Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19458 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/02/1947; nonchŁ NOME nato a VICO EQUENSE il 29/06/1971 NOME nato a VICO EQUENSE il 12/09/1973 COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/09/1944 avverso il decreto del 29/10/2024 della Corte d’appello di Napoli; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME in procedura a trattazione scritta.
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 29 ottobre 2024 la Corte di Appello di Napoli, Sez. per le Misure di Prevenzione, ha confermato – in procedura di revoca ai sensi dell’art. 7 legge num.1423 del 1956 – la decisione di rigetto emessa dal Tribunale di Napoli il 24 aprile sulla domanda introdotta da COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME.
La decisione definitiva di cui si Ł chiesta la rivalutazione Ł quella emessa nel procedimento di prevenzione personale e patrimoniale definito presso questa Corte di cassazione in data 19 novembre 2003 (con sentenza numero 13407 del 2004).
Si tratta, per quanto di interesse, di una statuizione di confisca di numerosi beni immobili che si ricollega alla condizione soggettiva di pericolosità di NOME COGNOME (destinatario anche di misura personale in primo grado, con revoca ex nunc in appello) . Nella decisione di legittimità si compie riferimento ai procedimenti penali per i delitti di usura ed estorsione che avevano visto coinvolto il COGNOME, con inquadramento soggettivo basato sulle ipotesi di cui all’art. 1 della legge n.1423 del 1956, lettere a) – b) .
Posta di fronte alla istanza di revoca, basata sui contenuti della decisione n.24 del 2019 Corte cost. (con cui si Ł dichiarata la illegittimità costituzionale della ipotesi di cui all’art. 1 comma 1 lett. a del d.lgs. n.159 del 2011), l’autorità giudiziaria di merito ha affermato, in sintesi, che : a) l’unico dato nuovo rispetto al giudicato Ł rappresentato dal decisum della Corte costituzionale; b) la categoria soggettiva in cui Ł stato iscritto il De Rosa Ł, in sostanza, quella del soggetto abitualmente dedito ad attività delittuose produttive di reddito, di cui alla lettera b dell’art.1, sopravvissuta alla declaratoria di incostituzionalità; c) tale inquadramento Ł dipeso dalla autonoma valutazione delle reiterate condotte di usura emerse in ambito penale, al di là dell’esito dei singoli giudizi correlati. La statuizione, pertanto, non Ł rivalutabile.
Avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge – NOME COGNOME
Un secondo atto di ricorso Ł stato proposto nell’interesse dei terzi intestatari.
2.1 Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce mancanza o apparenza di motivazione.
Secondo il ricorrente la Corte di merito, pur richiamando la decisione emessa dal Tribunale, non ha fatto corretta applicazione dei contenuti della decisione Corte cost. n.24 del 2019, per come richiamati dalla sentenza Sez. U 2022 Fiorentino.
In particolare si osserva che nel caso del COGNOME le basi cognitive relative ai procedimenti per usura non avrebbero consentito, oggi, l’iscrizione del ricorrente nella categoria criminologica di cui all’art.1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011, per come tale categoria Ł stata ‘conformata’ dalla corte costituzionale nel citato arresto.
2.2 Analoghi motivi sono stati introdotti nel secondo atto di ricorso, nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In tale secondo atto si insiste, in particolare, sul fatto che la procedura di prevenzione che ha dato luogo, nel 2004, al titolo esecutivo di confisca non ha rispettato i parametri interpretativi giurisprudenziali anche in tema di necessaria correlazione temporale tra l’insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità e l’ingresso dei beni (ritenuti sproporzionati) nella disponibilità del soggetto pericoloso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
Occorre muovere, nel caso che ci occupa, anzitutto dai contenuti della decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 3513 del 2022, ric. COGNOME. Ciò in rapporto ai contenuti del primo atto di ricorso, introdotto nell’interesse del COGNOME.
L’istituto revocatorio, infatti – tanto nella ipotesi di cui al previgente art. 7 legge n.1423 del 1956, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, che in quella di cui all’art.28 d.lgs. n.159 del 2011 – rappresenta lo strumento di adeguamento giuridico applicabile pure alle ipotesi di sopravvenienze non di tipo meramente fattuale, come Ł – nella specie – una declaratoria di illegittimità costituzionale che colpisce una delle figure tipizzate di pericolosità sociale (la abituale dedizione a traffici delittuosi, di cui all’art.1 comma 1 lett. a d.lgs. n.159 del 2011).
2.1 Intervenendo, dunque, sulle «ricadute» della declaratoria di illegittimità costituzionale le Sezioni Unite – come Ł noto – hanno affermato che nella ipotesi in cui una decisione di confisca, definitiva prima della pubblicazione della sentenza numero 24 del 2019 della Corte Costituzionale, sia stata adottata in riferimento ad entrambe le categorie soggettive di pericolosità di cui all’art.1 comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (solo la prima colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale) il giudice della revocazione (o della revoca) dovrà verificare se ed in quale misura rispetto all’oggetto della confisca – la decisione, limitatamente alla ipotesi di cui all’art.1 comma 1 lett. b) – e secondo le linee interpretative correnti al momento della trattazione del procedimento che ha dato luogo al titolo – mantenga inalterato il suo fondamento giustificativo.
Dunque la valutazione che Ł chiamato a porre in essere il giudice del procedimento revocatorio deve muoversi su binari di «ortopedia ricostruttiva», nel senso che la necessaria elisione dei riferimenti contenuti – nella procedura che ha generato il titolo definitivo – alla disposizione dichiarata incostituzionale, ha come scopo non già una contestuale ‘rivalutazione’ e ‘attualizzazione’ della residua ipotesi di inquadramento soggettivo del proposto (art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011), quanto una mera presa d’atto della complessiva tenuta del provvedimento di confisca una volta depurato dalla «porzione di base fattuale» riferita ai ‘traffici delittuosi’.
Ove tale operazione si sia conclusa con esito positivo, nel senso che la disamina della decisione di cui Ł stata chiesta la revoca consente di escludere la ‘effettiva incidenza’ sul decisum della disposizione in tema di ‘traffici delittuosi’ dichiarata incostituzionale , il giudice del procedimento revocatorio – ed questo Ł il punto non compreso dai ricorrenti – non Ł legittimato a svolgere una opera di «attualizzazione» del percorso argomentativo e giuridico che Ł stato, all’epoca, svolto in riferimento alla categoria soggettiva di pericolosità ancora vigente (l’art. 1 comma 1 lett. b del citato d.lgs. n.159 del 2011, nel senso di soggetto dedito ad attività delittuose produttive di reddito con cui sostiene, almeno in parte, il proprio tenore di vita), come se si trattasse di decidere nuovamente il giudizio di cognizione, ora per allora.
Simile opzione, che pure si era affacciata in alcune decisioni delle sezioni semplici di questa Corte di legittimità (incentrata sulla particolare natura della decisione n.24 del 2019, da ritenersi nella parte qui in rilievo una decisione interpretativa di rigetto) Ł stata accantonata dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Fiorentino, lì dove si Ł affermato che ove si realizzasse simile approdo interpretativo ciò comporterebbe la sostanziale equiparazione tra una pronunzia di accoglimento dell’incidente di legittimità costituzionale (dotata di efficacia erga omnes) e una pronunzia di rigetto, pur se corredata da un particolare apparato interpretativo (cfr. in particolarele pagine 25 e 26 della citata sentenza Fiorentino).
Dunque il giudice della procedura di revoca – per mantenere coerenza con il principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite – deve limitarsi a verificare se il provvedimento, una volta escluso il riferimento alla dedizione ai traffici delittuosi, sia o meno da ritenersi autosufficiente rispetto al percorso interpretativo svolto all’epoca, non attualizzato .
Non sono fondate, dunque, le pretese – coltivate dai ricorrenti – di necessaria «attualizzazione» delle modalità applicative della previsione di legge rimasta in vigore (l’ipotesi della lettera b dell’art. 1 cit.) secondo il percorso espresso nella sentenza corte cost.24 del 2019 e il provvedimento impugnato dà conto in maniera esaustiva del fatto che la originaria procedura si basava – in chiave constatativa – sull’apprezzamento di condotte delittuose certamente produttive di reddito, quali sono quelle di usura.
Ancor meno fondata Ł la tesi coltivata nel ricorso proposto dai terzi intestatari, atteso che la impossibilità di ‘adeguare’ l’interpretazione dei profili della categoria criminologica si estende, inevitabilmente, al novum di carattere giurisprudenziale intervenuto dal 2004 (data della definitività) a tutt’oggi. Ciò esclude, come già si Ł ritenuto in diverse pronunzie di questa Corte, la possibilità di adeguare i contenuti del titolo esecutivo al, pur rilevante, principio della correlazione temporale tra pericolosità e incremento del patrimonio confiscabile (cfr. Sez. I n. 35756 del 30.5.2019, Arona, rv 278481).
Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME