Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1164 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1164 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Gravina di Puglia il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/07/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’istanza di revocazione della confisca disposta con decreto n. 97/2015 in data 23.9.2015 proposta nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con atto a mezzo del difensore deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 125 e 178 cod. proc. pen. in relazione all’art. 28 d. legs. 6 settembre 2011 n. 59.
La Corte di appello non ha scrutinato e apprezzato i fatti sopravvenuti posti a fondamento della istanza difensiva, segnatamente con riguardo alle sentenze irrevocabili ampiamente assolutorie emesse nei confronti del ricorrente relative a condotte delittuose poste a base del giudizio di pericolosità sociale e della ricostruzione patrimoniale.
In particolare, si fa riferimento alla sentenza emessa in data 18.5.2018 dal Tribunale di Bari, con la quale il ricorrente è stato assolto dai reati d appropriazione indebita e truffa con riguardo alla somma di 40.240,00 euro rinveniente dalla cessione, nell’anno 2010, di un’attività di pizzeria; nonché alla sentenza emessa il 21.9.2020 dal Tribunale di Bari, irrevocabile, con la quale lo stesso ricorrente è stato assolto, unitamente alla moglie NOME COGNOME, dal reato di appropriazione indebita con riferimento alla somma di 20mila euro ricevuti da NOME COGNOME.
Errato è l’assunto in diritto, contenuto nel decreto, che evoca una sorta di preclusione per precedente giudicato sui dati economici, stante la rilevanza RAGIONE_SOCIALE richiamate decisioni ai fini della ricostruzione patrimoniale.
Inoltre, non è stata considerata la portata della sentenza emessa il 27.4.2023 dal Tribunale di Bari con la quale il ricorrente è stato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 1, cod. proc. pen., dai reati di usura ed estorsione commessi in danno di NOME COGNOME nel periodo 2006/2009 perché il fatto non sussiste.
Cosicché, la Corte di appello non ha considerato che l’assoluta estraneità del ricorrente ai fatti di reato sulla base dei quali era stata disposta la confisca dovesse condurre alla sua revoca, posto che tutte le modeste condotte lucrogenetiche commesse dal NOME si erano fermate all’anno 2000 e, per di più, facevano riferimento a modesti reati di contrabbando di TLE, talmente lievi da essere sanzionati con la sola pena pecuniaria, come tali inidonei a produrre profitti da reinvestire in acquisti immobiliari.
Inoltre, la Corte ha omesso di valutare le deduzioni difensive volte a giustificare la lecita provvista economica utilizzata ai fini degli acquisti immobiliar
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il decreto impugnato ha rigettato l’istanza di revocazione proposta nell’interesse del ricorrente assumendo che le sentenze sopravvenute allegate dalla difesa risultano irrilevanti ai fini dedotti, essendo il decreto di confisca basat sul profilo di pericolosità del ricorrente desunto dalle intervenute condanne definitive per reati contro il patrimonio, in materia di T.L.E. e di sostanze stupefacenti, tra le quali dieci condanne per T.L.E. tra il 1998 e il 2003. Ha richiamato, inoltre, le ragioni della ritenuta evidente notevole sproporzione tra il patrimonio acquisito nel corso degli anni e il reddito percepito dal proposto e dalla di lui moglie, a far data dal 1999 (v. pg. 7/10 del decreto impugnato), rispetto alla quale ha ritenuto inammissibile la produzione documentale già valutata a riguardo dal Tribunale.
In fattispecie analoga è stato condivisibilmente affermato che, in tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all’intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una RAGIONE_SOCIALE imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, ‘non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati (Sez 2, n. 15650 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 275778 – 01)
Ritiene questo Collegio che il ricorso nel GLYPH far leva sulla rilevanza di successive decisioni assolutorie, deduce – genericamente e secondo una declinazione in fatto, quando rivaluta le condanne – un vizio della motivazione per il quale il ricorso non è ammesso, in presenza di una completa valutazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive da parte del decreto impugnato che, in conformità al richiamato pertinente orientamento, ha ritenuto non decisive tali sopravvenienze rispetto agli originari presupposti della misura di prevenzione, correttamente ritenendo inammissibile la produzione documentale volta a contrastare la ritenuta sproporzione patrimoniale, in quanto già oggetto della precedente valutazione oggetto di giudicato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 18/12/2025.