Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Maddaloni il 04/07/1948
avverso il decreto del 12/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte voglia, qualificata l’impugnazione come ricorso in appello, disporre la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 12/06/2024 il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta ad ottenere la revoca la revoca della confisca di quote societarie della RAGIONE_SOCIALE, a costui formalmente intestate ma ritenute nella indiretta GLYPH disponibilità di NOME COGNOME nei cui confronti era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia il COGNOME il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alle argomentazioni poste a base del decreto impugnato.
L’impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso in appello.
Occorre premettere che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, trova applicazione in relazione a provvedimenti di confisca adottati prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato d. Igs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 33782 dell’8 aprile 2013; Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013).
Nel caso in esame, essendo stata disposta la confisca delle quote societarie in oggetto con decreto del 25/05/2002, deve applicarsi l’art. 7 della I. n. 1423 del 1956, in base al quale l’organo competente per la revoca della confisca è l’organo giudicante che l’aveva disposta.
4. In tal caso, secondo la prevalente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, avverso il provvedimento che abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione è esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 1, Ord. n. 8530 del 21/01/2021, COGNOME, Rv. 280559; conformi, Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, COGNOME, Rv. 264618; Sez. 5, n. 16421 del 14/04/2011, COGNOME, Rv. 250176; Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 245095).
La stessa giurisprudenza, infatti, ha da tempo ritenuto non condivisibile il diverso, minoritario, indirizzo che affermava la proposizione, in via esclusiva, del ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 591 del 28/01/1997, COGNOME, Rv. 207688), ritenendo che l’istituto s’inquadri nella fase dell’esecuzione e che, quindi, debba trovare applicazione il disposto dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Si è evidenziato, in particolare, con argomentazioni che il Collegio intende ribadire, che l’istituto della revoca della confisca è disciplinato all’interno dell’autonomo sottosistema delle misure di prevenzione ed è connotato da una sua speciale funzione e fisionomia, come Si desume dal fatto che esso opera rebus sic stantibus e consente il nuovo esame delle condizioni che avevano giustificato la misura ablativa; che l’inquadrabilità dell’istituto nella fase esecutiva non comporta l’automatica applicabilità di tutte le disposizioni che regolano il procedimento di esecuzione nel codice di rito penale, essendo necessario verificare preliminarmente se esistano disposizioni proprie del sottosistema delle misure di prevenzione che possano trovare attuazione; che l’art. 4, commi 5 e 11, della t. n. 1423 del 1956 e successive modifiche, nel rinviare alle norme del codice di rito, precisa che le disposizioni richiamate vanno osservate “in quanto applicabili”; che – soprattutto – nel sistema delle misure di prevenzione, anche il giudizio sulla revoca della misura, involgendo nuovamente la questione di merito della pericolosità del proposto e sulla novità degli elementi di valutazione, impone che
alle parti siano assicurate le medesime garanzie che connotano il momento processuale dell’originaria imposizione della misura, a partire dai tre gradi di giudizio attraverso i quali può articolarsi il relativo procedimento.
In conformità a quanto disposto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l’impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’esame e la decisione in merito.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente