Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROCCALUMERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. L’istanza originaria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME depositavano, in data 1° dicembre 2021, presso la Corte di appello di Messina, adita quale giudice dell’esecuzione, istanza volta ad ottenere, p primo, “il dissequestro di tutto quanto oggetto del disposto sequestro” e, per la seconda dissequestro di quanto non costituisce profitto del reato, da individuarsi nell’importo to euro 17.100,00″.
Premettevano gli istanti:
che, nell’ambito del procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., nel quale erano stati ascritti al COGNOME, i reati di cui ai capi 2), 3), 5), 5-bis), 6), 6-bis), 7), 65), 66), 67), 68) e COGNOME, i reati di cui ai capi 7), 65), 66), 67), 68) e 69), il G.i.p. del Tribunale di aveva disposto, con decreto del 17 marzo 2014, il sequestro preventivo di somme di denaro sino alla concorrenza di euro 681.350,00, nei confronti del COGNOME, e sino alla concorrenza di eur 20.000,00, nei confronti della COGNOME;
che, in esecuzione del citato provvedimento, erano state sottoposte a sequestro, nei confronti del COGNOME, la somma di euro 4.633,44 e, nei confronti della COGNOME, la somma di euro 15.900,00;
che, con successivo provvedimento integrativo del 22 settembre 2014, il G.i.p. d Messina aveva disposto il sequestro preventivo anche di beni immobili, sino “al raggiungiment del residuo”, e, quindi, per un valore di euro 676.716,56 nei confronti del COGNOME (intestata in parte pro quota, di tre cespiti) e di euro 4.100,00 nei confronti della COGNOME (intestatar di due cespiti, rispettivamente per la quota di 1/9 e di 1/6);
che, in base a detti provvedimenti, risultavano sequestrati beni per un valo complessivo di euro 1.419.633,44 euro nei confronti del COGNOME e di euro 31.600,00 nei confronti della COGNOME;
che il Tribunale di Messina, con sentenza del 23 gennaio 2017, disponeva la confisca delle somme di denaro e degli altri beni in sequestro, limitatamente ai reati per i quali era pronunciata condanna (capi 65-66-67 e 68, in esso assorbito il capo 69, per entrambi; per COGNOME anche il capo 6, in esso assorbito il capo 6-bis, per i fatti commessi successivamente al 2008), per un valore corrispondente al profitto stimato come segue:
capo 65): euro 39.000,00; capo 66): euro 15.406,00; capo 67): euro 31.750,00; capo 68): euro 17.100,00; capo 6: euro 58.054,00;
che la Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 20 settembre 2019, condannava gli imputati unicamente per il reato di cui al capo 68), in esso assorbito il capo previa riqualificazione ai sensi degli artt. 56, 110 e 640 cod. pen., avendo pronunciato i doversi procedere in relazione ai capi 65), 66) e 67), perché l’azione penale era stata eserci in separato giudizio e, in relazione ai capi 6), 6-bis) e 7), per intervenuta prescrizione;
che, rilevavano gli istanti, la pronuncia di ‘ne bis in idem’, essendo di proscioglimento, era ostativa alla confisca;
che, in relazione al capo 68), il profitto del reato era stato individuato nella s complessiva di euro 17.100,00, sicché appariva evidente la sproporzione tra il valore de immobili confiscati e il profitto del reato per il quale era intervenuta condanna;
che, pertanto, sarebbe stato necessario procedere al dissequestro e alla restituzion agli istanti di tutti i beni e le somme di denaro eccedenti l’importo di euro 17.100,00 (per 68), oltre a quella di euro 58.054,00 per i capi 6) e 6-bis), relativamente ai fatti successivi al 2008, in quanto la prescrizione era stata dichiarata in secondo grado;
che tale richiesta era stata avanzata, una prima volta, alla Corte di appello di Mess nell’ottobre 2020 ed era stata respinta con ordinanza del 23 febbraio 2021, oggetto di rico per cassazione;
che, frattanto, la Suprema Corte, con sentenza dell’Il ottobre 2021, accogliendo ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, aveva annullato senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado;
che, in forza di tale decisione, tutto ciò che era stato confiscato nei confronti del S doveva essere restituito.
2. L’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 7 febbraio 2023.
Il provvedimento dà atto dello sviluppo dei procedimenti n. 7696/2011 e n. 6199/13 R.G.N.R., esponendo, a conferma e integrazione di quanto riportato dagli istanti:
che, con riferimento al procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., la Corte di cassazione, con sentenza dell’Il ottobre 2021, aveva annullato senza rinvio le sentenze di primo gra (Tribunale di Messina in data 23 gennaio 2017) e di secondo grado (Corte di appello di Messina in data 20 settembre 2019) nei confronti del COGNOME, dichiarando estinto per prescrizione il rea sub capo 68) devoluto alla sua cognizione (in esso assorbito il capo 69: in tal senso va corr la inversa indicazione riportata nel provvedimento, n.d.r.), mentre aveva dichiar inammissibile il ricorso proposto dalla COGNOME;
che la Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 settembre 2019, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per ‘ne bis in idem’ relativo ai reati di cui ai capi 65), 66) e 67), in quanto costoro erano stati giudicati per gli stessi fatti con senten dalla medesima Corte di Messina in data 29 maggio 2018 nel procedimento n. 6199/13 R.G.N.R.;
che detta decisione del 29 maggio 2018 aveva, tra l’altro, confermato la statuizio sulla confisca negli stessi termini fissati nel diverso procedimento n. 7696/2011 R.G.N. statuizione che non era stata “intaccata” dalla sentenza emessa dalla Corte di cassazione il gennaio 2020, con la quale era stata dichiarata la prescrizione di alcuni reati, maturata more del giudizio di legittimità, e confermata nel resto la sentenza impugnata;
che, in conseguenza delle richiamate pronunce, i presupposti della confisca dovevano considerarsi sussistenti: per la COGNOME, limitatamente al reato di cui al capo 68) (in esso \
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assorbito il capo 69), oggetto di condanna irrevocabile; per entrambi, in relazione ai reati ai capi 65), 66) e 67), nonché, per il solo COGNOME, in relazione al capo 6), trattandosi di dichiarati estinti dalla Corte territoriale di Messina “con accertamento di responsabilità intaccati dalla citata pronuncia della Corte di cassazione”;
che, analogamente, i presupposti della confisca permanevano “per tutti i reati per i qu la responsabilità” era stata “confermata con la sentenza del 29 maggio 2018 nel procedimento n. 6199/13 R.G.N.R., ivi inclusi quelli dichiarati estinti per prescrizione in sede di leg (richiama, sul punto, Cass. 29 novembre 2019, n. 8785);
che, pertanto, i presupposti della confisca permanevano con riferimento all’equivalent del profitto di tutti i reati per i quali gli imputati avevano riportato condanna in primo due procedimenti sopra indicati, con la sola esclusione, per il COGNOME, del capo 18) d procedimento n. 6199/13 R.G.N.R. e del capo 68) del procedimento n. 7696/11 R.G.N.R., per il quale la prescrizione era stata dichiarata come maturata prima della sentenza di primo grad poi annullata dalla Corte di cassazione;
tutto ciò premesso, concludeva il giudice dell’esecuzione che, “allo stato, in mancanza un più compiuto accertamento del valore dei beni sequestrati e dell’importo confiscabile e sal la valutazione da effettuare in sede di esecuzione della confisca sui beni medesimi, non si ravv la sproporzione denunciata dagli istanti e l’importo confiscabile non può essere circoscr all’importo indicato nell’istanza”.
3. L’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Messina il 22 maggio 2023, con la quale è stata respinta l’opposizione proposta dagli interessati avverso il provvedimento del 7 febbraio 2023.
3.1. Premette la Corte di merito che la proposta opposizione si fonda essenzialmente sulla sentenza del 17 marzo 2022 con la quale la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l’appello cautelare proposto avverso provvedimento con il quale la Corte di appello di Messina aveva respinto la richiesta di rev del sequestro preventivo. Secondo il giudice di legittimità, in particolare, la confiscabilità correlati ai reati prescritti sarebbe stata genericamente affermata senza valutare la proporzi l’improcedibilità per precedente giudicato, poi, sarebbe stata ostativa al mantenimento vincolo.
3.2. Ciò posto, ad avviso del giudice dell’esecuzione, gli argomenti contenuti nel sentenza di annullamento citata non sarebbero spendibili nel giudizio di esecuzione.
La Cassazione, infatti, ha sostenuto che la questione della confiscabilità dei beni avre dovuto essere esaminata dal giudice della cognizione “tenuto conto che, all’epoca, la sentenz non era ancora passata in giudicato”.
Nell’attuale fase di esecuzione, viceversa, il problema della confiscabilità dei beni n potrebbe più porre, perché la confisca, da eseguire sugli stessi beni prima in sequestro, è or divenuta definitiva.
Quanto alla improcedibilità e alla questione della possibilità di considerare la con disposta nel separato procedimento, osserva il decidente che i due giudizi scaturivano un’unica indagine e costituivano derivazione di un procedimento unitario.
In fase di esecuzione, poi, a fronte di una confisca definitiva ricadente sui medesimi b la richiesta di restituzione non potrebbe essere accolta in nessun caso.
3.3. Conclude il giudice a quo nel senso che non vi sarebbe materia per ridurre la confisca, in quanto:
riguardo alla COGNOME, i presupposti della confisca andrebbero riferiti a tutti i ivi inclusi quelli dichiarati prescritti nei procedimenti nn. 6199/13 e 7696/11;
riguardo al COGNOME, i presupposti della confisca sarebbero riferibili a tutti i reati di proc. n. 6199/13 (inclusi quelli dichiarati non procedibili nel proc. n. 7696/11), nonché al di cui al capo 6) del proc. n. 7696/11 (dichiarato estinto in appello con statuizione non impug con ricorso per cassazione, posto che l’annullamento senza rinvio pronunciato per prescrizion maturata prima della sentenza di primo grado aveva riguardato solo il capo 68, in esso assorbit il capo 69).
Rileva, infine, il giudice di merito che la pretesa eccedenza del valore dei beni seques costituirebbe frutto di mera prospettazione difensiva che esso giudice non avrebbe potu verificare sulla base degli elementi forniti dagli istanti; come già evidenziato (ne provvedimento, n.d.r.), solo in fase di esecuzione della confisca avrebbe potuto essere verific l’effettiva sproporzione denunciata con l’istanza e ribadita con l’opposizione.
Hanno proposto ricorso, per il tramite del difensore, NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 640-bis, 240 240-bis cod. pen., 627, comma 3, 649, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen.
Si espone, in premessa, che l’originaria istanza proposta dagli interessati non finalizzata ad ottenere il dissequestro dei beni tout court, ma, previa determinazione del presunto profitto del reato oggetto di condanna e di quelli estinti per prescrizione, sulla scorta di d a base del primigenio sequestro, mirava ad ottenere la restituzione di quanto sequestrato eccedenza, essendone venuti meno i presupposti giustificativi, alla luce, tra l’altro, dell’e sproporzione tra il profitto individuato e quanto sottoposto a vincolo ablativo: in partico fronte di un profitto del reato pari alla somma di euro 75.054,00 (euro 17.000,00 per il cap ed euro 58.054,00 per i capi 6 e 6-bis), erano stati sottoposti a sequestro (e poi a confisca) beni del valore complessivo di euro 1.419.633,44 nei confronti del COGNOME e di euro 31.600,00 nei confronti della COGNOME.
Si rimprovera al giudice dell’esecuzione, di aver eluso, ancora una volta, il t dedottogli.
Al punto 1) del ricorso, poi, si ribadisce che i beni di cui si chiedeva la restituzi erano quelli per cui era stata pronunciata sentenza di condanna (per i quali non era stata dispo confisca), ma quelli per cui era stata pronunciata sentenza di proscioglimento (per ne bis in idem
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e per prescrizione maturata in primo grado), nella misura in cui il loro valore eccedeva il p dei reati per cui era stata pronunciata condanna.
Al punto 2) del ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove prendere atto della dichiarata improcedibilità in relazione a reati per i quali era stata es l’azione penale in altro procedimento, giustificava, comunque, la confisca di beni sequestrati procedimento caratterizzato dalla predetta declaratoria.
Ci si duole anche del fatto che il giudice di merito abbia rigettato l’opposizione basan su atti non contenuti nel fascicolo processuale, ma ad esso noti “solo per conoscenz extrafunzionale”.
Richiama, ancora, un brano della sentenza di annullamento emessa dalla Sezione seconda di questa Corte di legittimità il 17 marzo 2022′, criticando la mancata ottemperanza indicazioni di diritto in esso contenute.
Al punto 3) del ricorso, poi, si contesta che la lamentata sproporzione sia frutto d mera prospettazione difensiva, atteso che il profitto risultava espressamente indicato nei c d’imputazione e che alla originaria istanza di restituzione era stata allegata informativa Guardia di Finanza contenente i relativi calcoli, ben noti alla Corte di appello.
Contraddittorio, infine, era l’assunto di un successivo passaggio dell’ordinanza in cu rimanda la verifica dell’effettiva sproporzione solo in fase di esecuzione della confisca, la fase, cioè, che era già in atto davanti al giudice.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, stante la preclusione derivante dal giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Occorre necessariamente premettere che il procedimento di esecuzione, caratterizzandosi come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, d rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell’istante (Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Rv. 254095).
Nel caso di specie, deve affermarsi che il giudice dell’esecuzione, in primo luogo, non rispettato il principio della domanda, fornendo una risposta non coerente con il tema dedotto estendendola ultra petita.
L’istanza originaria di “dissequestro” (rectius, di revoca della confisca) è stata formulata in relazione al solo procedimento n. 7696/2011 R.G.N.R., definito con sentenza del Tribunale d Messina in data 23 gennaio 2017, riformata con decisione della Corte di appello di Messina i data 20 settembre 2019, divenuta irrevocabile l’11 ottobre 2021.
Con essa, gli interessati chiedevano, in sostanza, la “riduzione” della confisca, rite sproporzionata nel suo valore rispetto all’importo del profitto dei reati contestati, tenut
che, per i reati di cui ai capi 65), 66) e 67), era stata pronunciata sentenza di non d procedere perché l’azione penale ad essi relativa era stata esercitata nel diverso procedimen n. 6199/13 e che, per il capo 6 (in esso assorbito il capo 6-bis) era intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione: si instava, pertanto, anche alla luce della sentenza di annullam senza rinvio emessa dalla Corte di legittimità in data 11 ottobre 2021, per la revoca della conf attinente a beni del valore eccedente l’importo di euro 17.100,00, costituente il profitto de di cui al capo 68) (in esso assorbito il capo 69), l’unico oggetto di condanna per entramb imputati, e dell’importo di euro 58.054,00, costituente il profitto del reato di cui capo 6) assorbito il capo 6-bis), per i fatti successivi al 2008, contestato al solo COGNOME.
Con il primo provvedimento reiettivo e con l’ordinanza oggi impugnata, emessa a seguito di rituale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice adito è incorso i serie di errori di diritto e in plurime incongruenze motivazionali.
Anzitutto, come già accennato, per aver indebitamente dilatato l’oggetto della domanda originaria, prendendo in considerazione, in modo unitario, quanto disposto nei due disti procedimenti n. 7696/2011 R.G.N.R. e n. 6199/13 R.G.N.R.
In secondo luogo, per aver omesso di precisare, al fine di correttamente delineare l cornice di fatto e di diritto in cui andava inserita l’istanza introduttiva, l’esatta tipologia applicata (diretta o per equivalente), l’oggetto di essa in correlazione con il profitto indicato (su quanti e quali beni, denaro e altro) e i capi d’imputazione con riguardo ai qual stata disposta.
In terzo luogo, per aver affermato di non poter verificare “sulla base degli elementi f dagli istanti” la prospettata eccedenza del valore dei beni confiscati rispetto al profitto d senza spiegare: a) perché, eventualmente, gli elementi forniti dagli interessati sarebbero s carenti o non affidabili; b) perché non sarebbero state sufficienti le indicazioni desumibili d d’imputazione o c) non appaganti i calcoli desumibili dalla informativa della Guardia di Fina in data 3 luglio 2013, richiamata nella nota n. 1 dell’istanza originaria; d) e, infine, giudice a quo, nella ravvisata insufficienza degli elementi fornitigli dalle parti, non si sia a come avrebbe potuto e dovuto, dei poteri istruttori conferitigli dall’art. 666, comma 5, cod. pen. (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Raccagno, Rv. 269250), chiedendo, ad esempio, gli opportuni chiarimenti o acquisendo il decreto di sequestro preventivo, le sentenze di merit quella della Corte di cassazione che ha definito il giudizio di cognizione.
Operata tale ricostruzione, anche con l’ausilio di un supplemento istruttorio, il gi dell’esecuzione avrebbe dovuto, infine, valutare l’applicabilità della confisca per equivalen beni diversi dal denaro ex art. 322-ter cod. pen. in relazione al tempus commissi delicti, tenuto conto che l’estensione della confisca per equivalente al “profitto” risale alla legge 6 nove 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012 e che i reati contestati agli odierni rico sembrerebbero, al più tardi, commessi nel 2008.
Gli esposti rilievi giustificano l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvi nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, che provvederà a riesaminare Vo sizion
proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME attenendosi alle indicazioni fornite nella pr sede.
Nel giudizio di rinvio andrà necessariamente espunto l’errore di diritto nell’ordinanza opposta a pag. 2, dove si sostiene l’applicabilità della confisca per eq una sentenza di proscioglimento per prescrizione ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto detta disposizione avrebbe carattere processuale, soggetta al principio tempus regit actum.
Si osserva, sul punto, che la giurisprudenza richiamata dal giudice di merito ( 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278256) è stata superata dalla su decisione Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209, che ha af l’opposto principio secondo il quale “La disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanziona natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti i della sua entrata in vigore”.
Il giudice del rinvio, dovrà, quindi, conformarsi anche alla ora menzionata decis
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap Messina.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente