorso straordinario, ritenendo ammissibile il ricorso straordinario promosso dal “condannato”, inteso nel significato di persona “già” condannata e non di persona che tale è diventata per effetto della sentenza della Corte oggetto di ricorso… ».
Nell’occasione, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ebbe ad enunciare il principio di diritto secondo cui «Il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d’appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato», affermando, altresì, che «… la nozione di “condannato”, di cui al citato art. 625-bis, ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla “stabilizzazione” del giudicato» (in tal senso: Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269788-01).
Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite enunciarono poi, in continuità con quello sopra trascritto, l’ulteriore principio secondo cui «Il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto» (in tal senso: Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269789-01).
Si pone egualmente nell’ottica di ampliare, in via interpretativa, la nozione di condannato, sì da estenderne i confini fino a ricomprendere al loro interno il soggetto prosciolto per l’intervenuta prescrizione del reato ascrittogli, anche Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438-01.
Nella citata pronunzia, il giudice di legittimità ebbe, infatti, ad affermare che «Un ulteriore.., aspetto sul quale mette conto svolgere qualche ulteriore riflessione è rappresentato dalle varie ipotesi in cui alla sentenza di proscioglimento non soltanto non corrisponda un accertamento di innocenza, ma al contrario, si presupponga rispetto ad essa un previo accertamento di
responsabilità», osservando, altresì, che «… la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008,… nel segnalare,… come fra le sentenze di proscioglimento fossero annoverabili figure che “… comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo”, evocasse, come paradigmatiche…: la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (nel regime anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251), conseguente al riconoscimento di circostanze; il proscioglimento per cause di non punibilità legate a condotte o accadimenti post factum; il proscioglimento per concessione del perdono giudiziale», che “si traduce – per communis opinio – in una vera e propria affermazione di responsabilità”», aggiungendo ancora che alla «… Rassegna esemplificativa,… operata dalla Corte,… potrebbero aggiungersi le ipotesi di proscioglimento per difetto di imputabilità; la sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 nei confronti dei minorenni; nonché… la sentenza con la quale l’imputato venga prosciolto in quanto non punibile ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28; ipotesi, quest’ultima, che presuppone un accertamento di merito “pieno” sulla responsabilità, al punto che la relativa declaratoria, non soltanto viene iscritta nel casellario giudiziale, ma – a norma dell’art. 651-bis cod. proc. pen. ove pronunciata in seguito a dibattimento, “… ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”» e concludendo, infine, che «Si tratta… di una ipotesi nella quale al proscioglimento corrisponde un giudizio di “colpevolezza”, al punto che – verosimilmente per una svista legislativa – il nuovo art. 651-bis fa seguire, a una rubrica dedicata agli effetti in sede civile o amministrativa del “proscioglimento per particolare tenuità del fatto”, un riferimento, nel corpo della norma, alla figura (evidentemente ritenuta sul piano concettuale non alternativa) del “condannato”». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel medesimo filone ermeneutico si colloca, ancora, la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, con cui il giudice delle leggi, nel pronunciarsi sulla questione di costituzionalità dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 per contrasto con gli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117 Cost., nella parte in cui – secondo l’ermeneusi propugnata dalla Corte sovranazionale – ne è esclusa l’applicabilità al caso di dichiarata prescrizione del reato, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, ha affermato che il giudice europeo, allorché si esprime in termini di “condanna”, ha in mente non già la
forma del pronunciamento del giudice, ma la sostanza che necessariamente si accompagna a tale pronunzia, laddove essa infligga una sanzione criminale ai sensi dell’art. 7 CEDU.
Più di recente, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, chiamate a stabilire se fosse ammissibile la revisione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione che, nel decidere anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, avesse condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, hanno affermato che «L’art. 629 cod. proc. pen. indica tra i provvedimenti soggetti a revisione le sentenze di condanna (senza precisarne ulteriormente l’oggetto) e il successivo art. 632 – che dell’art. 629 costituisce “pendant” – nell’individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evoca… lo status giuridico di “condannato”», traendone la conclusione che «Non può dubitarsi che la decisione che accoglie l’azione civile esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di condanna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’imputato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, all’imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto “condannato”, sia pure soltanto alle restituzioni ed al risarcimento del danno».
Anche in tal caso i giudici di legittimità, nel definire la nozione di condannato rilevante ai fini della legittimazione a proporre istanza di revisione, hanno recepito un’accezione ampia del termine, come attestato dal principio enunciato, secondo cui «È ammissibile, sia agli effetti penali che civili, la revisione richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l’imputato per l’estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile» (così: Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 07/02/2019, Milanesi, Rv. 274627-01).
4. La descritta evoluzione giurisprudenziale porta a ritenere che la nozione di condannato recepita dal disposto dell’art. 628-bis cod. proc. pen. debba essere intesa in senso lato, sì da ricomprendere in essa anche il soggetto prosciolto dal reato ascrittogli per la sua intervenuta prescrizione, nei confronti del quale sia stata disposta la confisca del bene che dello stesso forma oggetto, come nel caso del ricorrente COGNOME NOME, prosciolto, con sentenza divenuta irrevocabile, dalla contravvenzione di lottizzazione abusiva, ma con riguardo al quale era stata ordinata la confisca urbanistica dei suoli oggetto di lottizzazione abusiva e delle opere su di essi realizzate.
Ciò in conformità ad un’interpretazione dell’evocata norma processuale costituzionalmente e convenzionalmente conforme, in quanto rispettosa dei principi consacrati, per un verso, negli artt. 3 e 25 della Costituzione e, per altro verso, nell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Come da tempo evidenziato dalla Corte sovranazionale, al cui specifico pronunciamento si chiede di dare esecuzione, il provvedimento ablativo de quo, al di là della classificazione formale ricevuta nell’ordinamento interno, ha, infatti, un’indubbia natura punitiva.
Tanto chiarito, rileva il Collegio che il contenuto strettamente dispositivo del dictum della Corte europea dei diritti dell’uomo, cristallizzato nell’univoca formula Dit que l’ttat dèfendeur doit restituer les biens con fisquès au requèrant (Dispone che lo Stato resistente deve restituire i beni confiscati al richiedente), non consente soluzione diversa dal far luogo alla sua esecuzione, nella riscontrata sussistenza delle condizioni cui essa è subordinata.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dispone la revoca della sentenza emessa, in data 11/06/2008, dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione, recante n. 37274/2008, limitatamente alla statuizione concernente la confisca e, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa, il precedente 23/03/2006, dalla Corte di appello di Bari nei confronti di COGNOME NOME, nel procedimento n.r. 287/2005, limitatamente alla statuizione concernente la confisca degli immobili, che elimina, ordinando la restituzione degli stessi all’avente diritto.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 37274/2008 emessa dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione 1’11/06/2008 limitatamente alla statuizione concernente la confisca e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza emessa il 23/03/2006 dalla Corte di appello di Bari nei confronti di COGNOME NOME nel procedimento n.r. 287/2005, limitatamente alla statuizione concernente la confisca degli immobili, statuizione che elimina, disponendone la restituzione all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 38 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/12/2025