Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25426 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IAZZETTA FILIPPO COGNOME
nato ad AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 21/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 21 novembre 2023, depositato il 1° marzo 2024, la Corte di appello di Napoli confermava il decreto del 9 novembre 2022 con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza di revoca parziale, proposta ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della confisca di un terzo di due immobili siti in Afragola, nella titolarità di NOME COGNOME, disposta con decreto emesso il 17 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli, confermato dalla Corte di appello di Napoli il 16 marzo 2021 e divenuto definitivo.
2. Contro tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento del decreto per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta validità genetica del provvedimento di confisca.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di appello in merito ai provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame il 13 settembre 2010 e dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 21 settembre 2022 sono “illogiche e contraddittorie rispetto a quanto emerge dagli atti” e risultano in netto contrasto con la disciplina prevista dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956.
Con la prima ordinanza, non impugnata, il Tribunale, in riforma del decreto di sequestro preventivo del G.i.p., aveva disposto il dissequestro e la restituzione dei medesimi immobili poi oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione: in presenza di una inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, detta confisca doveva essere revocata ai sensi del citato articolo 7, come avvenuto in un caso analogo, riguardante i rapporti tra confisca di prevenzione e confisca allargata, esaminato dalla stessa Corte territoriale.
Sulla seconda – ordinanza, invece, la Corte di appello ha illogicamente ritenuto che la stessa sarebbe stata adottata quando la confisca dei beni in sede di prevenzione era passata in giudicato, senza considerare che il provvedimento di confisca era “affetto da invalidità genetica e non doveva essere emesso”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato.
Va premesso che correttamente al procedimento scaturito dalla richiesta del ricorrente, per il quale la proposta di applicazione delle misure personali e patrimoniali era stata presentata il 10 settembre 2010, è stata applicata la disciplina della revoca ex art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non quella relativa al nuovo istituto della revocazione ex art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011, rilevante solo nei casi in cui la proposta da cui è sorto il procedimento non sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, non mass. sul punto).
Va altresì evidenziato che nel ricorso la difesa ha denunciato anche la illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando così un vizio per il quale non è ammesso il ricorso per cassazione, proponibile soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 3, del d. Igs. n.
159 del 2011 (e dal precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, con il ricorso può essere denunciato soltanto il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080).
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si è ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati presi in considerazione dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del decreto impugnato.
Con una successiva pronunzia le Sezioni Unite hanno nuovamente affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, non mass. sul punto).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel provvedimento impugnato non sia ravvisabile alcuna violazione di legge.
In primo luogo, la Corte territoriale ha correttamente escluso che il provvedimento del Tribunale del riesame del 10 settembre 2010 potesse costituire una prova nuova “idonea ad essere addotta quale giudicato contrastante successivo utile a travolgere il giudicato di prevenzione, essendosi già formato giudicato sul punto” (pag. 6), considerato che nel giudizio di prevenzione il Tribunale aveva già valutato e sottoposto a critica detta ordinanza, fondata su un erroneo presupposto di fatto.
Le Sezioni Unite, con riferimento all’istituto della revoca, hanno escluso la possibilità di «rimettere in discussione con l’istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili» (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955), principio di recente ribadito in relazione al nuovo istituto della revocazione: «la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011,
159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore<Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME Duca, Rv. 283707).
In secondo luogo, l'ordinanza impugnata ha con fondamento rimarcato che il provvedimento di dissequestro del G.i.p. (così come, prima di esso, il decreto di sequestro preventivo dei medesimi beni emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero in altro procedimento) era intervenuto su beni già definitivamente ablati e doveva considerarsi del tutto irrituale.
La Corte d'appello ha poi osservato che anche detto provvedimento era fondato sui medesimi erronei presupposti di fatto già evidenziati dal Tribunale nel giudizio di prevenzione: risulta per tabulas, infatti, che l'appartamento in questione non fu affatto ereditato, sia pure per quota, per effetto del decesso del genitore NOME COGNOME, ma venne acquistato dai suoi eredi, fra i quali il figlio NOME, che diede esecuzione ad un preliminare di vendita sottoscritto dal padre.
La diversa valutazione espressa dal G.i.p., che ha ignorato quanto evidenziato dal Tribunale nel giudizio di prevenzione in relazione all'analogo provvedimento espresso dal Tribunale del riesame, non può costituire la base per la revoca non solo perché espressa in un procedimento cautelare irritualmente promosso ma anche per la natura incidentale del provvedimento, non assimilabile ad una sentenza emessa all'esito di un giudizio a cognizione piena.
Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle m m COGNOME spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle n COGNOME
Così deciso il 30/05/2024.
NOME, = COGNOME o COGNOME o’u “r1 I COGNOME co .4i n a COGNOME I COGNOME ammende. -. O) cis COGNOME -n