Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29300 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe ia corte di appello di Caltanissetta, sezione assise e misure di prevenzione, rigettava l’istanza di revocazione proposta da COGNOME NOME NOME da COGNOME NOME contro il provvedimento di confisca di prevenzione adottato nei suoi confronti dal tribunale di Palermo in data 6.3.2017, confermato dalla corte di appello di Palermo con provvedimento del 23.4.2021, divenuto irrevocabile il 28.10.2021.
Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Ferdica e la COGNOME lamentando, con un unico motivo di ricorso violazione di legge e motivazione apparente, in relazione agli artt. 4,, lett. a), 28, d.lgs. n. 159 del 2011, 125, co. 3, c.p.p.
Con requisitoria scritta del 2.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Con memoria e conclusioni scritte del 7.3.2024, i difensori del COGNOME, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insistono per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Il fulcro del ragionamento articolato dai ricorrenti è che la corte territoriale ha completamente omesso di considerare un elemento di decisiva importanza ai fini della decisione sulla proposta istanza di revocazione.
Premesso, infatti, che, nel caso concreto risulta incontestabile come il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca sia stato individuato nello svolgirnento di un’attività di impresa “avvantaggiata” da un rapporto sinallagmatico con le articolazioni territoriale dell’associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis, c.p., guidate dalle “famiglie” COGNOME e dai COGNOME, reciprocamente proficuo e, pertanto, idoneo a configurare il concetto di “appartenenza”, così come declinato dall’art. 4, co. 1, lett. a), del codice antimafia, evidenziano i ricorrenti che tale presupposto è
stato del tutto escluso dalla sentenza, passata in giudicato il 12.11.2022 e allegata al ricorso in conformità al principio “autosufficienza”, con cui la corte di appello di Palermo, in data 29.6.2022, dopo avere riesaminato i medesimi collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni erano state utilizzate nei decreti applicativi della confisca, rilevando l’inattendibilità intrinseca di tali dichiarazioni, ha confermato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto il NOME dal reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, che gli era stato contestato in qualità di imprenditore “colluso”, con la formula perché il fatto non sussiste.
Al riguardo si osserva che, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l’autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l’assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericolloso, era stata ordinata la confisca (cfr. Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225).
Principio ribadito in altro condivisibile arresto, in cui sì è evidenziato che, in tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all’intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati (cfr. Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Rv. 275778, g’
Pertanto, come affermato in altro più recente arresto, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel procedimento di revoca conseguente alla sopravvenuta definitività della sentenza che ha dic:hiarato l’insussistenza del delitto di cui all’art. 416-bis, c.p., il giudice, in punto di pericolosità
sociale, deve compiere un puntuale confronto con la motivazione che, all’esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi addotti dall’accusa non sufficienti a provare il reato associativo (cfr. Sez. 1, n. 36878 del 17/05/2023, Rv. 285251). Ciò posto ritiene il Collegio che nella motivazione del provvedimento impugnato sia ravvisabile un errore di diritto, laddove la corte territoriale fonda il rigetto dell’istanza di revocazione, sul presupposto che il COGNOME abbia prospettato una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, posto a fondamento della misura ablatoria e non sulla base dell’accertamento di nuovi fatti che escludano la sussistenza dei presupposti della confisca, senza avere accertato, attraverso un puntuale esame delle ragioni che hanno condotto all’assoluzione in entrambi i gradi di giudizio del COGNOME, se sia o meno configurabile l’assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca ovvero se il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità. A tale onere la corte territoriale non ha adempiuto, osservando come in sede di appello i rilievi della difesa concernenti la presunta inatterdibilità dei collaboratori di giustizia siano già stati esaminati ovvero sia stato comunque accertato l’esistenza di rapporti tra il proposto e le “famiglie mafiose” del mandamento di COGNOME COGNOME e di COGNOME, oltre che con i COGNOME (cfr. p. 14). Si tratta, infatti, di motivazione, dunque, inesistente, consistendo in proposizioni apodittiche, prive di efficacia dimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Rv. 263100).
Per le ragioni esposte, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla corte di appello di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, per nuovo giudizio, da svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Caltanissetta.