Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza emessa in data 21/11/2023, la Corte di assise di appello di Messina ha respinto l’opposizione ex artt. 676 co. 1 e 667 co. 4 cod. proc. pen. – così qualificato il ricorso in cassazione con ordinanza n. 4019/2023 resa dalla seconda sezione di questa Corte in data 08/09/2023 – proposta nell’interesse di NOME COGNOME, terzo interessato nel procedimento n. 32/1993 a carico di NOME COGNOME -, avverso l’ordinanza in data 07/03/2023 con la quale la medesima Corte d’assise d’appello aveva rigettato la richiesta di “immediata annotazione e/o trascrizione” presso la competente RAGIONE_SOCIALE delle Entrate – Area registri immobiliaridel provvedimento della medesima Corte emesso in data 24/10/2017, irrevocabile il 06/12/2017, di revoca della confisca in estensione in relazione al fabbricato rurale (part. 156) ed ai terreni di cui alle particelle 157 (ex n. 8), foglio di mappa 61 del Comune di S. Lorenzo, località Farcò, su cui quest’ultimo insiste, nonché al capannone e al terreno di cui alla particella 350 (ex n. 95), sito nel Comune di Condofuri località Rossetta.
1.1. Il provvedimento impugnato evidenziava in sintesi che:
con provvedimento definitivo, adottato dalla Corte di assise di appello di Messina in data 22/02/2010 era stata disposta la confisca nei confronti di NOME COGNOME, dei seguenti beni formalmente intestati a NOME COGNOME:
-terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S. Lorenzo, località Farcò;
terreno di cui alla particella 350 (ex 95) del Comune di Condofuri, località Rossetta.
con ordinanza in data 25/10/2016, la Corte di assise di appello di Messina, aveva esteso la precedente confisca:
-ad un fabbricato rurale insistente sui terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S. Lorenzo, località Farcò;
ad un capannone insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta.
con ordinanza in data 24/10/2017, nell’ambito del proc. n. 13/2017 S.I.G.E., la Corte di assise di appello di Messina, in accoglimento dell’opposizione di NOME COGNOME, disponeva la revoca del precedente provvedimento “in estensione” in relazione al “fabbricato rurale” realizzato sul terreno confiscato “anche con l’utilizzo di contributi pubblici”;
in data 19/12/2022 il difensore di NOME COGNOME chiedeva alla Corte di assise di appello di Messina l’immediata annotazione e/o trascrizione del provvedimento in data 24/10/2017, irrevocabile il 06/12/2017, sulla premessa che detto provvedimento avesse revocato l’ordinanza 25/10/2016 in relazione ad
entrambi i fabbricati, sia quello in San Lorenzo sia quello in Condofuri, nonché che sarebbe stata decretata l’accessione ai medesimi dei terreni su cui rispettivamente i predetti fabbricati insistevano.
la Corte di assise di appello di Messina, con provvedimento 07/03/2023 respingeva la richiesta formulata dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, sul presupposto che il provvedimento 24/10/2017 avesse revocato la sola confisca in estensione del fabbricato sito nel Comune di San Lorenzo, INDIRIZZO.
1.2. Ciò premesso, la Corte di assise di appello di Messina, con il provvedimento impugnato di cui in preambolo, ha respinto l’opposizione ex artt. 676 co. 1 e 667 co. 4 cod. proc. pen formulata dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento 07/03/2023, osservando in sintesi che:
essendo irrevocabile il provvedimento di confisca adottato nel febbraio 2010 sui terreni siti in territorio S. Lorenzo e Condofuri, come già sopra identificati, è preclusa dal giudicato e quindi inammissibile qualunque richiesta volta ad ottenere la restituzione di detti terreni, a nulla rilevando che ad oggi la richiesta venga riproposta adducendo che gli stessi terreni costituiscano pertinenza, o perché ne sarebbe stata sfruttata la cubatura per realizzare un prefabbricato;
il provvedimento, anch’esso irrevocabile, del 24/10/2017, ha disposto esclusivamente la revoca del precedente provvedimento 25/10/2016 limitatamente al “fabbricato rurale” sito in San Lorenzo e non ha inciso invece sulle confische, da ritenersi irrevocabili, dei terreni in San Lorenzo, e sul terreno e capannone siti in località Condofuri.
Avverso l’impugnato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. l’erronea applicazione degli artt. 125, 127, 649, 658, 665, 666, 676 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il provvedimento di confisca in estensione, del 25/10/2016, risulta revocato in toto; tuttavia, contraddittoriamente, il provvedimento impugnato, valorizzando parte del dispositivo dell’ordinanza del 24/10/2017, con riguardo all’espressione “fabbricato rurale”, ha ritenuto in modo del tutto inopinato che la revoca avesse riguardato il solo fabbricato rurale sito nel Comune di S. Lorenzo località Farcò (foglio 61, particella 156) e non anche il capannone – anch’esso fabbricato rurale – insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta. L’oggetto del giudizio riguardava specificatamente entrambe le costruzioni, e per entrambe si era posto il problema dell’accessione invertita. Il provvedimento 24/10/2017 è definitivo: la Corte di assise di appello di Messina ha pertanto emendato il pregresso
giudicato, tramutando un accoglimento totale dell’opposizione in accoglimento parziale, in chiara violazione della preclusione derivante dal giudicato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. l’erronea applicazione degli artt. 666 c. 2, 125, 127, 649 cod. proc. pen., 818, 938, 1117 cod. civ. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Ha innanzitutto errato la Corte messinese nel ritenere inammissibile l’opposizione con riferimento ai terreni, in base al principio della preclusione derivante dal giudicato negli atti di opposizione infatti il NOME non aveva chiesto semplicemente la restituzione dei terreni come sopra identificati: la difesa aveva chiesto l’annotazione e/o trascrizione dell’ordinanza di revoca della confisca del 24/10/2017 anche in relazione ai terreni su cui sorgono entrambi i fabbricati, in applicazione del principio dell’accessione invertita ex art. 938 cod. civ.
La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere che il “fabbricato rurale” oggetto di revoca di confisca in quel di S.Lorenzo non inglobasse nella disciplina dell’accessione invertita, a titolo di pertinenza di immobile ad immobile, anche tutto il terreno su cui lo stesso era stato eretto.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. l’erronea applicazione dell’art. 666 c. 2 cod. proc. pen., 818, 938, 1117 cod. civ. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Erroneamente la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di opposizione sul presupposto che fosse stata introdotta una richiesta di restituzione (dei terreni) che non ha costituito oggetto della richiesta principale; in realtà, come già sopra argomentato, nell’istanza 19/12/2022 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto la trascrizione dell’ordinanza di revoca della confisca del 24/10/2017 non solo con riferimento ai fabbricati ma anche relativamente ai terreni su cui sorgono entrambi i fabbricati.
Il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
4
Quanto al primo motivo, il G.E., sulla base della corretta lettura degli atti, ha ritenuto che GLYPH l’ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Messina il 24/10/2017 avesse disposto la revoca della confisca in estensione (di cui al provvedimento del 25/10/2016 che aveva attinto sia un fabbricato rurale edificato su un terreno in San Lorenzo, sia un capannone costruito su un terreno in CondifuriLu fosse stata disposta inequivocabilmente con riferimento ad un unico fabbricato e relativa area di sedime, ed in particolareM fabbricato realizzato anche con i ì r contributi pubblici, ammontanti all’epoca a 125 milioni di lire, vale a dire quello rurale in Comune San Lorenzo (che, appunto, era stato costruito anche con l’utilizzo di contributi pubblici.
Il ricorso, nel confutare la logica ed argomentata conclusione raggiunta dal Giudice dell’opposizione, si limita a reiterare le proprie tesi, offrendo una diversa interpretazione del contenuto decisorio dell’ordinanza, attraverso la riproposizione dei rilievi già sottoposti al giudice dell’opposizione e da questo disattesi con motivazione non inficiata da manifesta illogicità né viziata in diritto, e quindi sollecitando questa Corte a sovrapporre alle logiche argomentazioni del G. E. una diversa valutazione fondata sui medesimi elementi testuali, attraverso un’operazione ermeneutica che giunga a diverse conclusioni.
Va tuttavia osservato come il compito del Giudice di legittimità non consiste in queldi sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del Giudice di merito dovendo questa Corte, al contrario, limitarsi a verificare che il Giudice a quo, senza incorrere in travisamenti (peraltro nemmeno evocati), abbia condotto una corretta disamina degli elementi posti alla sua attenzione giungendo ad una conclusione non illogica, come avvenuto nel caso di specie.
Inammissibili in quanto manifestamente infondati sono anche il secondo e terzo motivo.
Con essi il ricorrente, attraverso l’improprio richiamo all’istituto civilistico dell’accessione invertita tenta, surrettiziamente, di sollecitare nuovamente la revoca di una confisca ormai coperta da giudicato.
Sgombrato il campo da ogni tematica inerente il fondo di Condofuri, come visto non attinto dal provvedimento di revoca della confisca in estensione (ed in relazione al quale non può più porsi questione alcuna, stante l’irrevocabilità della confisca del terreno di cui alla particella 350 (ex 95) del Comune di Condofuri, località Rossetta, e della confisca in estensione del manufatto ivi insistente), le ulteriori argomentazioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere la revoca della confisca dei terreni in San Lorenzo, INDIRIZZO Farcò, in virtù del principio dell’accessione invertita si appalesano manifestamente infondate.
L’ordinanza del G.E. 07/03/2023, confermata, a seguito di opposizione, dall’impugnato provvedimento del 21/11/2023, con motivazione del tutto logica e non avversato o contraddetta, nelle sue linee portanti, dalle generiche ed aspecifiche censure mosse dal ricorrente, ha osservato (pag. 3) che «i finanziamenti pubblici per la realizzazione del fabbricato rurale nel Comune di San Lorenzo erano stati concessi per la natura pertinenziale del fabbricato che si intendeva realizzare, rispetto al più ampio fondo agricolo che era destinato a servire e, nella specie, rispetto all’impresa agricola in esso esercitata»; prendendo quindi atto della definitività del provvedimento 24/10/2017, che aveva revocato la sola confisca in estensione relativa al manufatto sito nel Comune di San Lorenzo, aggiungeva la Corte che «esso non consente comunque ulteriori inversioni dei termini della questione, come sembra voler fare l’istante, pretendendo che ora si dica che sia il fondo agricolo costituire pertinenza del fabbricato rurale, chiedendo che come tale sia anch’esso escluso dalla confisca», ed aggiungendo a conforto di siffatta, condivisibile, conclusione come la stessa relazione di consulenza allegata alla istanza del COGNOME (e richiamata in seno al ricorso), aveva precisato che detto manufatto consisteva in «un magazzino/deposito per lo stoccaggio delle merci, dei prodotti e delle attrezzature agricole». La sintesi del logico argomentare della Corte è quindi rappresentata dalle nette considerazioni finali: «Si tratta quindi inequivocabilmente di una pertinenza del fondo agricolo, mentre il giudizio di prevalenza economica di quella ordinanza del 24/10/2017 è stato operato, come dimostra anche l’applicazione in quella sede, del principio dell’accessione invertita. Soltanto ed esclusivamente in rapporto con l’area su cui insiste. Ne consegue che la revoca della confisca riguarda, oltre che il fabbricato rurale sito nel Comune di San Lorenzo, solo e soltanto l’area su cui il fabbricato medesimo insiste», con esclusione quindi del rimanente terreno confiscato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Premesso che le Sez. Unite Petito (del 25/09/2008 n. 1152/09, Rv. 241886) espressamente àncorano detto principio alla ratio dell’art. 12 sexies legge 356 del 1992, :lovverp «evitare che gli autori di gravi reati, specificamente indicati dalla norma, possano giovarsi di investimenti illeciti, perché effettuati con i proventi della attività delittuosa», ed in tal senso e con tali limiti l’istituto dell’accessione invert in chiave penalistica ha trovato applicazione, comunque, nel caso che ci occupa, come ben spiegato dalla Corte di assise di appello messinese, difettano in radice i presupposti per sua applicazione, ovvero il valore economico preminente del manufatto.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore ente Il Pres